Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5239 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 26/02/2020), n.5239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27930-2014 proposto da:

G.C.M., elettivamente domicillato in ROMA, VIA CUNFIDA

20, presso studio dell’avvocato FRANCESCO OLIVETI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente principale –

contro

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 710/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 03/06/2014 R.G.N. 111/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. G.C.M. ha ottenuto dal Tribunale di Palermo decreto ingiuntivo con cui è stato intimato all’Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) di pagare in suo favore la somma di Euro 193.952,23 di cui Euro 87.923,50 per differenze relative al periodo (12.3.1998-25.4.2002) in cui egli era stato vice-presidente del predetto Ente ed Euro 106.058,73 per differenze riguardanti il periodo (28.8.200217.2.2006) in cui aveva operato come Commissario Straordinario;

il Tribunale, raggiunto dall’opposizione di ESA, ha revocato il decreto ingiuntivo, rigettando la domanda, in quanto ritenuta prescritta, per il periodo della vice-presidenza e condannando l’ente al pagamento della somma di Euro 113.755,04 per differenze relative ai compensi da Commissario Straordinario;

2. la Corte d’Appello, adita in via principale con impugnazione dell’E.S.A., cui replicava appello incidentale del G., ha riformato la pronuncia di prime cure accogliendo la domanda del ricorrente, per Euro 78.132,41, con riferimento al periodo della vice-presidenza e rigettando invece per il periodo dell’attività quale Commissario;

la Corte territoriale riteneva, quanto al periodo della vice-presidenza, che l’eccezione di prescrizione fosse da ritenere infondata, in quanto il relativo incarico era privo della garanzia di stabilità reale, con la conseguenza che il termine prescrizionale quinquennale delle pretese creditorie non poteva che decorrere dalla cessazione del rapporto, epoca rispetto alla quale erano intervenuti efficaci atti interruttivi che avevano integralmente impedito l’estinzione del diritto;

rispetto al quantum di tale periodo, la Corte riteneva che il compenso, dovendo essere pari a quello previsto per il Presidente dell’ente, andasse determinato tenendo conto del raddoppio dell’indennità di carica riconosciuta dalla L.R. Sicilia n. 816 del 1985, art. 3;

quanto al periodo dell’attività quale Commissario, il giudice di appello riteneva non dovute differenze retributive rispetto a quanto percepito ante causam, sul presupposto che la fissazione del compenso in misura pari al 75 % della indennità di funzione stabilita per i presidenti delle province regionali, di cui alla L.R. Sicilia n. 6 del 2001 (art. 83, comma 1), nel testo quale modificato dalla L.R. Sicilia n. 2 del 2002, art. 129, comma 15, non potesse applicarsi perchè tale modalità di determinazione era destinata solo agli organi collegiali di dimensioni sovracomunali specificamente individuati con decreto del Presidente della Regione, che non vi era stato;

3. la sentenza è stata impugnata dal G. con due motivi, resistiti da controricorso di ESA, contenente a propria volta due motivi di impugnazione incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo il ricorrente principale sostiene, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione della L.R. Regione Sicilia n. 8 del 2000, art. 8 L.R. Sicilia n. 4 del 2003, art. 26, comma 8 e della L.R. Sicilia n. 6 del 2001, art. 83;

da un primo punto di vista afferma che erroneamente la Corte territoriale ha omesso di riconoscere l’applicabilità dell’art. 18 cit. e della relativa interpretazione autentica contenuta nell’art. 26, comma 8, cit., in base al quale il compenso del Presidente (e quindi anche del Commissario Straordinario) dell’ESA aveva subito un raddoppio dell’indennità;

da altro punto di vista la stessa Corte, afferma il ricorrente, aveva parimenti errato nel disconoscere l’applicazione dell’art. 83 cit., indebitamente ritenendo che vi fosse necessità di un successivo ed eventuale decreto, in realtà superfluo stante il richiamo alla L.R. Sicilia n. 15 del 1993, art. 1 e tenuto conto, oltre che della necessità di un’interpretazione sistematica, anche dell’interpretazione autentica contenuta nella L.R. Sicilia n. 22 del 2008 e nella L.R. Sicilia n. 8 del 2012, art. 20;

