Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5239 del 28/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.28/02/2017), n. 5239
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12191/2016 proposto da:
R.I., R.K., elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA LAURA
CECCHINI, rappresentati e difesi dall’avvocato CONSUELO FEROCI,
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI
ANCONA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE APPELLO
DI ANCONA;
– intimati –
avverso il decreto n. R.G. 127/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositato il 14/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
udito l’Avvocato Anna Maria Bisogni (delega avvocato Feroci)
difensore dei ricorrenti che chiede il rinvio d’udienza per
impedimento dell’avvocato dei ricorrenti e deposita certificato
medico Avvocato Feroci.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, rilevato che R.I. e R.K., cittadini albanesi, hanno proposto ricorso per cassazione, per quattro motivi, del decreto della Corte d’appello di Ancona, depositato il 14 aprile 2016, con il quale la corte ha respinto il reclamo avverso il decreto del Tribunale per i minorenni delle Marche di rigetto della domanda, proposta dagli odierni ricorrenti D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3, di autorizzazione a rimanere in Italia per motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del figlio minore K., nato il (OMISSIS);
che gli intimati, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e Procuratore Generale della repubblica presso la Corte d’appello, non hanno svolto difese;
che, depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’odierna adunanza camerale;
ritenuto tuttavia, all’esito della odierna adunanza, che non sussistano le condizioni per provvedere in Camera di consiglio.
PQM
Rimette la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017