Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5240 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 25/02/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 25/02/2021), n.5240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10855/2015 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 25,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MERLA, rappresentata e

difesa dagli avvocati ANGELO ROMITI, MARIO PETRELLA;

– ricorrente – principale –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

R.M.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 381/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 17/10/2014 R.G.N. 368/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/10/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza in data 17 ottobre 2014 n. 381 la Corte d’Appello di Trieste riformava la sentenza del Tribunale di Gorizia nella parte in cui aveva dichiarato improponibile la domanda proposta da R.M., ufficiale giudiziario B3 in servizio presso l’ufficio N.E.P. del Tribunale di GORIZIA, per il pagamento della indennità di trasferta; esaminata la domanda nel merito, la rigettava. Confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto le ulteriore domande proposte dalla R., aventi ad oggetto la assegnazione di mansioni relative alla esecuzione forzata ed il risarcimento del danno.

2. La Corte territoriale esponeva che la azione era fondata sull’assunto che l’istituto dell'”interfungibilità” introdotto dal CCNI del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 1998/2001- che aveva accomunato nell’unica figura professionale dell'”ufficiale giudiziario” i lavoratori con livello B3, C1, C2 e C3- desse luogo ad un diritto del dipendente ad esercitare tutte le mansioni proprie di tale profilo.

3. La tesi non era condivisibile; le declaratorie del contratto integrativo davano luogo ad un obbligo di flessibilità del dipendente e non ad un suo diritto a svolgere pro quota tutte le mansioni della figura professionale.

4. Pertanto, il fatto che la R. fosse stata adibita alla sola attività di notifica – fino ad ottobre 2001 degli atti civili e penali e successivamente dei soli atti civili – e non anche a quella di esecuzione non configurava in sè demansionamento; non erano state dedotte ulteriori ragioni di illegittimità di detta scelta organizzativa o di vessatorietà.

5. Restava la domanda di pagamento di una quota delle indennità di trasferta maturate nell’ufficio di assegnazione per le attività di esecuzione; non sembrava essere oggetto di giudizio, invece, la ripartizione delle indennità di trasferta per le attività di notificazione.

6. La domanda era ammissibile e procedibile, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nonostante la mancanza di reclamo avverso il verbale delle operazioni di riparto.

7. Nel merito, la materia era regolata dall’art. 5 CCNL 34 aprile 2002 (norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari ai sensi dell’art. 1, comma 2, CCNL 16 febbraio 1999), a tenore del quale il 50% della indennità di trasferta riscossa dall’ufficiale giudiziario veniva distribuita tra gli addetti all’ufficio.

8. Dal principio di corrispettività della retribuzione e dalla funzione tipica dei compensi incentivanti derivava che le indennità dovevano essere ripartite fra gli ufficiali giudiziari che compivano atti di esecuzione fuori dalla sede dell’ufficio giudiziario o che, comunque, erano abilitati a compierli.

9. La R. non svolgeva attività esecutive esterne al palazzo di giustizia nè poteva essere chiamata a svolgerle, in quanto, in forza di una precedente sentenza del Tribunale di Gorizia (n. 50/2003), poteva essere addetta esclusivamente ai servizi interni non comportanti maneggio di denaro.

10. La sua domanda doveva essere pertanto respinta.

11. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza R.M., articolato in due motivi, cui ha resistito con controricorso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, contenente, altresì ricorso incidentale condizionato.

12. La R. ha resistito con controricorso avverso il ricorso incidentale ed ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione:

– dell’art. 25 dell’accordo 5 aprile 2000 per il personale del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, integrativo del CCNL 1998/2001;

– dell’art. 12 preleggi;

– del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52;

– del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 5;

– degli artt. 2094 e 2104 c.c.;

– degli artt. 2 e 3 Cost.;

– dell’art. 2087 c.c.;

– della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 15.

2. Ha censurato la sentenza per non avere riconosciuto il suo diritto alla applicazione dell’istituto della “interfungibilità”, previsto dall’art. 25 CCNI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 5 aprile 2000 e, pertanto, alla assegnazione, in aggiunta ai compiti di notificazione, delle mansioni di esecuzione compatibili con le proprie condizioni di salute.