con il secondo motivo si afferma la violazione dell’art. 92 c.p.c. perchè, sulla base delle ragioni di fondatezza della domanda di cui al primo motivo del ricorso, non era corretta la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado disposta dalla Corte palermitana;

il primo motivo di ricorso incidentale di ESA denuncia la violazione e/o falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) dell’art. 2935 c.c. e art. 2948 c.c., n. 4, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che la posizione del vice-presidente dell’Ente fosse assimilabile a quella di un dipendente, mentre in realtà il rapporto tra gli amministratori o i componenti degli organi collegiali dell’ente non erano certo riportabili ad un rapporto di lavoro;

con il secondo motivo di impugnazione incidentale l’ESA sostiene la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 816 del 1995, artt. 2, 3 e 4 nonchè della L.R. Sicilia n. 8 del 2000, artt. 2, 3 e 4 e del D.P.R.S. 21 leone 1994, art. 4, comma 2, sostenendo che il raddoppio dell’indennità di carica di cui all’art. 2 cit. non potrebbe applicarsi al compenso del vice-presidente, in quanto proprio soltanto alle cariche elettive apicali;

2. il primo motivo del ricorso principale e i motivi di ricorso incidentale vanno esaminati congiuntamente perchè afferenti, sebbene da diversi punti di vista, alle medesime questioni;

3. quanto alla prescrizione del credito nel periodo della vice-presidenza, la regola secondo cui il decorso di essa opera solo dal momento della cessazione del rapporto vale, secondo quanto ritenuto da Corte Costituzionale 20 novembre 1969 n. 143, ma già anche da Corte Costituzionale 10 giugno 1966, n. 63, esclusivamente rispetto ai rapporti di lavoro subordinato privato, qualora i medesimi siano privi di tutele caratterizzate dalla c.d. stabilità reale;

ad impedire il decorso della prescrizione non è infatti la sola possibilità che il rapporto nel cui ambito sia prevista una prestazione lavorativa (in senso ampio) possa essere fatto cessare per la manifestazione di volontà di una delle parti o di autorità sovraordinate, ma l’insistere di tale possibilità rispetto ad una prestazione lavorativa che rientri nell’ambito di tutela di cui all’art. 36 Cost. (Corte Cost. 63/1966 cit.; v. anche Cass. 26 ottobre 2001, n. 13323) e quindi secondo quella più intensa soggezione che caratterizza il lavoro subordinato o quanto ad esso strettamente assimilabile;

3.1 in ambito pubblicistico, la complessità istituzionale ed organizzativa della P.A. comporta la possibilità che l’organo attraverso cui essa opera possa essere legato all’ente di riferimento da un rapporto di lavoro subordinato (ad es. dirigenziale), come anche da un rapporto onorario, nel senso di non rigorosamente professionale, o comunque fiduciario e destinato a restare al di fuori dall’ambito del pubblico impiego inteso come inerente ai rapporti comunque riportabili ad un ambito di subordinazione;

peraltro, mentre l’impiego pubblico, anche dirigenziale, gode di un regime di stabilità che consente la decorrenza della prescrizione in pendenza di rapporto, (v. Corte Cost. 143/1969 cit.), ciò non significa che le minori garanzie proprie di altre forme di preposizione organica giustifichino la posposizione di tale decorrenza al momento finale del rapporto stesso;

la preposizione organica in forza di un fondamento fiduciario o istituzionale, non diversamente da quanto si ritiene in ambito di immedesimazione organica degli amministratori di società private (Cass., S.U., 20 gennaio 2017, n. 1545; poi, Cass. 9 gennaio 2019, n. 285), esprime un rapporto giuridico sui iuris, in cui l’attività svolta nell’interesse altrui non si qualifica in termini di lavoro dipendente e non gode quindi delle medesime guarentigie;

l’aspetto qualificatorio, afferendo ad una necessaria organizzazione di legge (art. 97 Cost.) non intercetta del resto una mera quaestio facti (come è per la qualificazione di un rapporto negoziale tra privati), ma una quaestio iuris, in quanto tale da definirsi in sede di legittimità;

