Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 524 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 24/11/2016, dep.11/01/2017),  n. 524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27917-2014 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

109, presso lo studio dell’Avvocato BIAGIO BERTOLONE rappresentato e

difeso dall’Avvocato ROSARIO PIZZINO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AMT – METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE, 21/23 (STUDIO DI DE LUCA TAJO – BOURSIER NIUTTA),

presso lo studio dell’Avvocato ROBERTO SCELFO, rappresentata e

difesa dall’Avvocato VALERIO SCELFO, giusta procura in calce del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1083/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

17/10/2013, depositata il 5/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato ROBERTO SCELFO, difensore della controricorrente, il

quale chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata alle parti:

“Con sentenza depositata il 5 novembre 2013, la Corte di appello di Catania, decidendo sull’impugnazione proposta dalla AMT – Azienda Metropolitana Trasporti Catania, per quanto di interesse nel presente giudizio, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale della stessa sede, respingeva la domanda di G.A. intesa ad ottenere il riconoscimento nei primi 15 mesi del rapporto a tempo indeterminato, effetto della trasformazione concordata del rapporto di formazione e lavoro, dell’indennità di presenza e del premio produttività, esclusi dal trattamento economico offerto ed erogato. Riteneva la Corte territoriale che l’Azienda avesse correttamente applicato le disposizioni, concordate in sede di contrattazione collettiva (e così, in particolare, quelle del c.c.n.l. dell’11 aprile 1995), volte ad incentivare l’occupazione e prevedenti, per l’ipotesi di trasformazione di un contratto di formazione e lavoro in un rapporto a tempo indeterminato, uno specifico trattamento economico, inferiore per i primi 15 mesi a quello dei dipendenti di pari inquadramento e comunque adeguato a termini dell’art. 36 Cost.. Evidenziava che non sussisteva un obbligo di parità di trattamento e che non era riscontrabile un intento discriminatorio nella violazione dei criteri di correttezza e buona fede.

Per la cassazione di tale decisione ricorre G.A. con tre motivi.

Resiste con controricorso l’ATM.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del c.c.n.l. 1995, dell’art. 2697 c.c.. Sostiene l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha omesso di considerare il richiamo operato dall’art. 7 del c.c.n.l. al punto 9 del c.c.n.l. del 1989 e l’accordo nazionale del 21/5/1981 e nella parte in cui non ha tenuto conto del mancato rispetto della previsione di cui al medesimo art. 7 che prevede la concessione del beneficio solo laddove vi sia la conversione a tempo indeterminato di “almeno l’80% dei contratti di formazione e lavoro complessivamente scaduti nel corso del precedente anno solare”.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c. per non avere la Corte catanese ritenuto formatosi il giudicato sulla contrarietà del comportamento datoriale rispetto alle norme della contrattazione collettiva, avendo la società appellante limitato l’impugnazione della pronuncia di primo grado al capo relativo alla contrarietà all’art. 36 Cost..

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 848 del 1955 (ratifica della dichiarazione dei diritti dell’uomo, art. 23), della L. n. 657 del 1966 (ratifica della convenzione generale dell’organizzazione internazionale del lavoro, art. 14), della L. n. 881 del 1977 (ratifica del patto internazionale relativo ai diritti economici sociali e culturali, art. 7), e dell’art. 3 Cost., criticando la sentenza impugnata per aver ritenuto il trattamento economico offerto e corrisposto nei primi 15 mesi del rapporto a tempo indeterminato adeguato alla stregua dei principi di cui all’art. 36 Cost..

Ragioni di ordine logico impongono l’esame prioritario del secondo motivo di ricorso che è manifestamente infondato.

Si rileva dalla stessa sentenza impugnata e dall’atto di appello, ritualmente trascritto nelle parti di interesse dalla società controricorrente, che le censure dell’ATM avevano specificamente riguardato il punto della decisione di primo grado in cui era stato ritenuto) che l’esclusione dal trattamento economico di determinati emolumenti fosse avvenuta in violazione dell’art. 36 Cost. e del c.c.n.l.. Nessun giudicato interno nè tantomeno acquiescenza vi erano perciò stati.

