Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 524 del 10/01/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 524 Anno 2013
Presidente: BATTIMIELLO BRUNO
Relatore: IANNIELLO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 22134-2011 proposto da:
VODAFONE OMNITEL N.V. 08539010010, società soggetta a
direzione e coordinamento di Vodafone Group Pic, in persona del suo
Procuratore e Direttore Affari Legali e Societari, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato
GIAMMARIA FRANCESCO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MORDA’ ANDREA giusta procura speciale a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
BEII,AVISTA ALBERTO BILLRT61T12H294R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA AGRIGENT0,17, presso lo studio
dell’avvocato NICOLO’ GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli

Data pubblicazione: 10/01/2013

avvocati MIRANDA ELVIRA, CANCELLIERE GIUSEPPE giusta
procura a margine della memoria;

– resistente avverso l’ordinanza n. 1149/2010 del TRIBUNALE di RIMINI,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO.

Ric. 2011 n. 22134 sez. MI – ud. 06-12-2012
-2-

depositata il 11/08/2011;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 27 dicembre 2010, Alberto
Bellavista aveva chiesto al Tribunale di Rimini, adito quale giudice del lavoro,
la condanna di Vodafone Omnitel N.V., per la quale aveva svolto attività di
agente dal 10 marzo 1999 al luglio 2008 in virtù di due contratti, a corrispondergli l’indennità per la cessazione del rapporto per € 225.063,00, previa de-

avviso (€ 85.340,72), oltre accessori di legge.
Nel costituirsi in giudizio, la società aveva preliminarmente eccepito
l’incompetenza per materia e territoriale del giudice adìto, essendo competente
il Tribunale ordinario di Milano, in ragione del carattere non prevalentemente
personale della prestazione dell’agente, che escludeva la riconducibilità della
controversia a quelle di cui all’art. 409, n. 3 c.p.c. e della scelta contrattuale
del foro di Milano per le controversie tra le parti.
Nel merito, la società aveva chiesto il rigetto della domanda.
All’udienza del 10 giugno 2011, il giudice si era riservato la decisione
in ordine alla eccezione di incompetenza, sciogliendo poi la riserva con ordinanza depositata l’ 11 agosto 2011 e notificata il successivo 24 agosto.
Con ricorso per regolamento di competenza a nonna dell’art. 47 c.p.c.,
la società Vodafone Omnitel N. V. ha chiesto l’annullamento della predetta
ordinanza, con la dichiarazione della competenza del giudice ordinario del Tribunale di Milano a decidere la controversia in questione.
Alberto Bellavista si è difeso con rituale memoria.
Il P.G. presso questa Corte ha concluso per iscritto chiedendo il rigetto
del ricorso.
Il ricorso è fondato.
E’ acquisito nel giudizio di merito e risulta dagli atti che, nello svolgimento della propria attività di agente per la società, Alberto Bellavista faceva
riferimento ad un proprio ufficio, arredato e munito dell’attrezzatura necessa-

trazione di quanto percepito a titolo di FIRR e di indennità sostitutiva di pre-

ria, situato in Rimini, via Macanno n. 32 e si avvaleva mediamente di quattro
collaboratori, prevalentemente subagenti, da lui “remunerati” come tali.
Il giudice del lavoro di Rimini ha ritenuto che tali dati “non appaiono
da soli idonei a disconoscere l’esistenza di un rapporto di lavoro parasubordinato ex art. 409, terzo comma c.p.c.”.
La valutazione contrasta con la corrente interpretazione della norma in-

dicata.
Nella giurisprudenza di questa Corte non si dubita infatti che la competenza del giudice del lavoro in ordine alle controversie relative ad un rapporto
di agenzia possa affermarsi solo quando questo si concreta in una prestazione
di opera continuativa, coordinata e prevalentemente personale anche se non di
carattere subordinato (cfr. fra le molte Cass. 9273/11, 8214/09, 6351/06 o
14454/00).
Per quanto riguarda, in particolare il requisito della attività prevalentemente personale dell’agente, da misurare in rapporto all’attività complessiva
dell’agenzia, la giurisprudenza ha normalmente riguardo al ruolo dei fattori
produttivi mobilitati dal prestatore rispetto alla sua mera attività lavorativa,
con riferimento alla organizzazione piramidale, al capitale investito o
all’attività di eventuali collaboratori (cfr., ad es. Cass. nn. 16993/02, 15661/01
o 1039 /89)
Applicando al caso in esame tali regole, le circostante di fatto indicate
dallo stesso giudice e sopra riferite nonché il dato, risultante dalle deduzioni in
giudizio dello stesso agente, del rilevante giro di affari dell’agenzia avrebbero
dovuto condurre il Tribunale di Rimini, applicando parametri di tipicità sociale nella interpretazione della norma sulla competenza di cui all’art. 409, n. 3
c.p.c., a ritenere esclusa la sua applicabilità alla controversia istaurata da Alberto Bellavista.
Il ricorso della società va pertanto accolto, l’ordinanza impugnata va
cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Milano, desi2

gnato concordemente dalle parti nei due successivi contratti di agenzia, con la
conseguente condanna del resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di
questo giudizio, liquidate in C 500,00 per esborsi ed 2.500,00, oltre accessori

fiè

(

di legge, per compensi professionali.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale or-

borsare alla ricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in C 500,00 per esborsi ed C 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012
Il Presidente

dinario di Milano; cassa l’ordinanza impugnata e condanna il resistente a rim-

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