Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5241 del 06/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5241 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA
sul ricorso 4579-2017 proposto da:
MONTINARO DOMENICA,

MONTINARO

elettivamente domiciliati in Muro Leccese, via Malta 5 presso l’avv.
SAI ,VATORE CORRADO;

– ricorrenti contro
CASTRIGNANO’ MARIA ASSUNTA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GABI 24 INT. 1, presso lo studio dell’avvocato
LUDOVICO GRASSO, rappresentata e difesa dall’avvocato
ANDREA ROLLO;

controricorrente-

avverso la sentenza n. 1159/2016 della CORTE D’APPELLO di
1,1′,CCE, depositata il 28/11/2016;

Data pubblicazione: 06/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/12/2017 dal Consigliere Dott. LORIKNZO °KIM;

Ric. 2017 n. 04579 sez. M2 – ud. 21-12-2017
-2-

RICORSO N. 4579/2017

CONSIDERATO IN FATTO
1 La Corte d’Appello di Lecce con sentenza 28.11.2016 ha respinto
l’impugnazione proposta da Flavio e Domenica Montinaro (eredi della
defunta Elena Crety) contro la sentenza di primo grado sfavorevole nel
giudizio di regolamento di confini e riduzione in pristino di un muro
promosso nel 2006 dalla loro dante causa contro la vicina Maria Assunta

Per giungere a tale conclusione la Corte territoriale ha rilevato che
l’atto di donazione richiamato dalle appellanti consisteva in tre
attribuzioni in favore delle tre figlie e che le donazioni delle porzioni di
fondo del cui si discute si connotano per la superficie donata e non per il
tipo di frazionamento, che invece viene richiamato in una sola
donazione, quella in favore di Maria Rocca. Ha quindi accertato, sulla
scorta delle risultanze peritali, che la porzione assegnata alla dante
causa degli appellanti misura are 35,50 contro le circa 35,37 della
donazione, sicchè non si è verificato nessun vulnus in danno della
proprietà degli stessi. Ha infine richiamato le deposizioni dei testi circa il
rinvenimento di preesistenti conci di tufo indicanti la linea di confine nel
sito ove era stato edificato il muro della Castrignanò
2 Contro tale decisione i Montinaro hanno proposto ricorso per
cassazione con due motivi.
Resiste con controricorso la Castrignanò.
Il relatore ha formulato proposta di rigetto per manifesta
infondatezza.
La controricorrente ha depositato memoria.
RITENUTO IN DIRITTO
1 Col primo motivo si deduce ai sensi della’rt. 360 n. 3 cpc la
violazione dell’art. 950 cc: ad avviso dei ricorrenti la Corte d’Appello
avrebbe errato nel dare rilievo all’estensione dei fondi piuttosto che al
tipo di frazionamento n. 5194/50/51 richiamato nell’atto di donazione e
riferibile a tutte e tre le particelle donate. Secondo le ricorrenti

Castrignanò.

.

RICORSO N. 4579/2017

l’estensione del terreno non prova nulla, non essendo stata accertata la
linea di confine
Il motivo è manifestamente infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di
azione ex art. 950 cod. civ., al fine della determinazione del confine tra
due fondi limitrofi e dell’individuazione della loro esatta consistenza,

contenente gli estremi della lottizzazione, qualora le parti ad esso
abbiano fatto espresso riferimento nei rispettivi atti di acquisto (v. Sez.
2, Sentenza n. 27170 del 22/12/2014 Rv. 633742 Sez. 2, Sentenza n.
15304 del 05/07/2006 Rv. 590174; Sez. 2, Sentenza n. 8327 del
01/09/1997 Rv. 507421).
Nel caso di specie, la Corte leccese, analizzando il contenuto del
titolo di proprietà invocato dagli appellanti (la donazione del 23.1.1951
del fondo Chiaffo fatta da Donato Antonio Crety in favore delle tre figlie)
ha rilevato che si trattava di tre donazioni di altrettante porzioni del
fondo rustico “Chiaffo” suddiviso in tre parti e che solo la disposizione in
favore di Maria Rocca conteneva il richiamo ad un tipo di frazionamento,
mentre quella in favore di Crety Antonia si riferiva ad un’altra porzione
estesa circa are 39,18 e quella in favore di Crety Elena fa riferimento
alla

