Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5240 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5240 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA
sul ricorso 3823-2017 proposto da:
RADI LILIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANAPO
20, presso lo studio dell’avvocato CARLA RIZZO, rappresentata e
difesa dall’avvocato FABIO CAZZOLA;

– ricorrentecontro
DANI1ThE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE
DELL’UNIVERSITÀ’ 11, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO LUIGI FABBRI, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANTONIO BIThLOMO;

– controricorrente nonché
ORLANDO VITO, DIBA SPA ;

Data pubblicazione: 06/03/2018

- intimati –

I

avverso la sentenza n. 1131/2016 della CORTE D’APPELLO di
BARI, depositata il 29/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/12/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILLA;

Ric. 2017 n. 03823 sez. M2 – ud. 21-12-2017
-2-

RICORSO N. 3823/2017

CONSIDERATO IN FATTO
1 La Corte d’Appello di Bari con sentenza 29.11.2016 – per quanto
ancora interessa in questa sede – ha confermato la sentenza di primo
grado che, in un giudizio di risoluzione di un contratto di vendita di
veicolo contraffatto, con pluralità di parti e di domande di manleva,
l’aveva condannata, quale originaria proprietaria del veicolo, a tenere

in virtù di mandato speciale con procura).
Per giungere a tale soluzione, la Corte territoriale, sempre per
quanto di stretto interesse in questa sede, ha ritenuto non contestata la
circostanza, attestata nel verbale di sequestro della Polizia Stradale, che
l’auto acquistata dal Daniele (ultimo proprietario del veicolo e attore
vittorioso nel giudizio di risoluzione da lui promosso contro il proprio
venditore Vito Orlando,

ndr)

presentasse il telaio con numero

contraffatto e il motore di provenienza furtiva, sicchè l’attore era
dispensato dal relativo onere probatorio.
Ha altresì osservato:
– che siffatta alterazione fosse già presente quando il mezzo di
apparteneva alla Radi;
– che, pur condividendosi la critica della Radi sull’inquadramento
dell’azione nella garanzia per evizione, la censura era priva di rilevanza
pratica perché l’accoglimento della stessa non poteva condurre a diverse
conclusioni, ravvisandosi nel caso di specie gli estremi della vendita di
aliud pro alio, anch’essa causa di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del venditore.
2 Contro tale decisione la Radi ha proposto ricorso per cassazione
con tre motivi a cui resiste con controricorso Giuseppe Daniele mentre le
altre parti non hanno svolto difese.
Il relatore ha formulato proposta di rigetto per inammissibilità del
primo motivo e manifesta infondatezza dei restanti.
La ricorrente ha depositato una memoria.
RITENUTO IN DIRITTO

indenne la società DI.BA . spa (a cui aveva affidato l’auto per la vendita

RICORSO N. 3823/2017

1 Col primo motivo si deduce ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc la
l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di
discussione. Sostiene la ricorrente che la Corte di merito ha omesso di
valutare tutte le circostanze emergenti dai vari documenti prodotti e
dalle prove, che avrebbero escluso la presenza dell’alterazione quando
l’auto era in suo possesso.

esame di fatto decisivo.
Le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che….. l’art. 360
cod. proc. civ., nuovo testo n. 5) introduce nell’ordinamento un vizio
specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o
secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e
abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe
determinato un esito diverso della controversia).
L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di
omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa
sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la
sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La parte
ricorrente dovrà quindi indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di
cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n.
4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o
extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel
quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le
parti, e la “decisività” del fatto stesso” (Cass. S.U. n. 8053/14, Cass.
S.U. 22 settembre 2014 n. 19881).
Nel caso in esame la critica dei ricorrenti si appunta unicamente
sull’omesso esame di elementi istruttori (i vari documenti allegati anche
al ricorso e precisamente il certificato cronologico, il mandato speciale
da essa conferita alla DI.BA . in data 22.9.1995, l’atto di affidamento in
deposito dalla DI.BA . all’Orlando, le deposizioni dei testi Daniele padre e
Loiodice sulla installazione dell’impianto a gas a cura del Daniele e il

Il motivo è inammissibile perché non ricorre l’ipotesi omesso

RICORSO N. 3823/2017

verbale di sequestro della Polizia Stradale), evidenziando i periodi in cui
l’auto è stata detenuta dai vari soggetti e i numerosi controlli che gli
stessi devono aver effettuato sul veicolo, per dedurre l’infondatezza
della affermazione secondo cui la contraffazione del telaio era presente
quando l’auto era in possesso della ricorrente.
Una tale linea difensiva, rimarcata anche nella memoria difensiva,

– è rappresentato non già dal fatto che la Radi avesse materialmente
provveduto a manomettere (o a far manomettere il veicolo), quanto
piuttosto dal dato oggettivo della esistenza della contraffazione del
telaio e del motore del veicolo sin dal periodo in cui l’auto era ancora di
sua proprietà, fatto che il giudice di appello ha esaminato pervenendo a
conclusioni non conformi alle aspettative dell’odierna ricorrente. La
Corte di merito infatti ha ritenuto pacifico che l’alterazione fosse già
presente quando il mezzo si apparteneva alla Radi precisando al
riguardo che