Quanto al primo motivo di ricorso si rileva un profilo di inammissibilità non evincendosi quando ed in che termini il lavoratore abbia posto la questione del mancato rispetto) della percentuale della conversione di almeno l’80% dei contratti di formazione e lavoro complessivamente scaduti nel corso del precedente anno solare.

Neppure si evince se effettivamente fossero stati mossi quei rilievi volti a contrastare la ritenuta legittima esclusione dal trattamento economico dell’indennità di presenza e del premio di produzione sulla base del richiamo operato) dall’art. 7 del c.c.n.l. dell’11/4/1995 al punto 9 del c.c.n.l. del 1989 ed all’accordo nazionale del 21/5/1981 rilevandosi dalla sentenza della Corte territoriale che la questione in discussione attenesse proprio alla esclusione dei suddetti emolumenti determinata dalla previsione patrizia del 1995 (clausola della quale il lavoratore aveva chiesto dichiararsi la nullità) e comunque risultando) del tutto generico quanto) sul punto dedotto dal ricorrente (si veda il passaggio del ricorso introduttivo del giudizio riprodotto dal ricorrente a pag. 15 del ricorso per cassazione in cui è solo apoditticamente affermato che l’art. 7 del c.c.n.l. del 1995 non prevede affatto l’esclusione delle indennità economiche e normative degli accordi aziendali).

Per il resto, gli ulteriori rilievi di cui al primo motivo e quelli di cui al terzo motivo sono manifestamente infondati alla luce dell’orientamento già espresso da questa corte (si veda Cass. 23 marzo 2011, n. 6639 ed ancor prima Cass. 14 agosto 2004, n. 15878) da cui non vi è ragione di discostarsi.

Come in tali decisioni, anche nella presente causa (relativa a vicenda del tutto analoga), il giudizio di infondatezza trova base, in primo luogo, nel principio generale, pacifico nella giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa Corte, secondo il quale la valutazione di adeguatezza della retribuzione ai principi dettati dall’art. 36 Cost. non comporta il riferimento a tutti gli elementi e gli istituti contrattuali che confluiscono nel trattamento economico globale fissato dalla contrattazione collettiva, ma soltanto a quelli che concorrono alla formazione del detto minimo costituzionale, minimo che, quanto al rispetto della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, va riferito non già alle singole componenti della retribuzione, ma alla globalità di questa (C. cost. n. 470 del 2002; Cass. n. 15896 del 2002). In secondo luogo, con riguardo specifico al contratto di formazione e lavoro, la giurisprudenza di legittimità, pur avvertendo che, nella determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost., non può escludersi la legittimità del ricorso ai normali parametri retributivi previsti per i lavoratori subordinati di pari livello, che trova giustificazione nella L. n. 863 del 1984, art. 3, comma 5, la quale prevede l’applicazione a tale contratto delle norme sul rapporto di lavoro subordinato, fa salva però l’applicazione di specifiche disposizioni legislative o contrattuali in materia (cfr. Cass. n. 9405 del 2003); ed ha più volte precisato che non è illegittima la previsione contrattuale di una retribuzione inferiore rispetto a quella dei lavoratori normali, stante la speciale causa mista, con l’obbligazione formativa a carico del datore di lavoro, che caratterizza il c.f.l. (Cass. n. 11435 del 2006). Con specifico riguardo alle questioni poste in questa sede, al di là del tentativo di formulare argomentazioni apparentemente connotate da novità, la sostanza resta quella del preteso contrasto della riduzione retributiva, per i primi 15 mesi di lavoro a tempo indeterminato, contemplato dalla contrattazione collettiva, con l’art. 36 Cost. e con i principi di ragionevolezza e parità di trattamento. Si tratta perciò di questioni ripetutamente sottoposte al vaglio della Corte e decise secondo i principi consolidati secondo cui nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una “presunzione” di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite; ne consegue che, ai fini dell’accertamento dell’adeguatezza di una determinata retribuzione, non può farsi riferimento ad una singola disposizione del contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti, l’eventuale inadeguatezza potendo essere accertata solo attraverso il parametro di cui all’art. 36 Cost., che è “esterno” rispetto al contratto; nè può assumere rilievo, ai fini di tale accertamento, l’eventuale disparità di trattamento fra lavoratori della medesima posizione, atteso che non esiste a favore del lavoratore subordinato un diritto soggettivo alla parità di trattamento) e che, soprattutto quando il trattamento differenziato trovi il suo fondamento in un dato oggettivo) di carattere temporale, l’attribuzione di un determinato beneficio ad un lavoratore non può costituire titolo per attribuire ad altro lavoratore, che si trovi nei la medesima posizione, il diritto allo stesso beneficio o al risarcimento del danno; e, ancora, non solo non opera il principio di parità di trattamento, ma non è consentito alcun controllo di ragionevolezza da parte del giudice sugli atti di autonomia, sia collettiva che individuale, sotto il profilo del rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, che non sono invocabili in caso di eventuale diversità di trattamento non ricadente in alcuna delle ipotesi legali (e tipizzate) di discriminazione vietate, a meno che il rispetto di tali clausole discenda dalla necessità di comparazione delle situazioni di singoli lavoratori da parte del datore di lavoro che, nel contesto di un procedura concorsuale o selettiva, debba operare la scelta di alcuni di essi (cfr. ex multis Cass. 17 maggio 2003, n. 7752 e altre in senso conforme; si veda anche Cass. 31 marzo 2012, n. 4475 secondo cui: “In materia di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è valida la previsione, introdotta in sede di contratto collettivo, di un salario di ingresso – cosiddetto prolungato – in deroga al D.L. n. 726 del 1984, art. 3 convertito dalla L. n. 863 del 1984, in quanto il minore trattamento retributivo si giustifica per la oggettiva delimitazione di carattere temporale e per la finalità di incentivare la stabilizzazione del rapporto” ed in senso conforme Cass. 25 settembre 2015, n. 19028).

