Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 524 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. III, 12/01/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 12/01/2011), n.524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22152/2006 proposto da:

M.E., B.L., (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio

dell’avvocato PANARITI Benito Piero, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SANGIORGIO LUIGI giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

RAS ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS), in persona dei legali

rappresentanti Dr. C.A. e Dr. R.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato SPADAFORA Giorgio, che la rappresenta e difende, giusta

mandato in calce al controricorso;;

– controricorrente –

e contro

M.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 458/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 06/04/2005, depositata il

26/05/2005; R.G.N. 132/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/11/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato Giorgio SPADAFORO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel (OMISSIS) la piccola M.D., di anni otto, venne investita dalla vettura condotta dal M., riportando lesioni tali da renderla assolutamente inabile e totalmente dipendente per ogni atto della vita di relazione.

Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Brescia ha confermato la prima sentenza che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dalla B. (in proprio e per conto della figlia minore M.D.) e dalla M.E., contro il M. e la RAS (compagnia assicuratrice della vettura).

In particolare, il giudice d’appello ha accertato: che il conducente percorreva la strada a velocità consona al tempo ed al luogo; che egli stesso venne investito sul lato destro dell’automobile dalla bambina, la quale, appena uscita da scuola, improvvisamente e repentinamente, incominciò ad attraversare la strada per raggiungere la propria casa che si trovava dall’altra parte; che la piccola prima andò ad urtare contro il montante destro del parabrezza, poi ricadde contro il passaruote anteriore destro, dopodichè venne proiettata al suolo a pochissima distanza dai cassonetti dell’immondizia; che, dunque, nessun elemento di colpa è ipotizzabile nei confronti del conducente, avendo egli dato la prova liberatoria dell’art. 2054 c.c., comma 1.

Il ricorso per cassazione della B. e della M. è svolto in due motivi. Risponde con controricorso la RAS. Ambedue le parti hanno depositato memorie per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo le ricorrenti lamentano il vizio della motivazione; con il secondo motivo la violazione dell’art. 2054 c.c..

Il ricorso è fondato per le ragioni che verranno illustrate.

Come s’è visto in precedenza, la conclusione alla quale perviene il giudice consiste nell’affermazione che non fu la vettura ad investire la bambina, bensì fu l’inverso, e che nessuno dei tre profili di colpa astrattamente ipotizzabili (eccessiva velocità; investimento della bambina all’interno del marciapiedi e della pista ciclabile;

inadeguata condotta di guida alla presenza della bambina – cfr. nota 15 a pag. 9) è riscontrabile nella fattispecie. In altri termini, “unica “colpa”dell’appellato fu di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato” (cfr. stessa nota).

Un primo rilievo da muovere alla sentenza impugnata consiste nella contraddizione tra il suo stesso esordio e la suddetta conclusione.

Essa esordisce, infatti, con l’affermazione che la fattispecie deve essere inquadrata nel paradigma normative dell’art. 2054 c.c. (così correggendo la prima sentenza che aveva fatto, invece, riferimento all’art. 2043 c.c.) e che il conducente, nel dimostrare di aver fatto “tutto il possibile per evitare il danno” ha fornito la prova liberatoria da quella disposizione imposta.

Ora, è chiaro che l’art. 2054 c.c., comma 1, presuppone che il danno alla persona sia stato cagionato dal conducente, il che contrasta con la conclusione secondo cui, invece, sarebbe stata la bambina a cagionare il danno a se stessa ed alla vettura da lei investita.

Il rilievo non è di scarsa importanza, se si considera che, nel primo caso, occorre accertare se effettivamente il conducente ha fornito la prova liberatoria, nel secondo caso, invece, il conducente è un protagonista del tutto occasionale della vicenda (se non, addirittura, danneggiato nella vettura da lui condotta), sicchè il comportamento della bambina viene considerato come unico ed efficientemente diretto a cagionare il danno da lei stessa lamentato.

Questa contraddizione ha inficiato la sentenza sia nell’applicazione che ha fatto dell’art. 2054 c.c., sia nella, motivazione posta a base del giudizio.

Occorre porre innanzitutto in evidenza che il giudice non ha raggiunto per nulla la certezza circa il fatto che il conducente abbia visto o meno la bambina mentre percorreva la strada: prima dice che “non è possibile affermare” positivamente la circostanza (e cita in proposito la testimonianza R.), poi conclude sul punto che “non si può escludere che la bambina fosse visibile” (cfr. pag. 8 all’inizio ed alla nota 13). A questo punto opera un salto logico nell’affermare che “tuttavia … pur a voler ritenere che lo fosse” e che, dunque, il conducente avesse l’obbligo di adeguare il suo comportamento in modo tale da trovarsi in condizione di attuare una tempestiva manovra d’emergenza, il fatto che fu la bambina ad investire l’auto rompe ogni nesso causale tra l’evento ed il comportamento che il M. avrebbe dovuto tenere.

E’ evidente la contraddizione insita in siffatto ragionamento, che, come s’è detto in precedenza, incide non solo sulla motivazione, ma anche (e soprattutto) sulla corretta applicazione della disposizione normativa di riferimento.