“il numero identificativo del telaio accertato come

contraffatto dalla Polstrada coincide con quello indicato nel mandato
speciale a vendere conferito il 22 settembre 1995 dalla odierna
appellante alla DI.BA . spa” (v. pag. 9 sentenza impugnata).
Sulla scorta di tali apprezzamenti in fatto, certamente non
sindacabili in questa sede, appare dunque giuridicamente corretta la
ritenuta sussistenza dell’obbligazione di garanzia del venditore che ha
determinato la conferma della condanna del terzo chiamato Radi Liliana
a tenere indenne la DI.BA . (a sua volta chiamata in garanzia dal
convenuto Orlando) da ogni conseguenza pregiudizievole derivante
dall’accoglimento della oggetto del giudizio.
2 Col secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 360 comma 1
n. 3 cpc in relazione all’art. 115 cpc sull’onere della prova ed all’art. 116
cpc secondo comma cpc sul contegno processuale delle parti: la
garanzia per evizione a carico della ricorrente (poi trasformata
apoditticamente in risarcimento danni per vendita di

aliud pro alio)

presupponeva la previa dimostrazione da parte dei vari soggetti coinvolti

non evidenzia l’omesso esame del fatto decisivo che – nel caso di specie

RICORSO N. 3823/2017

che, dato il tempo trascorso tra la consegna dell’auto alla DI.BA . e il
sequestro del veicolo (sedici mesi), fosse stata la Radi ad avere
contraffatto il numero di telaio e a montare il motore rubato, il che non
risulta avendo il Daniele, gravato dal relativo onere, omesso perfino di
depositare gli atti del procedimento penale sorto a seguito del sequestro
dell’auto. Mancavano dunque le prove della responsabilità della Rodi ed

le asserite manomissioni erano avvenute dopo la cessione della vettura
da parte della Radi alla DI.BA .
Il motivo è manifestamente infondato perché, pur richiamando
astrattamente la violazione di norme di diritto, si risolve in sostanza in
una alternativa ricostruzione dei fatti sollecitando la Corte di Cassazione
a debordare dai rigorosi limiti del giudizio di legittimità in una sorta di
terzo grado di giudizio, mentre invece il giudice di merito ha
correttamente applicato il principio della non contestazione sia con
riferimento al fatto che il veicolo acquistato al Daniele avesse telaio e
motore contraffatto, sia con riferimento al fatto (v. pag. 9) che “siffatta
alterazione era già presente quando il mezzo si apparteneva alla Radi”:

ed è bene precisare che tale ultima circostanza non era stata neppure
specificamente contestata perché, come riporta a pag. 6 la stessa
sentenza impugnata, nel giudizio di primo grado la Radi aveva negato di
“avere mai manipolato l’autovettura, alterando il telaio o sostituendo il
propulsore”,

affermazione, questa, ben diversa dal negare di aver

posseduto un’auto contraffatta.
ritenuta responsabilità

E nell’atto di appello si censurava la

“della contraffazione del telaio e della

sostituzione del motore” (v. pag. 4 ricorso).

A ciò aggiungasi la rilevata coincidenza del numero identificativo
contraffatto con quello indicato nel mandato speciale a vendere
rilasciato dalla Radi (v. sopra, nella trattazione del precedente motivo).
Insomma, come già esposto, il problema non riguardava l’individuazione
dell’autore materiale della alterazione, ma l’individuazione degli obblighi
di garanzia gravanti sul venditore.

anzi esistevano numerosi elementi probatori e indiziari per ritenere che

RICORSO N. 3823/2017

3 Col terzo motivo infine si deduce violazione dell’art. 360 comma

1 n. 3 cpc in relazione all’art. 112 cpc sulla corrispondenza tra chiesto e
pronunciato e all’art. 334 cpc sull’impugnazione incidentale. In
mancanza dei appello incidentale sulla qualificazione dell’azione
nell’ambito della garanzia per evizione da parte del primo giudice, la
Corte d’Appello, ad avviso della ricorrente, non poteva ravvisare un

ontologia tra i due istituti.
Il motivo è anch’esso manifestamente infondato perché:
a)

la tesi dell’evizione totale era stata messa in discussione

proprio dalla appellante principale (odierna ricorrente: cfr. pag. 4 del
ricorso ove sono sintetizzati i motivi di gravame e pag. 10 sentenza
impugnata), il che esclude in radice la formazione del giudicato
sull’inquadramento dell’azione nell’alveo dell’evizione;
b) la Corte d’Appello ha confermato la risoluzione del contratto di
vendita tra l’attore Daniele e il proprio venditore (il convenuto
concessionario Orlando) ed ha altresì confermato l’accoglimento delle
domande di manleva spiegate a catena rispettivamente da quest’ultimo
nei confronti del terzo chiamato DI.BA . (da cui aveva ricevuto mandato
a vendere) e poi a sua volta dalla DI.BA . contro la Radi (pure chiamata
in causa e firmataria a sua volta di un mandato a vendere rilasciato alla
DI.BA .), mantenendosi così nell’alveo delle domande di garanzia
ritualmente avanzate e limitandosi unicamente ad una diversa
qualificazione giuridica delle pretese, nel pieno esercizio delle
prerogative riservate al giudice di merito.
In conclusione, il ricorso va respinto con inevitabile condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Considerato inoltre che il ricorso per cassazione è stato proposto
successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato respinto, sussistono le
condizioni per dare atto — ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha

danno da vendita di aliud pro alio stante la indiscutibile differenza

RICORSO N. 3823/2017

aggiunto il comma 1 -quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del

esborsi oltre spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art.1,comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Roma, 21.12.2017.
Il Pr skle te

giudizio di legittimità che liquida in C. 2.500,00 di cui C. 200,00 per

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