Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5239 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 25/02/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 25/02/2021), n.5239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28692/2017 proposto da:

U.P., C.M.A.A., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI, 4, presso lo studio

dell’avvocato CARMELA TROTTA, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE,

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, REGIONE TOSCANA;

– intimati –

E SUL RICORSO SUCCESSIVO, SENZA NUMERO DI R.G. proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA, in persona del Rettore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– ricorrente successivo –

e contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE,

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, REGIONE TOSCANA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 647/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 28/11/2017 r.g.n. 385/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

 

Fatto

RILEVATO

– che, con sentenza del 30 maggio 2017, la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Siena, rigettava la domanda proposta in via principale da U.P. e C.M.A.A. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell’Università degli Studi di Siena e della Regione Toscana avente ad oggetto il risarcimento del danno per la tardiva attuazione delle direttive comunitarie sullo status giuridico ed economico dei medici specializzandi e, delle due ulteriori domande proposte dalle istanti in via subordinata, relativa la prima all’applicazione delle disposizioni normative ed economiche di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999 e la seconda alla rideterminazione dell’ammontare della borsa di studio percepita negli anni del corso ex D.Lgs. n. 257 del 1991, accoglieva la seconda, rigettando l’eccezione di prescrizione decennale del diritto accolta, viceversa, dal primo giudice e condannando la sola Università di Siena al pagamento delle somme richieste a quel titolo depurate dell’incremento rapportato all’inflazione non dovuto;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’infondatezza della domanda principale stante i principi di diritto fissati da questa Corte secondo cui gli obblighi di attuazione della normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia derivanti dalle direttive CE nn. 75/362, 75/363 e 82/76, che non prevedono una precisa misura del compenso minimo spettante agli specializzandi, devono ritenersi adempiuti dallo Stato italiano con la borsa di studio introdotta dal D.Lgs. n. 257 del 1991, nella sua misura ordinaria e che la previsione di un trattamento economico più elevato per i medici specializzandi, a decorrere dall’anno 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione dell’ordinamento delle scuole di specializzazione e con l’introduzione del contratto di formazione specialistica operate nell’ordinamento interno con il D.Lgs. n. 368 del 1999, non comporta alcun obbligo dello Stato di estendere il nuovo trattamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007 e, viceversa, meritevole di accoglimento la domanda relativa all’adeguamento triennale della borsa di studio, non comprensivo dell’incremento relativo alla variazione del costo della vita, precluso per legge, per il periodo successivo al 31.12.1993, da ritenersi obbligatorio ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 1991 e nella specie non soggetto a prescrizione;

che per la cassazione di tale decisione ricorrono tanto le originarie istanti quanto l’Università degli Studi di Siena, affidando ciascuno dei ricorrenti l’impugnazione ad un unico motivo, impugnazioni in relazione alle quali nessuno dei soggetti rispettivamente intimati ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

– che, con l’unico motivo, le ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione delle Direttive 82/76/CEE, 93/16/CEE, 2005/36/CE, D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 37 e 39, dei D.P.C.M. 7 marzo 2007, D.P.C.M. 6 luglio 2007 e D.P.C.M. 2 novembre 2007, lamentano la non conformità a diritto dell’orientamento espresso dalla Corte territoriale per il quale la circostanza che il legislatore nazionale avesse introdotto a partire dall’anno accademico 2006/2007 un trattamento economico e normativo di miglior favore non implicava ex se l’inadeguatezza di quello fino a quel momento riconosciuto ai medici specializzandi ed il conseguente inadempimento del precetto a riguardo recato dalla normativa comunitaria in materia;

– che, con l’unico motivo, la ricorrente Università degli Studi di Siena, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2046 c.c., imputa alla Corte territoriale di aver, evidentemente fuorviata da quanto stabilito in ordine al passaggio in giudicato della statuizione relativa alla prescrizione quinquennale delle richieste retributive considerata assorbita dal primo giudice e non più riproposta, omesso di pronunziare sull’eccezione di intervenuta prescrizione decennale del diritto alla rideterminazione triennale della borsa di studio, espressamente sollevata in primo grado ed in sede di giudizio d’appello, da ritenersi fondata in difetto di atti interruttivi anteriori alla proposizione del ricorso introduttivo del 16.10.2014, successivo di oltre dieci anni tanto al dies a quo di esercizio del diritto (il 27.10.1999, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 1999) quanto alla data di conseguimento delle specializzazioni da parte di entrambe le istanti;

– che il motivo di impugnazione della sentenza de qua formulato dalle istanti deve ritenersi infondato alla stregua dei principi di diritto fissati da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., sez. 3, 66.5.2020, n. 8503 e Cass., sez. 6, 14.3.2018, n. 6355) secondo cui gli obblighi di attuazione della normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia derivanti dalle direttive CE nn. 75/362, 75/363 e 82/76, che non prevedono una precisa misura del compenso minimo spettante agli specializzandi, devono ritenersi adempiuti dallo Stato italiano con la borsa di studio introdotta dal D.Lgs. n. 257 del 1991, nella sua misura ordinaria; la direttiva comunitaria non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della suddetta adeguata remunerazione; la previsione di un trattamento economico più elevato per i medici specializzandi, a decorrere dall’anno 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione dell’ordinamento delle scuole di specializzazione e con l’introduzione del contratto di formazione specialistica operate nell’ordinamento interno con il D.Lgs. n. 368 del 1999, non costituisce il primo atto di adempimento dei suddetti obblighi comunitari in relazione all’adeguatezza della remunerazione e non comporta alcun obbligo dello Stato di estendere il nuovo trattamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007;

che il motivo di impugnazione proposto dalla ricorrente Università di Siena deve ritenersi infondato non valendo il riferimento all’eccezione di prescrizione decennale del diritto alle differenze retributive conseguenti all’adeguamento triennale delle borse di studio operato erroneamente; in quanto in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass., sez. lav., 24.1.2020 n. 1657), a superare la preclusione conseguente alla mancata riproposizione in sede di gravame dell’eccezione di prescrizione quinquennale del predetto credito, da ritenersi viceversa fondata;

che entrambi i ricorsi vanno, dunque, rigettati, con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi, compensando tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per entrambi i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

 

 

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