3.2 in proposito, dalla L.R. Sicilia n. 21 del 1965, art. 13 di trasformazione dell’Ente per la riforma agraria in Sicilia in Ente di sviluppo agricolo, si evince che sono organi dell’Ente, il Presidente, il Comitato esecutivo, il Collegio sindacale ed il Consiglio di amministrazione, composto, quest’ultimo (art. 18), dal Presidente e da 20 Consiglieri, di cui uno con le funzioni di Vice Presidente, scelto dall’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, con funzioni (art. 20) sostitutive del Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo o per delega delle funzioni, sempre da parte del Presidente, di quanto inerente l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

il vice-presidente è dunque organo dell’Ente;

è del resto da escludere che, considerando il regime normativo degli organi amministrativi dell’ESA, si possa ragionare in termini di subordinazione;

essi vengono infatti nominati (L.R. Sicilia n. 212 del 1979, art. 1) e non assunti con contratto di lavoro e i compensi sono erogati sub specie di indennità (L.R. n. 212 cit., art. 19) e non di retribuzione;

i predetti organi godono poi di ampia autonomia ed il controllo gestionale è esercitato, dal Collegio Sindacale (L.R. 21 cit., art. 23) e dalla Regione (L.R. n. 21 cit., art. 19), in forma istituzionale sugli atti dell’ente e non sull’operato dei singoli incaricati ed analogamente, il controllo sugli organi in quanto tali è impostato ancora su base istituzionale, riguardando il consiglio nella sua interezza (L.R. 21 cit., art. 27);

ciò consente di ritenere che, seppure sussista la possibilità di revoca del mandato al singolo consigliere (arg. L.R. 212 cit., ex art. 14), essa sia da riconnettere ai principi generalissimi propri del carattere fiduciario dell’incarico e non dunque ad un potere immanente di natura in senso stretto disciplinare;

il rapporto che lega all’Ente gli organi di vertice dell’ESA ha dunque natura di preposizione fiduciaria sui iuris, non riportabile alla disciplina del lavoro subordinato, cui esso è estraneo;

3.3 nè può infine ritenersi che, ad impedire il decorso della prescrizione, possa valere il richiamo all’ipotesi di cui all’art. 2941 c.c., n. 6;

tale norma, in un contesto di disciplina eccezionale e quindi non suscettibile di applicazione oltre i casi considerati (Cass. 4 giugno 2007, n. 12953), non consente il decorso della prescrizione tra le persone i cui beni siano soggetti ad amministrazione altrui ed i relativi amministratori, ma essa non riguarda i rapporti tra amministratori ed enti di riferimento, come è reso evidente dal fatto che, altrimenti, non vi sarebbe stata necessità di disciplinare autonomamente l’ipotesi di cui al n. 7 della stessa disposizione, secondo cui è solo l’azione di responsabilità rispetto alla quale la prescrizione non decorre fino a quanto perdura il rapporto;

3.4 da quanto precede consegue quindi che in corso di rapporto non vi era alcun impedimento giuridico al decorrere della prescrizione, sicchè la sentenza impugnata va, sul punto, cassata;

le decisioni di primo e secondo grado hanno individuato l’atto interruttivo della prescrizione, per prestazioni intercorse tra il 12.3.1998 ed il 25.4.2002, nella raccomandata ricevuta il 3.11.2006 o nella raccomandata ricevuta il 2.4.2007; almeno in parte, pur se si riconosca, come qui stabilito, la decorrenza anche in corso di rapporto, non vi sarebbe dunque stata prescrizione quinquennale, sicchè l’accoglimento del motivo attinente alla prescrizione non esclude che nel giudizio di rinvio si ripresentino le questioni sollevate con l’altro motivo incidentale (Cass. 30 maggio 2018, n. 13532), sicchè deve definirsi anche quest’ultimo;

