Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5238 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 25/02/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 25/02/2021), n.5238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27479/2017 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 767/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 06/07/2017 R.G.N. 55/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

 

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 27 giugno 2017, la Corte d’Appello di Messina, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Messina, con riguardo alla domanda proposta da C.V. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell’Università degli Studi di Messina condannava il solo Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica al risarcimento del danno in favore del C., da liquidarsi in misura pari alla differenza per ciascuno degli anni accademici in cui ha frequentato la specializzazione, tra il trattamento concretamente percepito e quello dovuto in base ai D.P.C.M. 7 marzo 2007, D.P.C.M. 6 luglio 2007 e D.P.C.M. 2 novembre 2007, oltre agli interessi legali dal deposito del ricorso introduttivo al saldo;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover fare riferimento al quadro normativo emergente dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 300, che modifica a decorrere dall’anno accademico 2006/2007 il trattamento retributivo dovuto agli specializzandi quale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, di poter prescindere dalla proposizione della questione pregiudiziale di interpretazione della Direttiva 93/12 ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE, avendo la Corte di Giustizia già affrontato la questione del diritto degli specializzandi ad una remunerazione determinata in ambito nazionale con la sentenza 25.2.1997 in causa C-131/97, di dover negare, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, la diretta applicabilità al rapporto degli specializzandi dell’art. 36 Cost., nonchè l’applicazione retroattiva dei D.P.C.M. 7 marzo 2007, D.P.C.M. 6 luglio 2007 e D.P.C.M. 2 novembre 2007, l’aumento del tasso programmato di inflazione fino al 31.12.2005 e, in quanto prescritto, il diritto all’adeguamento triennale dell’importo della borsa ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, di dover invece riconoscere, in conformità alla pronunzia di questa Corte a sezioni unite 17.4.2009, n. 9147, il risarcimento del danno per inadempimento da parte del legislatore dell’obbligo di trasposizione nel termine previsto della direttiva 82/76/CEE riassuntiva delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, non essendo nella specie decorso il termine decennale di prescrizione di tale diritto decorrente dal 27.10.1999, data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, che all’art. 11, ha dato attuazione alle predette direttive, determinandone la spettanza, a favore del C. e a carico del MIUR, il solo legittimato passivo, per tutti gli anni accademici relativi al periodo di specializzazione fino all’anno 2006/2007;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il C., pur intimato, non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

– che, con l’unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 preleggi, comma 1, D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 37, 39, 41, 46, D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 8, L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 300, art. 5 e art. 189, comma 3, Trattato CEE, delle Direttive 82/76, 75/362, 75/363, artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE, art. 1, comma 1, della Direttiva 93/16 e dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia con sentenze 25.2.1999 in causa C-131/97 e 3.10.2000, causa C371/97, D.L. n. 384 del 1992, art. 7, conv. in L. n. 438 del 1992, L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36, L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33, L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, L. n. 488 del 1999, art. 22,L. n. 289 del 2002, art. 36, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale avendo questa disatteso l’orientamento accolto da questa Corte per il quale la normativa comunitaria in materia di corsi di specializzazione medica era stata compiutamente attuata già con il D.Lgs. n. 257 del 1991, configurandosi la successiva norma, tesa a migliorare il trattamento economico degli specializzandi a decorrere dal 2006 e a sancire il loro diritto all’adeguamento triennale della borsa, introdotta dal D.Lgs. n. 368 del 1999, una mera scelta discrezionale del legislatore nazionale, sicchè non poteva dirsi sussistere a carico del legislatore l’inadempimento, protratto sino all’anno 2006/2007, dell’obbligo di trasposizione delle direttive in questione;

che il motivo merita accoglimento alla stregua dei principi di diritto fissati da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., sez. 3, 66.5.2020, n. 8503 e Cass., sez. 6, 14.3.2018, n. 6355) secondo cui gli obblighi di attuazione della normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia derivanti dalle direttive CE nn. 75/362, 75/363 e 82/76, che non prevedono una precisa misura del compenso

minimo spettante agli specializzandi, devono ritenersi adempiuti dallo Stato italiano con la borsa di studio introdotta dal D.Lgs. n. 257 del 1991, nella sua misura ordinaria; la direttiva comunitaria non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della suddetta adeguata remunerazione; la previsione di un trattamento economico più elevato per i medici specializzandi, a decorrere dall’anno 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione dell’ordinamento delle scuole di specializzazione e con l’introduzione del contratto di formazione specialistica operate nell’ordinamento interno con il D.Lgs. n. 368 del 1999, non costituisce il primo atto di adempimento dei suddetti obblighi comunitari in relazione all’adeguatezza della remunerazione e non comporta alcun obbligo dello Stato di estendere il nuovo trattamento economico ai medici che hanno frequantatole scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007;

che il ricorso va, dunque, accolto, la sentenza impugnata cassata e la controversia, che non necessita di altro accertamento, decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., nel senso del rigetto della domanda di C.V. con compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo in considerazione della novità delle questioni trattate in sede di merito e delle oggettive oscillazioni giurisprudenziali in relazione alle stesse.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di C.V., compensando tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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