Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5239 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/03/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 04/03/2011), n.5239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29298-2008 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 119, presso lo studio dell’avvocato DE CESARE GIULIO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA EX ASL/(OMISSIS) PENTRIA ISERNIA, in

persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato PALMIERO CLEMENTINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato COLALILLO VINCENZO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8822/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata, il 29/01/2008, R.G.N. 2786/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato DE CESARE GIULIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sentenza di cui si chiede la cassazione in sede di giudizio di rinvio da Cass. 5 aprile 2006 n. 7968 – ha respinto l’appello di S.G. diretto ad ottenere, previo accoglimento delle istanze istruttorie formulate nei precedenti gradi di giudizio, la condanna della ASL n. (OMISSIS) Pentria di Isernia al pagamento, nei propri confronti, dei danni per differenze contributive, ferie e permessi non goduti (relativamente al periodo 7 novembre 1990-19 settembre 1994) oltre ad accessori e al versamento della relativa contribuzione, del danno morale subito a causa della ritardata assunzione nonchè del danno da perdita di chance, entrambi da liquidare in via equitativa e con gli accessori.

La Corte di appello di Napoli, in primo luogo, ha ricordato che la Corte di cassazione nella suindicata sentenza ha formulato il seguente principio di diritto: “Il soggetto appartenente alle categorie riservatarie di posti di lavoro, che ai sensi della L. n. 482 del 1968, art. 16, comma 6, sia stato inserito da una P.A. nella lista dei soggetti da selezionare per accertare la sua idoneità rispetto al posto da ricoprire vanta nei confronti della stessa amministrazione un diritto soggettivo al rapido e corretto espletamento della procedura stessa, la cui violazione da diritto al risarcimento del danno”.

La Corte partenopea quindi, ha dichiarato inammissibili sia la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance (derivante, secondo l’appellante, dalla preclusione della progressione in carriera determinata dal ritardo nella assunzione), sia quella di risarcimento del danno biologici) (per le sofferenze psico-fisiche subite a causa della vicenda in esame). Ciò in quanto ha ritenuto la prima proposta per la prima volta in appello e la seconda formulata in modo generico.

Conseguentemente, la Corte ha delimitato il thema decidendum all’esame delle domande riguardanti il risarcimento del danno patrimoniale e de danno morale.

Con riferimento a quest’ultima voce di danno, la Corte ha sottolineato che il S. ha formulato la relativa domanda in termini di danno morale in senso proprio – cioè quale pretium doloris che come tale, presuppone la deduzione e l’accertamento di una fattispecie criminosa nella specie assenti. D’altra parte, il S. neppure ha incluso nella domanda un riferimento anche al danno “esistenziale”. Per tali motivi, in base al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la Corte di appello ha ritenuto di respingere la domanda fatta dall’appellante al riguardo, “a prescindere dalla valutazione e dalla qualificazione dei comportamenti tenuti dalla ASL in termini di possibile illecito”.

La Corte ha altresì respinto la domanda relativa al danno patrimoniale – pervenendo pertanto ad un’integrale conferma della sentenza di primo grado – sul principale assunto secondo cui il essa è stata formulata in termini di responsabilità contrattuale, mentre la responsabilità con figurabile in caso di tardiva assunzione ha natura extracontrattuale, il che comporta che ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. il danneggiato deve allegare e dimostrare i pregiudizi (di tipo patrimoniale e/o non patrimoniale) che la altrui condotta illecita gli ha arrecato, cosa non avvenuta nella specie, nella quale, anzi, il ritardo nell’assunzione da parte della ASL è risultato giustificato da circostanze oggettive che sicuramente ne escludono l’addebitabilità in termini di colpa all’Azienda sanitaria.

Del resto anche la Corte di cassazione, ad avviso della Corte d’appello, non ha affermato che il S. ha un vero e proprio diritto all’assunzione, ma gli ha riconosciuto solamente un diritto soggettivo funzionalmente strumentale al diritto all’assunzione, diritto quest’ultimo che si perfeziona solo dopo che la procedura selettiva abbia accertato l’idoneità dell’interessato a ricoprire il posto cui è destinato.

2.- Il ricorso del S. domanda la cassazione della sentenza per cinque motivi: resiste con controricorso la Gestione liquidatoria ex ASL n. (OMISSIS) Pentria di Isernia.

In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. nelle quali hanno ribadito le argomentazioni rispettivamente esposte in precedenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 1 nella formulazione antecedente il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (violazione del principio di diritto).

In particolare, ci si duole del fatto che la Corte di appello di Napoli abbia proceduto al riesame e alla rivalutazione di tutte le questioni di fatto e di diritto attinenti la controversia, rimettendo in discussione anche quelle già risolte dalla Corte di cassazione nella sentenza 5 aprile 2006. n. 7968 e costituenti il presupposto logico-giuridico di tale ultima decisione, emanata per violazione di norme di diritto e cioè, delle disposizioni della legge n. 482 del 1968. disciplinanti il rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione della L. n. 482, del 1968, art. 12, comma 1, e art. 16, comma 5.