4.1 in proposito la distinzione tra “compensi” ed “indennità di carica”, su cui fa leva la difesa regionale, non appare decisiva;

la L.R. n. 212 del 1979 cit., art. 19, comma 1, norma base per la regolazione dei compensi per presidenti e consiglieri di amministrazione dell’ESA fa riferimento all'”indennità” ad essi spettante, mentre poi è pacifico che il D.P.R.S. 21.7.1994 affermi che nel caso di gestione commissariale spetta ai commissari lo stesso “compenso” previsto per i Presidenti;

le stesse difese dell’ESA, pur insistendo sul fatto che il raddoppio dell’indennità di carica di cui alla L. n. 816 del 1985, art. 2 riguardava gli organi elettivi, menzionano la L.R. Sicilia n. 8 del 2000, art. 18 con cui si è esteso tale raddoppio ai presidenti degli enti sotto controllo regionale, che non sono anch’essi organi elettivi;

dunque, nel complessivo ambito della normativa regionale del settore, non può attribuirsi portata dirimente ad una distinzione tra “compensi” e “indennità” o al fatto che la L. n. 816 del 1985 cit., ast. 2 riguardasse le cariche elettive, perchè, all’interno della Regione, vi è stata estensione anche ai vertici di enti non elettivi;

pertanto, per il vice-presidente, in assenza di convincenti ed esplicite delimitazioni, deve farsi riferimento, senza distinzioni, al 50 % di tutto quanto corrisposto al Presidente;

il secondo motivo proposto in via incidentale va dunque disatteso;

5. per quanto riguarda i compensi spettanti per il periodo in cui il G. operò come Commissario, è pacifico che essi fossero da determinare in misura pari a quella prevista per il Presidente dell’ESA;

5.1 secondo il ricorrente, in suo favore avrebbe dovuto trovare applicazione la L.R. Sicilia n. 6 del 2001, art. 83, comma 1, con il quale i compensi sarebbero stati stabiliti in misura pari al 75% della indennità di funzione minima stabilita per i “presidenti delle province regionali corrispondenti”;

la L.R. Sicilia n. 15 del 1993, art. 1 regola, al comma 1, i compensi per i componenti di organi collegiali di dimensione “provinciale”, “comunale” o “intercomunale”, mentre il comma 3, per i compensi più genericamente riguardanti il Presidente od organi collegiali costituiti “in forza di leggi”, prevede la determinazione in base al “decreti del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale”, coerentemente, da quest’ultimo punto di vista, con quanto previsto, specificamente per l’ESA, dal già citato L.R. n. 212 del 1979, art. 19;

la sentenza di secondo grado dà atto che il decreto presidenziale intervenne (D.P.R.S. 21 luglio 1994) e stabilì “analiticamente” in una “tabella allegata” i predetti compensi “rapportandoli, come parametro di riferimento” a quelli spettanti al presidente ed agli assessori provinciali ovvero al sindaco ed agli assessori comunali;

nessuna questione si pone poi sul successivo aumento del 30 % di cui al D.P.R.S. 29 dicembre 1999, di cui dà parimenti atto la sentenza di appello;

la L.R. Sicilia n. 6 del 2001, art. 83, comma 1, su cui fa leva il ricorrente principale, stabilisce quindi, nella versione completa quale risultante in esito alle modifiche di cui alla L.R. n. 2 del 2002 (art. 129, comma 15), che “i compensi da corrispondere ai presidenti di organi collegiali di cui alla L.R. 11 maggio 1993, n. 15, art. 1 di dimensione sovraccomunale individuati con decreto del presidente della regione, previa delibera della giunta regionale, sono stabiliti nella misura del 75 per cento della indennità di funzione minima stabilita per i presidenti delle province regionali corrispondenti, in attuazione della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30, art. 19, comma 1, e decorrono dalla data di emanazione del predetto decreto”;

l’ESA sostiene che la regola riguardi solo i presidenti di organi di enti sovraccomunali, ma di dimensione “provinciale”, sul presupposto che rispetto ad un ente regionale non esiste una provincia “corrispondente”;

