Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5239 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. I, 21/02/2019, (ud. 14/11/2018, dep. 21/02/2019), n.5239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12161/2014 proposto da:

Società Impianti Materiali Elettrici S.r.l., in concordato

preventivo e in liquidazione volontaria, in persona del Commissario

Giudiziale e liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Viale Angelico n. 34, presso lo studio dell’avvocato Petrucci

Francesco, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Grilli Carlo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6103/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/11/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6103/2014, pronunciata in un giudizio promosso dalla Società Impianti Materiali Elettrici – S.I.M.E. srl, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di sentirlo condannare al pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 1066 del 1971, dalla L.n. 16 del 1980, dalla L.n. 135 del 1985 e dalla L.n. 98 del 1994, per effetto della confisca, da parte del governo libico, nel 1970, dell’azienda S.F.I.M.I. spa (del cui 40% del capitale sociale essa SIME era titolare, costituita nel 1966 in (OMISSIS), operante nel campo dell’estrazione di pietrame da cava e concessionaria temporanea di una cava), ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto le domande attoree.

In particolare, la Corte distrettuale, in accoglimento di specifico motivo di censura della SIME, ha ritenuto che erroneamente il Tribunale aveva respinto la domanda per difetto di prova sulla circostanza dell’avvenuta confisca del bene da parte del governo libico, mai neppure contestata dal Ministero; tuttavia la Corte d’appello ha affermato che la domanda attorea doveva essere parimenti respinta, emergendo dagli atti che, al momento della confisca, la SFIMI era in stato di decozione, tanto che il passivo era pari ad oltre Lire 11.000.000 (dovendo essere scorporata dalle voci dell’attivo la voce “montaggi”, inserita, per errore, dal consulente tecnico nominato per la stima del patrimonio della SFIMI, ma mai esistita nella realtà), che detta azienda non aveva alcuna certezza di continuare ad operare nell’attività estrattiva e che la stessa non sarebbe stata in grado, nei cinque anni successivi, quand’anche fosse stata autorizzata la prosecuzione dell’attività, neppure di pagare il debito da finanziamento contratto verso la srl SIME; doveva inoltre presumersi che anche “l’irrisorio dividendo”, pari ad Euro 1.210,30, non sarebbe stato diviso tra i soci ma reinvestito nell’azienda.

Avverso la suddetta sentenza, la Società Impianti Materiali Elettrici S.I.M.E. srl propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (che si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione). La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dai documenti, dalla consulenza tecnica d’ufficio e dalle deduzioni svolte da essa SIME, in relazione alla inesistenza della introduzione arbitraria da parte del consulente tecnico di una nuova voce, quella “montaggi”, tra le immobilizzazioni tecniche della società italo libica SFIMI, avendo la Corte territoriale trascurato di rilevare che la voce “montaggi” altro non era che la risultante dell’accorpamento di più voci dell’attivo, relative a componenti “messi in opera” o “installati” o “montati” o “assemblati” direttamente da SFIME, che aveva sostenuto i relativi costi accessori (manodopera, spese doganali, interessi per dilazioni di pagamento, etc…); con il secondo motivo, si lamenta poi la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per illogicità e contraddittorietà insanabile della motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c.; infine, con il terzo motivo, si lamenta l’omessa pronuncia su di un motivo di appello o meglio sull’argomentazione svolta dalla SIME, a confutazione dell’eccezione sollevata dal Ministero, in ordine all’asserita valutazione aggiuntiva della voce “montaggi”, nonchè al valore delle azioni e dei dividendi, alla capacità della SFIMI di rimborsare il debito contratto verso la SIME.

2. La prima censura è inammissibile.

In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. S.U. 8053/2014; Cass. 23940/2017).

Ora, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011; Cass. 9097/2017; Cass. 29404/2017).

Nella specie, non vi è stato omesso esame di un fatto storico, sia pure rappresentato da documenti e dalla consulenza tecnica espletata, oltre che dalle deduzioni della parte appellante, avendo la Corte d’appello proceduto ad una propria valutazione delle risultanze istruttorie, ed in primis della consulenza tecnica d’ufficio, rilevando un errore nella rilevazione delle voci dell’attivo della società SFIMI; con il motivo si vuole sollecitare un nuovo esame delle risultanze fattuali accertate dal giudice di merito.

3. Il secondo motivo è infondato. La sentenza non risulta, infatti, affetta da un vizio di radicale carenza di motivazione o motivazione apparente.

Invero, la Corte d’appello ha ritenuto che, espunta dalla valutazione dei cespiti patrimoniali attivi della società SFIMI, operante in Libia, la voce “montaggi”, valutata dal consulente in Lire 19.869.370, priva di significato e quindi erroneamente inserita nel conteggio, emergeva che “l’attivo della SFIMI non copriva il passivo dalla stessa accumulato”; e che tale indice negativo non era peraltro il solo elemento che induceva la Corte territoriale a negare la stessa sussistenza di una perdita indennizzabile, dovendo tenersi conto anche della storia della società (che aveva chiuso in passivo i primi due anni di attività ed in leggero attivo il terzo anno) e dell’assenza di certezza di prosecuzione dell’attività imprenditoriale.

Come osservato dalle S.U. di questa Corte (Cass. S.0 22232/2016) “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.

In realtà, i motivi sottendono una censura di insufficienza motivazionale che non può essere più avanzata, in sede di legittimità, attesa la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione.

4. Il terzo motivo è, del pari, inammissibile.

Come chiarito da questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 24155/2017; Cass. 20311/2011; Cass. 10636/2007).

3. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va respinto.

Trattandosi di processo esente, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensive.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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