Al riguardo si sostiene che in conseguenza del suddetto illegittimo riesame, la Corte di appello di Napoli è arrivata a vanificare il diritto soggettivo al rapido e corretto espletamento della procedura selettiva in oggetto, la cui violazione da diritto al risarcimento del danno, diritto che viceversa era stato riconosciuto dalla citata sentenza 5 aprile 2006. n. 7968 in favore del ricorrente, nella sua qualità di appartenente alle categorie riservatane di posti inserito nella lista dei soggetti da selezionare, ai sensi delle suindicate disposizioni della L. n. 482 del 1968.

3. Con il terzo motivo di ricorso si denunciano violazione dell’art. 1218 cod. civ. e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 cod. civ..

Il ricorrente contesta, in particolare, l’attribuzione della natura extracontrattuale alla responsabilità della ASL datrice di lavoro per il ritardo nella assunzione del ricorrente, invalido inserito nella lista dei soggetti da selezione ai lini dell’assunzione, nonchè il mancato riconoscimento del diritto al relativo risarcimento del danno patrimoniale, del danno morale e del danno da perdita di chance.

4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, falsa applicazione dell’art. 394 c.p.c., comma 3.

Al riguardo si sottolinea il S. ha proposto domanda di risarcimento del danno da perdita di chance fin dal giudizio di primo grado, l’ha poi reiterata in appello e l’ha riproposta nel giudizio di rinvio.

Conseguentemente deve considerarsi erronea la dichiarazione di inammissibilità di tale domanda pronunciata dalla Corte di appello di Napoli sul rilievo della relativa proposizione per la prima volta nel giudizio di rinvio.

5.- Con il quinto motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 1 nella formulazione antecedente il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (violazione del principio di diritto in ordine al motivo ritenuto assorbito).

Si contesta che la Corte di appello di Napoli abbia attribuito efficacia di giudicato nella presente controversia al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1998 di rigetto di un ricorso straordinario a suo tempo proposto dal S. conseguentemente ritenendolo preclusivo rispetto al potere di accertamento del giudice di rinvio in merito alla qualificazione della condotta della Pubblica amministrazione per tale “segmenti)” del periodo di ritardo.

In particolare, viene rilevato che il problema relativo all’efficacia probatoria del suddetto decreto era stato posto all’attenzione della Corte di cassazione nel secondo motivo del precedente ricorso, tale motivo è stato ritenuto assorbito dalla Corte che ha cassato la sentenza della Corte di appello di Campobasso in riferimento al primo motivo.

Pertanto, dall’assorbimento si desume, secondo l’attuale ricorrente, che la Corte di cassazione ha implicitamente stabilito, con efficacia di giudicato. L’irrilevanza e l’inefficacia del suddetto decreto presidenziale ai fini della decisione della presente controversia.

La relativa valutazione da parte della Corte di appello di Napoli, rappresenterebbe un’ulteriore profilo di violazione del principio di diritto e del carattere “chiuso” del giudizio di rinvio.

6. Tutti i motivi – che possono essere trattati congiuntamente, data la loro intima connessione – sono infondati.

Essi infatti, muovono dal non condivisibile presupposto secondo cui la Corte di appello di Napoli avrebbe disatteso il principio di diritte) enunciato nella sentenza di questa Corte 5 aprile 2006. n. 7968.

6.1.- Va precisato, al riguardo, che secondo un condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel verificare l’uniformazione del giudice di rinvio al principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione giudice di legittimità deve interpretare la propria sentenza emessa nella fase rescindente, tenendo conto principalmente della questione decisa e della domanda proposta in giudizio, ma nella consapevolezza che l’accertamento dell’esistenza e della portata del giudicato interno rappresentato dalla sentenza rescindente avviene con cognizione piena, che si estende alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, a cominciare dalla sentenza rescindente, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice del merito (Cass. 8 aprile 1981. n. 2020: Cass. 1 settembre 2004. n. 17564; Cass. 30 settembre 2005. n. 19212).

Nella specie, la sentenza rescindente ha come si è detto, enunciato il seguente principio di diritto: “Il soggetto appartenente alle categorie riservatane di posti di lavoro, che ai sensi della L. n. 482 del 1968, art. 16, comma 6, sia stato inserito da una P.A. nella lista dei soggetti da selezionare per accertare la sua idoneità rispetto al posto da ricoprire vanta nei confronti della stessa amministrazione un diritto soggettivo al rapido e corretto espletamento della procedura stessa, la cui violazione da diritto al risarcimento del danno”.

A tale conclusione la Corte è pervenuta in seguito a parziale accoglimento del primo motivo di ricorso, riguardante la denuncia di violazione, da parte della Corte di appello di Campobasso della L. n. 482 del 1968, art. 12, comma 1, e art. 16, comma 5, “con esonero …

dall’esame del secondo motivo” del ricorso stesso.