a tale corretto rilievo va aggiunto che l’art. 83 cit. afferma espressamente di intervenire “in attuazione della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30, art. 19, comma 1”, norma la quale, in forza della L.R. n. 30 del 2000 cit., art. 15, comma 2, riguarda “i sindaci, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni e delle province, i componenti delle giunte comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli comunali e provinciali, i componenti degli organi delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali ed i componenti degli organi di decentramento” e dunque soltanto enti di livello inferiore a quello regionale, mentre l’ESA è certamente ente di livello regionale;

ciò è assorbente anche rispetto all’ulteriore rilievo, di cui alla sentenza della Corte territoriale, per cui non risulta mai intervenuto un decreto presidenziale, alla cui emanazione è espressamente condizionata, dall’art. 83 cit., l’applicabilità dei nuovi compensi, che abbia individuato l’ESA quale ente ipoteticamente coinvolto da tale regolazione dei compensi stessi;

nè hanno rilievo le leggi regionali interpretative cui fanno riferimento le difese del ricorrente, in quanto destinate ad estendere la disciplina dell’art. 83 ad enti (vari parchi, consorzi per aree di sviluppo industriale e nuclei di industrializzazione, istituti case popolari) di valenza provinciale o interprovinciale e con riferimento, esplicitato dalle stesse norme, alla “provincia regionale di appartenenza”, evidentemente da intendere come riguardante la provincia ove ha sede lo stesso ente;

in definitiva, quale che fosse il contenuto del D.P.R.S. 21 luglio 1994, ad esso non può estendersi, in mancanza di espresse previsioni in tal senso la disciplina, successiva al medesimo, di cui all’art. 83 cit.;

5.2 da altro punto di vista, secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di riconoscere l’applicabilità L.R. Sicilia n. 8 del 2000, art. 18 e della relativa interpretazione autentica contenuta nella L.R. Sicilia n. 4 del 2003, art. 26, comma 8, in base al quale il compenso del Presidente (e quindi anche del Commissario Straordinario) dell’ESA aveva subito un raddoppio dell’indennità; la sentenza, nell’affrontare il tema del compenso quale Commissario, nulla dice in proposito, pur menzionando quel raddoppio (e riconoscendolo, mutatis mutandis) nell’affrontare il compenso per la vice-presidenza;

il motivo non consente in realtà di percepire se effettivamente quel raddoppio non fosse stato riconosciuto nell’ambito delle erogazioni attuate dall’ESA ante causam, nè se esso (e come) fosse stato considerato nei conteggi posti a base della domanda di primo grado;

anzi la narrativa del controricorso manifesta esplicitamente che l’ESA applicò quel raddoppio, nell’erogare gli importi corrisposti;

risulta quindi insondabile, dal tenore del ricorso, se effettivamente la Corte territoriale abbia erroneamente omesso di riconoscere quel raddoppio, come afferma il G. o se viceversa, non riconoscendo importi ulteriori a quelli già erogati dall’ESA ante causam per il periodo dell’incarico da Commissario, semplicemente nessun raddoppio sia stato applicato perchè nulla vi è era da ulteriormente corrispondere per il periodo stesso;

in sostanza, la formulazione del motivo in parte qua si pone in contrasto con i presupposti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 3 e 4 della stessa disposizione, previsioni il cui significato processuale è da intendere nel senso che la narrativa e l’argomentazione critica devono risultare idonee a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle censure prospettate, rispetto alla causa come concretamente trattata nei gradi di merito;

6. in definitiva va disatteso il primo motivo formulato con il ricorso principale, come anche il secondo motivo del ricorso incidentale, mentre va accolto il primo motivo del ricorso incidentale, rinviandosi alla Corte d’Appello di Palermo affinchè essa, in diversa composizione, provveda a decidere quanto ancora in contenzioso sulla base di quanto sopra stabilito;

la cassazione della sentenza caduca la pronuncia sulle spese assunta nel giudizio di merito e comporta quindi l’assorbimento del secondo motivo di ricorso principale, ad essa relativo, in quanto sul punto pronuncerà il giudice di rinvio, cui è demandata una nuova statuizione in proposito, sulla base dell’esito complessivo della vicenda il cui esame è al medesimo rimesso.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, rigettando il primo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento del secondo motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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