Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5239 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5239 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA
sul ricorso 2599-2017 proposto da:
CONCETTA, elettivamente domiciliata in

\RMENI

ROMA VIALE VATICANO 84 presso lo studio dell’avvocato
TOMMASINA NIAZZONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
MARIA CONCKTTA ARNIKNI;

– ricorrentecontro
CONDOMINI() NIA G B MORGAGNI 4 MILANO, rappresentato
e difeso dagli avv.ti

VALINTINO ANGEIX) GIOLA e

,\BBATE ed elettivamente domiciliato presso
quest’ultimo in Frosinone via Adige 11;

con troricorren te-

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il
26/05/2016;

Data pubblicazione: 06/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/12/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORMA;

Ric. 2017 n. 02599 sez. M2 – ud. 21-12-2017
-2-

RICORSO N. 2599/2017

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1

L’avvocato Maria Concetta Armeni ha proposto ricorso

straordinario per cassazione ex art. 111 comma 7 Cost. contro
l’ordinanza 26.5.2016 con cui il Tribunale di Milano aveva respinto il
ricorso da essa proposto ai sensi dell’art. 188 disp. att. cpc per ottenere
la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo n. 12708/2012.

Il relatore ha formulato proposta di inammissibilità e la ricorrente
ha depositato una memoria.
2 Ritiene il Collegio che nel caso in esame sussistono le condizioni
per pervenire immediatamente alla declaratoria di inammissibilità del
ricorso, conformemente alla proposta del relatore.
L’articolo 188 disp. att. cpc all’ultimo comma stabilisce
testualmente che “il rigetto dell’istanza non impedisce alla parte di
proporre domanda di dichiarazione i inefficacia nei modi ordinari”.
Ebbene, come costantemente affermato da questa Corte, anche a
sezioni unite, in materia di decreto ingiuntivo, solo il provvedimento con
cui il giudice accoglie l’istanza diretta ad ottenere la declaratoria di
inefficacia del decreto stesso, ai sensi dell’art. 188 disp. att. cod. proc.
civ., ha carattere definitivo, atteso che, viceversa, in caso di rigetto la
parte può sempre chiedere nei modi ordinari la dichiarazione di
inefficacia dell’ingiunzione. Di conseguenza, non è ammessa la
ricorribilità per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (tra le varie, Sez.
6 – 1, Ordinanza n. 7976 del 02/04/2013 Rv. 625871; Sez. 6 – 1,
Ordinanza n. 12614 del 05/06/2014 Rv. 631371; Sez. 1, Sentenza n.
12135 del 23/05/2006 Rv. 590820; Sez. 1, Sentenza n. 12382 del
19/11/1992 Rv. 479622; Sez. U, Sentenza n. 2714 del 18/03/1987 Rv.
451817).
La ricorrente – che in memoria richiama giurisprudenza non
pertinente (in quanto relativa alla diversa ipotesi della impugnabilità del
provvedimento dichiarativo dell’inefficacia) – pertanto avrebbe dovuto

Resiste con controricorso il Condominio di via G.B. Morgagni 4.

RICORSO N. 2599/2017

seguire le vie ordinarie per tutelare il proprio interesse ad ottenere la
dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo.
L’inammissibilità comporta inevitabilmente la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Considerato inoltre che il ricorso per cassazione è stato proposto
successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato

1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di
stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 -quater all’art. 13 del testo
unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza
dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità che liquida in C. 2.700,00 di cui C.
200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art.1,comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Roma, 21.12.2017.

inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto — ai sensi dell’art.

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