“residua porzione di detto fondo rustico estesa circa are

trentacinque e trentasette centiare”
La Corte di merito ha dunque escluso che la donazione della
porzione di fondo del cui confine si discute (quella in favore di Elena
Crety, originaria attrice e dante causa dei ricorrenti, ndr) si riferisse a
tipi di frazionamento, ritenendo invece che essa si connotasse
essenzialmente oltre che per le mappe catastali, per la loro superficie
“che rappresenta la concreta trasmissione di una data estensione di
terreno” (v. pag. 5).
A fronte di una tale argomentazione, che investe l’interpretazione
del contenuto dell’atto, i ricorrenti avrebbero dovuto censurare la
ricostruzione della volontà del donante operata dalla Corte di merito

assume rilevanza preminente il tipo di frazionamento catastale

RICORSO N. 4579/2017

(che ha fatto riferimento al criterio dell’estensione dei fondi scartando
l’efficacia vincolante del tipo di frazionamento) e a tal fine avrebbero
dovuto denunziare la violazione o falsa applicazione dei canoni
ermeneutici contrattuali e, in particolare, dell’art. 1362 cod. civ., ma ciò
non risulta.
Inoltre, contravvenendo all’onere di specificità (art. 366 n. 6 cpc)

donazione, che reputano decisivo per la soluzione della lite, ma di cui
non forniscono neppure gli estremi per il suo reperimento nell’incarto
processuale.
2 Col secondo motivo si deduce ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc

l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto
di discussione tra le parti. Osservano in particolare i ricorrenti che
entrambe le consulenze disposte nel giudizio di primo grado avevano
riscontrato che la linea di confine non corrisponde al muro eretto dalla
signora Castrignanò; osservano che entrambi gli ausiliari avevano
accertato una traslazione del muro verso la proprietà Montinaro.
Sostengono che il fatto storico (la traslazione del muro di confine verso
la proprietà Montinaro) è stato ignorato pur essendo rilevante in causa.
Rimproverano quindi alla Corte di merito di non avere considerato le
indicazioni di entrambi i consulenti sulla linea di confine (costituente
l’esclusivo oggetto di giudizio).
Ad avviso dei ricorrenti il riferimento al tipo di frazionamento
contenuto nel titolo riguardava tutte e tre le particelle donate. Ritengono
rilevante la giusta determinazione della sulla linea di confine ai fini della
disciplina vincolistica in tema di distanze.
Anche tale censura è manifestamente infondata.
Le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che….. l’art. 360
cod. proc. civ., nuovo testo n. 5) introduce nell’ordinamento un vizio
specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o
secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e

si limitano a riportare solo qualche frammentario passaggio dell’atto di

RICORSO N. 4579/2017

abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe
determinato un esito diverso della controversia).
L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di
omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa
sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la
sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La parte

cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n.
4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o
extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel
quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le
parti, e la “decisività” del fatto stesso” (Cass. S.U. n. 8053/14, Cass.
S.U. 22 settembre 2014 n. 19881).
Nel caso in esame la critica si appunta unicamente sull’omesso
esame di risultanze istruttorie (in particolare le conclusioni dei periti),
ma non evidenzia l’omesso esame del fatto decisivo nel senso inteso
dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimitàLe questioni del posizionamento del muro di confine rispetto alla
proprietà Montinaro e della sua eventuale traslazione (fatti decisivi per i
ricorrenti) sono state adeguatamente esaminate dalla Corte d’Appello,
che però è pervenuta a conclusioni diverse da quelle sostenute dagli
appellanti, odierni ricorrenti: la Corte di merito infatti, richiamando le
deposizioni testimoniali del tecnico redattore del frazionamento, del
muratore che costruì il muro e dell’escavatorista intervenuto per
preparare il solco necessario per le fondamenta, ha osservato che in tali
deposizioni si riferisce concordemente di una preesistenza di conci di
tufo seminterrati indicanti la linea di confine nel sito ove, previo
svellimento, è stato edificato il muro della Castrignanò. Tale
fondamentale passaggio argomentativo, frutto di tipico apprezzamento
in fatto adeguatamente motivato, non è assolutamente censurato dai
ricorrenti.

ricorrente dovrà quindi indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di

RICORSO N. 4579/2017

In conclusione, il ricorso va respinto con inevitabile condanna
solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
Considerato inoltre che il ricorso per cassazione è stato proposto
successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato respinto, sussistono le
condizioni per dare atto — ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio

aggiunto il comma 1 -quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità che liquida in C. 2.200,00 di cui C.
200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art.1,comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Roma, 21.12.2012.

annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA