Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5238 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.28/02/2017),  n. 5238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24793/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato SAVERIO DAL CANTO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 514/14/2015 emessa il 19/12/2014 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA RIGIONALE DI FIRINZE, SEZIONE DISTACCATA di

LIVORNO, depositata il 20/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. si verte in tema di impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso dell’Irap versata dalla contribuente, medico pediatra convenzionato con il S.S.N., negli anni di imposta 2004-2007;

2. i giudici d’appello hanno ritenuto insussistente il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ai fini Irap;

3. la ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”;

4. all’esito della Camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. il ricorso è manifestamente infondato, avendo questa Corte definitivamente chiarito che il presupposto dell’autonoma organizzazione non ricorre tout court per la semplice presenza di “lavoro altrui”, dovendosi accertare in concreto se il contribuente se ne avvalga “in modo non occasionale” ed in misura superiore “alla soffia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive” (Cass. Sez. U. 10/05/2016, n. 9451);

6. nel caso di specie, i giudici di entrambi i gradi del giudizio di merito hanno congruamente accertato che la contribuente non ha dipendenti, ma “svolge l’attività condividendo i locali adibiti ad ambulatorio con altri medici e contribuendo al pagamento, per quota parte, della retribuzione del personale per le pulizie e per gli appuntamenti”;

7. la rilevanza del recente intervento nomofilattico giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti;

8. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass. S.U. sent. n. 9338/14; conf. Cass. sez. ord. n. 1778/16 e Cass. 6-T, ord. n. 18893/16).

PQM

Rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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