Al riguardo la Corte di cassazione ha stabilito che diversamente da quanto ritenuto dal giudice del merito, in relazione al compimento delle operazioni di selezione prodromiche all’assunzione da parte di una Pubblica amministrazione, chi come il ricorrente, essendo appartenente alle categorie riservatane ai sensi della L. n. 482 del 1968 risulti inserito nella lista dei soggetti da selezionare vanta nei confronti della P.A. non un semplice interesse legittimo, ma un vero e proprio diritto soggettivo “funzionalmente strumentale al diritto all’assunzione”. Tale diritto si perfeziona quando la procedura selettiva abbia accertato l’idoneità dell’interessato a ricoprire il posto cui e destinato e nel caso di colpevole ritardo nell’espletamento della suddetta procedura selettiva, può dare luogo al risarcimento del pregiudizio che ne è derivato all’interessato, in quanto la procedura medesima è strumentale rispetto alla realizzazione di diritti di rilevanza costituzionale (artt. 4, 18 e 36 Cost.) finalizzati a garantire ai titolari un’esistenza libera e dignitosa.

6.2.- La Corte di appello di Napoli, del tutto correttamente, si è limitata ad interpretare il suddetto principio di diritto, alla luce dell’intera motivazione della sentenza rescindente, e quindi, nei limiti consentiti dalla struttura del giudizio di rinvio, per l’ipotesi di cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

La Corte partenopea, infatti, muovendosi sul terreno tracciato dalla sentenza di cassazione, è partita dalla premessa della qualificazione in termini di diritto soggettivo (e non di mero interesse legittimo) della posizione vantata dal S. nei confronti della ASL n. (OMISSIS) Pentria di Isernia ed è giunta, con un percorso argomentativi) immune da vizi logici, ad escludere, per diverse ragioni, le domande proposte dall’appellante di risarcimento del danno a vario titolo (danno da perdita di chance, danno biologico, danno morale, danno patrimoniale).

Nel ricorso si contesta, in particolare, la configurazione in termini di responsabilità extracontrattuale, anzichè in termini di responsabilità contrattuale, attribuita al ritardo della ASL nell’espletamento della procedura selettiva in oggetto.

Al riguardo va precisato che non solo è da escludere che nella sentenza rescindente sia stato attribuito carattere contrattuale alla suddetta (eventuale) responsabilità, ma la configurazione di essa in termini di responsabilità extracontrattuale è conforme al costante orientamento di questa Corte, che ha sottolineato che ciò si desume dal fatto che si tratta di una situazione che precede la costituzione del rapporto di lavoro e che non assume alcun rilievo in contrario la circostanza che come parametro del danno, sia indicato l’ammontare delle retribuzioni perse a causa della non tempestiva assunzione dell’invalido (vedi per tutte: Cass. SU 17 novembre 1999. n. 790:

Cass. 13 gennaio 2009, n. 488).

Quanto poi alla censura relativa al mancato rispetto del giudicato implicito che si sarebbe formato sul secondo motivo dell’originario ricorso per effetto del relativo assorbimento nella sentenza rescindente, va osservato che viceversa, secondo il costante orientamento di questa Corte, dalla cassazione con rinvio in accoglimento di un motivo dichiarato assorbente non consegue il passaggio in giudicato della sentenza denunciata relativamente alle questioni assorbite che in quanto tali, non si possono considerare decise, onde il loro esame deve essere compiuto dal giudice del rinvio, senza alcuna limitazione (Cass. 6 febbraio 1978. n. 542). Ne consegue che le parti hanno la facoltà di riproporre le questioni dichiarate assorbite dalla sentenza rescindente al giudice di rinvio, il quale se non le esamina può incorrere ne vizio di omessa pronuncia (vedi per tutte: Cass. 8 gennaio 2007. n. 90 e Cass. 2 settembre 2010, n. 19015).

Le altre censure si riferiscono a valutazioni di circostanze di fatto, come tali riservate al giudice de merito e non sindacabili in questa sede o/e sorrette da congrua motivazione, come accade nel presente giudizio.

7.- In sintesi, è da escludere che la Corte partenopea abbia violato il principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente e le norme regolatrici del giudizio di rinvio.

Si deve, viceversa, ritenere che la Corte stessa abbia seguito il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la cassazione di una sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) non consente al giudice di rinvio il riesame del presupposto di applicabilità del principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento attraverso la rivalutazione dei fatti accertati ovvero la adozione di una qualificazione giuridica del rapporto controverso diversa da quella stabilita dal giudice di legittimità, atteso che in sede di rinvio, non sono proponibili questioni che introducano, nel giudizio, la trattazione di un thema decidendum diverso da quello in relazione al quale la Corte di cassazione ha enunciato il principio di diritto, dovendo, invece, il nuovo giudice pronunciare entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e quindi, in base ai presupposti di fatto dalla stessa considerati come accertati anche in via implicita (Cass. 25 settembre 1997. n. 9398: Cass. 11 luglio 2001. n. 9408:

Cass. 27 novembre 2001. n. 15020).

8. Conclusivamente il ricorso va respinto e il ricorrente va condannato alle spese del presente giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 40,00 oltre a Euro 2000.00 per onorario, oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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