3. Il motivo coglie, altresì, il rigetto: della domanda fondata sul demansionamento, per non aver il giudice dell’appello considerato che la assegnazione dall’ottobre 2001 della sola notificazione degli atti civili (e non più degli atti penali) aveva determinato un sostanziale svuotamento dell’attività lavorativa; della domanda fondata sulla ostilità del dirigente, per avere la Corte di merito confuso la vessatorietà della condotta datoriale, oggetto di allegazione, con la fattispecie del mobbing, estranea al giudizio.

4. Il motivo è inammissibile.

5. Questa Corte ha ripetutamente affermato (ex plurimis: Cassazione civile sez. lav., 27/03/2020, n. 7568; Cassazione civile sez. lav., 09/06/2017, n. 14449; Cass. 5745/2014, 19227/2011, 28859/2008) che i contratti integrativi, attivati dalle singole amministrazioni sulle materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

6. La parte ricorrente deduce il vizio di violazione diretta del contratto integrativo del MINISTERO della GIUSTIZIA del 5 aprile 2000 nonchè dell’art. 12 preleggi, norma che regola la interpretazione delle leggi e non degli atti di autonomia collettiva. Non risulta, invece, in alcun modo allegata la violazione dei canoni di ermeneutica dei contratti ex artt. 1362 c.c. e segg., nè sono illustrate le ragioni di tale violazione.

7. Le ulteriori censure non incidono sulla ratio decidendi.

8. Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, non fonda un diritto del dipendente a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti dal CCNL ma piuttosto disciplina lo ius variandi del datore di lavoro, cui corrisponde un obbligo di flessibilità e non una pretesa del dipendente.

9. Nel resto, le critiche al rigetto della domanda di risarcimento del danno – sotto il profilo dello svuotamento delle mansioni e della vessatorietà della condotta datoriale – non attengono alla violazione di norme di diritto ma, piuttosto, all’omesso esame di fatti storici.

10. A voler ipotizzare una riqualificazione della censura, il rilievo di inammissibilità deriverebbe, comunque, dall’inosservanza dell’onere di specificità di ricorso, giacchè non sono state trascritte le allegazioni ritualmente svolte in causa nè indicati gli atti dai quali i fatti non esaminati risultavano esistenti.

11. Con il secondo motivo la ricorrente ha impugnato la sentenza – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – per violazione e falsa applicazione:

– dell’art. 5 CCNL 24 aprile 2002, contenente le norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari ai sensi dell’art. 1, comma 2, CCNL 16 febbraio 1999;

– dell’art. 32 CCNL 16 febbraio 1999;

– del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 133, comma 6, e succ. mod.;

– dell’art. 12 preleggi;

– dell’art. 3 Cost.;

– dell’art. 1 prot., art. 12 CEDU;

– dell’art. 112 c.p.c..

12. La censura afferisce al rigetto della domanda di pagamento della indennità di trasferta.

13. La ricorrente ha esposto che, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell’appello, la domanda aveva ad oggetto non solo la ripartizione della indennità di trasferta relativa agli atti esecutivi ma anche la ripartizione dell’indennità riscossa per le notificazioni – civili e penali – e per i protesti.

14. Ha dedotto:

– la erroneità del rigetto della domanda esaminata, sull’assunto che alla ripartizione della indennità di trasferta parteciperebbero tutti gli appartenenti all’ufficio N.E.P., anche se inidonei al servizio esterno e che la interpretazione accolta nella sentenza impugnata avrebbe determinato una disparità di trattamento in danno del disabile;

– l’omessa pronuncia sulla domanda di ripartizione della indennità di trasferta maturata per le attività di notificazione e per i protesti.

15. Il motivo è inammissibile.

16. Come dedotto dalla parte ricorrente, la sola domanda sulla quale la Corte territoriale si è pronunciata riguarda il reclamato diritto a concorrere alla ripartizione della indennità di trasferta incamerata dall’ufficio N.E.P. per le attività di esecuzione.

17. Giova premettere che questa Corte (Cass. sez. lav. 07 agosto 2013 n. 18835)- chiamata a pronunciarsi sulla restitutio in integrum dell’ufficiale giudiziario sospeso dal servizio e reintegrato a seguito della sentenza di assoluzione in sede penale – ha già affermato che la ripartizione della indennità di trasferta derivante dalle attività di notificazione dell’ufficio N.E.P. deve avvenire fra tutti coloro che fanno parte del medesimo ufficio, compresi gli addetti ai servizi interni.

18. Tale interpretazione deve essere in questa sede ribadita.

19. A tenore del D.P.R. n. 1129 del 1959, art. 133, u.c., aggiunto dalla L. 18 febbraio 1999, n. 28, art. 7, la indennità di trasferta deve essere distribuita tra i dipendenti con profilo professionale di “collaboratore UNEP” e di “assistente UNEP” addetti all’ufficio, senza alcuna distinzione legata all’effettivo impiego nel servizio esterno (o alla idoneità a svolgerlo); la ratio della previsione risiede, all’evidenza, nella considerazione che anche gli ufficiali giudiziari addetti ai servizi interni collaborano al compimento dell’attività dell’ufficio. Lo svolgimento effettivo del servizio esterno rileva, dunque, per la sola quota del 50% (detraibile a titolo di rimborso spese) che va attribuita all’ufficiale giudiziario che ha eseguito il singolo atto.

20. Nella norma sono differenziati i due profili professionali di “collaboratore UNEP” e di “assistente UNEP”; trattasi di profili del precedente ordinamento (D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44), ai quali, all’epoca, erano rispettivamente riservate le attività di esecuzione e di elevazione del protesto (collaboratore UNEP di VII livello) e le attività di notificazione (assistente UNEP di VI livello).

21. Con il CCNI del 5 aprile 2000 i due profili sono confluiti nell’unica figura professionale dell’ufficiale giudiziario, trasversale all’area B e C; in particolare, il livello B3 corrisponde all’ex “assistente UNEP”; il livello C1 all’ex “collaboratore UNEP”. Nel nuovo sistema ordinamentale la figura dell’ufficiale giudiziario B3, ex-assistente UNEP, è stata abilitata a svolgere anche le attività di esecuzione e di protesto.

22. La ripartizione della indennità di trasferta è stata disciplinata dall’art. 5 CCNL 24 aprile 2002 (norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari), che nel prevedere il riparto delle somme complessivamente riscosse dagli ufficiali giudiziari a titolo di indennità di trasferta – detratte le spese sostenute da ciascun ufficiale giudiziario, nella misura del 50% – ha confermato le modalità di distribuzione previste dal D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 133 e successivi.

23. La Corte territoriale ha ritenuto essere necessaria al concorso nella ripartizione dell’indennità di trasferta la adibizione ai servizi esterni; tale statuizione non è conforme al principio qui ribadito.

24. Tuttavia non è attinta dalle ragioni del ricorso la statuizione di fondo secondo cui concorrono al riparto dell’indennità riscossa per le attività esecutive i soli ufficiali giudiziari che svolgono attività di esecuzione; sotto questo profilo la Corte di merito ha valorizzato la natura di compenso incentivante della quota oggetto di ripartizione.

25. Le ragioni di censura sono fondate, infatti, sul diritto al riparto degli ufficiali giudiziari addetti ai servizi interni laddove il rigetto della domanda risiede anche nel rilievo che la R., che svolgeva unicamente attività di notifica, non poteva concorrere al riparto dell’indennità di trasferta relativa alle attività di esecuzione forzata.

26. La denuncia di omessa pronuncia sulla ripartizione della trasferta per le attività di notificazione e di protesto difetta di specificità; la parte ricorrente non trascrive le allegazioni svolte nel primo grado ed in appello per reclamare una differenza a suo credito nel riparto della indennità di trasferta relativa alle notifiche e la partecipazione al riparto per i protesti.

27. Il ricorso deve pertanto dichiararsi nel complesso inammissibile,

28. Resta assorbito il ricorso incidentale, con il quale il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ha riproposto, condizionatamente accoglimento del ricorso principale, la eccezione di prescrizione.

29. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

30. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 5.000 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

 

 

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