In applicazione di questi principi, deve essere ritenuta corretta la decisione della Corte di Catania che ha affermato la validità, anche alla stregua del motivo espresso dalle parti stipulanti (incentivo premiante per il datore di lavoro che avesse trasformato in rapporti a tempo indeterminato l’80% dei c.f.l. in scadenza), della previsione di una riduzione retributiva per i primi 15 mesi di rapporto a tempo indeterminato (pag. 7 della sentenza impugnata: corresponsione della retribuzione normale di cui al punto 9 del c.c.n.l. del 2/10/1989 e delle indennità previste nell’accordo nazionale del 21/5/1981, così come modificato dal medesimo c.c.n.l. del 2/10/1989). D’altra parte, le norme sul contratto di formazione e lavoro consentono al datore di lavoro di ridurre la retribuzione unicamente mediante inquadramento del lavoratore nella qualifica immediatamente inferiore, ma non vietano alle parti collettive di conseguire tale riduzione con mezzi diversi, come nella specie ove è stato mantenuto l’inquadramento corrispondente alla qualifica del contratto nazionale, ma sono state escluse alcune voci di esso, dovendosi negare un intento, diretto o indiretto, di discriminazione in ragione dell’età (cfr. Cass. n. 11435 del 2006, cit.).

Nel caso, in esame, peraltro, come si rileva dalla stessa sentenza impugnata (in un passaggio argomentativo che non ha formato oggetto di specifico rilievo da parte del ricorrente), il lavoratore non aveva lamentato l’inadeguatezza della retribuzione ricevuta in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, quanto piuttosto la disparità di trattamento rispetto ai colleghi di lavoro.

Non ricorre, dunque, alcuno dei vizi denunciati, in relazione all’interpretazione fornita dai giudici di merito e alla ritenuta validità delle clausole collettive denunciate.

Alla luce delle considerazioni che precedono si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

2 – Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 – In conclusione il ricorso va rigettato.

5 – Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.

6 – Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

La suddetta condizione sussiste nella fattispecie in esame.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed _Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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