Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5240 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. I, 21/02/2019, (ud. 16/11/2018, dep. 21/02/2019), n.5240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17330/2015 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ugo de

Carolis, n. 101, presso lo studio dell’avvocato Minoprio Eleonora,

lo rappresentato e difeso dall’avvocato Cossar Laura, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via Toscana n.

10, presso lo studio dell’avvocato Rizzo Antonio, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Bernardini De Pace Annamaria e

all’avvocato Eramo Valentina, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 309/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/11/2018 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso ex art. 710 c.p.c., dell’8.11.12, B.S., premesso di essersi separata consensualmente dal marito M.P. con verbale omologato il 22.01.08, e di aver concordato, a carico del marito, un contributo mensile al suo mantenimento di Euro 6250,00 netti, annualmente rivalutabili, chiese al Tribunale di Milano una modifica delle condizioni della separazione, deducendo un notevole miglioramento della situazione reddituale e patrimoniale del M. e formulando dunque la domanda di assegno di mantenimento per Euro 20000,00 netti mensili.

Il Tribunale rigettò il ricorso; la B. propose reclamo avverso tale provvedimento, ribadendo la domanda presentata e chiedendo, in subordine, che l’assegno in vigore fosse modificato modulandone nel tempo l’importo in relazione alle variazioni in aumento della capacità economica del coniuge.

Si costituì il M., resistendo al reclamo.

La Corte d’appello di Milano, con decreto del 6.5.15, in parziale riforma delle condizioni della separazione consensuale delle parti e del decreto impugnato, determinò in Euro 14.000,00 lordi mensili il contributo dovuto dal M. per il mantenimento della moglie a decorrere dal gennaio 2013, somma da rivalutarsi annualmente.

Avverso tale decreto, il M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi

Resiste la B. con controricorso.

Con richiesta congiunta dei difensori delle parti, in data 18.10.2018, premesso e documentato che il M. era deceduto il 26.3.16, è stato chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.

Diritto

RITENUTO

che:

Come richiesto dai difensori delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito del decesso di M.P., avvenuto nel corso del giudizio di legittimità.

Invero, secondo consolidato orientamento, la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, travolgendo tutte le precedenti pronunce emesse non ancora passate in giudicato, anche con riferimento alle istanze accessorie circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza, mentre restano salve le domande autonome che, proposte nello stesso giudizio, riguardano diritti e rapporti patrimoniali indipendenti dalla modificazione soggettiva dello status, già acquisiti al patrimonio dei coniugi, e nei quali subentrano gli eredi (Cass., ord. n. 29669/17).

Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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