In primo luogo, non è affatto indifferente la circostanza che il conducente abbia visto o meno la bambina percorrere la strada: se ciò è avvenuto, sopravvengono a carico suo quei comportamenti prudenziali che la stessa sentenza menziona e che, se inattuati, sono per lui forieri di responsabilità. Se ciò non è avvenuto, c’è da chiedersi se non è avvenuto per l’impossibilità del conducente di vedere o per sua negligenza o imprudenza nella guida.

Quest’ultimo punto non è affatto spiegato dal giudice e la circostanza che sia stata la bambina ad investire la vettura (circostanza, questa, accertata sulla base delle modeste ammaccature riscontrate sul lato destro della stessa, ma tuttora contestata dalle ricorrenti) non risolve la questione, nel senso che non esclude che il guidatore abbia creato una situazione di pericolo che abbia a sua volta determinato o, quanto meno, abbia concorso a cagionare il danno.

Il giudice ha tratto il convincimento che il M. viaggiasse a velocità moderata dalla circostanza che non furono rinvenute al suolo tracce di frenata e che la vettura fu trovata ferma ad “appena” mt. 34. Ma questa circostanza non è determinante per chiarire se il guidatore tenesse o no una condotta consona al tempo ed al luogo. Non s’è tenuto conto, infatti, che il sinistro s’è verificato davanti ad una scuola dell’infanzia e, soprattutto, all’orario d’uscita dalla scuola, sicchè quella che potrebbe essere una condotta prudenziale in generale, o in altre circostanze, potrebbe non esserlo in quella concretamente verificatasi.

Le ricorrenti hanno pertinentemente indicato la folta giurisprudenza creatasi nella giurisprudenza sia civile, sia penale, in materia di circolazione stradale, dalla quale può evincersi che il conducente di un veicolo che si avveda tempestivamente della presenza di un pedone sul margine della carreggiata, deve diminuire la velocità, in modo da essere in grado di arrestare la marcia del veicolo, qualora, giunto all’altezza del pedone medesimo, quest’ultimo improvvisamente attraversi la strada.

Come pure è, ormai, acquisito il concetto secondo cui al conducente di un autoveicolo incombe l’obbligo di sorvegliare la strada nonchè quello di moderare la velocità ed eventualmente fermarsi, non soltanto quando i pedoni sul suo percorso tardino a scansarsi, ma anche quando essi, fermi o in movimento sulla strada o ai margini della stessa, si trovino in procinto di attraversarla o facciano fondatamente prevedere che l’attraverseranno, mettendosi in una situazione di pericolo.

Ma, ancora più in particolare, s’è formata vasta giurisprudenza intorno a sinistri verificatisi all’uscita dalla scuola o in luoghi, comunque, affollati da bambini. A tal riguardo è stato affermato che il conducente deve prestare la massima attenzione alla guida e procedere con moltissima prudenza quando la platea stradale o i marciapiedi laterali sono occupati da bambini i quali, per la loro età ed inesperienza, sono naturalmente ed istintivamente imprudenti ed hanno movimenti e comportamenti improvvisi ed inconsulti, repentini ed imprevedibili, per cui, finchè gli stessi non siano stati completamente superati o sorpassati, il conducente deve procedere con la massima cautela, riducendo particolarmente la velocità in modo da poter arrestare il veicolo agevolmente in ogni momento e bloccarlo repentinamente (tra le tante, cfr. Cass. pen. Sez. 4^, 19.11.1993, n. 1494).

Allora, risulta chiaro che, nella fattispecie che ci riguarda, assume secondaria importanza che il guidatore abbia visto o meno specificamente la piccola D. “sbucare” all’improvviso. Il giudice si concentra sul fatto che quel verbo, usato dalla testimone, v’indica in modo plastico che la bambina al momento del sinistro era, appunto, in movimento”, ma non indaga affatto sulle circostanza di luogo (la prossimità con la scuola), di tempo (l’orario di uscita dalla scuola) e sull’età ed il comportamento prevedibilmente imprudente degli astanti (bambini in uscita dalle lezioni). Insomma, la sentenza attribuisce la causa dell’evento al fatto che la bambina “appena uscita dalla scuola, improvvisamente e repentinamente, incominciò ad attraversare la strada per raggiungere la casa che si trovava dall’altra parte” (cfr. pag. 9), senza interrogarsi se il conducente dovesse e potesse, in quel contesto, prevedere siffatto comportamento ed adeguare la guida in maniera tale da evitarne le conseguenze.

Peraltro, viene valorizzata la circostanza che sul posto si trovavano due cassonetti dell’immondizia, nel senso (si ritiene) che l’ingombro abbia reso più difficile l’avvistamento della piccola vittima. Ma non si tiene conto che, nei contesto descritto, proprio la presenza di ostacoli visivi sul ciglio della strada doveva maggiormente allertare il conducente e costringerlo ad una condotta ancora più prudente.

Insomma, sulla base dei sopra esposti principi è necessario una nuova delibazione della vicenda che concentri l’attenzione intorno all’eventuale colpa del conducente, intesa come prevedibilità e prevedibilità dell’evento tale da aver potuto cagionare o concorso a cagionare il danno. A tale scopo la sentenza va cassata ed il giudice del rinvio s’adeguerà ai principi sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche perchè provveda sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA