Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5238 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. I, 21/02/2019, (ud. 14/11/2018, dep. 21/02/2019), n.5238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19231/2014 proposto da:

Crown Power Transmission S.r.l., in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Palestro n.56,

presso lo studio dell’avvocato Brugnano Franco, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Grande Aracri Domenico, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Equitalia S.p.a.;

– intimata –

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1266/2014 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositata il 06/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/11/2018 dal cons. Dott. MARULLI MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza 1266/14, pronunciata in via definitiva, il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’opposizione della Cross Power Transmission s.r.l. avverso la cartella di pagamento a mezzo della quale il Ministero dello Sviluppo Economico – MISE aveva intimato la restituzione del contributo in conto impianti concesso alla società nell’ambito dei provvedimenti intesi a dare attuazione al contratto d’Area della Provincia di (OMISSIS), del quale con provvedimento del 1.8.2006 era stata disposta la revoca essendo risultato l’inadempimento della società rispetto agli impegni assunti.

Avverso detta decisione, motivata, tra l’altro, sulla legittimità nella specie, in base alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 24, comma 32, della riscossione a mezzo ruolo, sulla devoluzione alla cognizione del giudice amministrativo dell’eccezione di incompetenza dell’Autorità ingiungente, nonchè sull’osservanza nella formazione del ruolo delle prescrizioni formali del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 3, ricorre ora a questa Corte la soccombente sulla base di tre motivi di impugnazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. E’ prioritario l’esame del secondo motivo di ricorso, avuto riguardo alla rilevanza pregiudiziale che la questione della competenza che vi è sollevata, investendo un profilo preliminare della fattispecie, riveste rispetto alle altre questioni oggetto di doglianza, che afferiscono invece a profili di puro merito, la cui cognizione, stante la loro subordinazione in senso logico rispetto alla questione della competenza, risulterebbe ovviamente superflua se questa si rivelasse fondata.

2.2. Ordunque, con il detto secondo motivo di ricorso reputa la ricorrente che, allorchè il decidente si sia pronunciato in ordine all’eccepita incompetenza dell’autorità adottante il provvedimento di revoca – eccezione sollevata dalla parte nella convinzione che la competenza andasse radicata in capo al Ministero delle Finanze e non al Ministero dello Sviluppo Economico che aveva invece proceduto nella specie – la statuizione in concreto adottata, giustificata dall’asserzione che il vizio denunciato non avrebbe potuto formare oggetto di giudizio in quanto esso era stato già portato alla cognizione del giudice amministrativo, sia, per un verso, illegittima in quanto “rappresentativa di una grave omessa motivazione”, non avendo provveduto a disapplicare nella specie, se del caso, il provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, art. 5 e, per altro verso, assistita da una motivazione “contraddittoria” rispetto ad altre statuizioni adottate con la medesima sentenza.

2.3. Assorbita per evidente estraneità all’attuale dettato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la doglianza motivazionale, il motivo è, quanto alla questione di diritto, privo di fondamento, essendo convincimento di questa Corte, a cui il collegio reputa di dover dare continuità, che “il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la P.A., ma unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l’atto illegittimo venga in rilievo, non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico, sicchè la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico” (Cass., Sez. U., 6/02/2015, n. 2244).

3.1. Venendo perciò al primo motivo di ricorso, con esso, articolato su plurimi profili, la ricorrente censura il capo dell’impugnata decisione che ha ritenuto legittimo il recupero del provento a mezzo ruolo e lamenta, nell’ordine, un primo errore di diritto giacchè la L. n. 449 del 1997, art. 24, comma 32, a cui si era appellato il decidente, pur facendo menzione del provvedimento di revoca adottato dal MISE, si riferiva “sicuramente” agli incentivi disposti dal capo I del Titolo I della stessa legge a cui non era tuttavia riconducibile il provento di che trattasi; un secondo errore di diritto, giacchè sempre la norma richiamata menziona interessi e sanzioni, “ritenendo” di prediligere lo strumento del ruolo ai fini della loro riscossione; un terzo errore di diritto, giacchè il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17 del pari oggetto di richiamo in motivazione, si riferiva “certamente” a canoni, proventi ed accessori derivanti dall’utilizzazione di beni demaniali e non al credito riprodotto in cartella; un vizio, infine, dovuto a “difetto e/o omessa motivazione” circa il fatto che, essendo stato sospeso dal giudice amministrativo, il provvedimento di revoca “non poteva” essere atto propedeutico all’iscrizione a ruolo.

3.2. Anche al riguardo la violazione motivazionale non può trovare seguito per quanto innanzi si è già osservato.

Quanto alle censure in diritto, esse si incentrano, in buona sostanza, sulla convinzione che nella specie non potesse essere utilizzato lo strumento del ruolo, ma ragionando in tal modo si oblitera un fondamentale dato legislativo ovvero che con il riordino del servizio di riscossione, a cui si è proceduto con il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è stato generalizzato il sistema di riscossione di tutte le entrate patrimoniali di competenza statuale mediante ruolo, come ora espressamente prevede il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, comma 1 (“Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”), di modo che pretendere, ora, che ai fini del recupero in parola si debba impiegare lo strumento dell’ingiunzione fiscale perchè il chiaro rinvio alla riscossione mediante ruolo operato dalla L. n. 449 del 1997, art. 24, comma 32, riguarderebbe le sole contribuzioni previste dal capo 1 di detta legge è frutto di una forzatura esegetica che non si accorda con le opzioni operate in via più generale dal legislatore.

4.1. Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 3, assumendo l’erroneità, di contro alle indicazioni che ai sensi della norma citata debbono figurare nel ruolo, del pronunciamento tribunalizio nella parte in cui ha escluso la denunciata illegittimità di quello notificato al ricorrente, quantunque esso risultasse privo di dette indicazioni, segnatamente mancando la motivazione e l’indicazione della specie del ruolo.

4.2. Il motivo – già in linea di principio inammissibile in quanto inteso a censurare l’impugnato pronunciamento sotto il profilo della mera valutazione di fatto, atteso che il decidente ha rigettato l’analogo motivo di doglianza, “contenendo l’estratto del ruolo, che viene notificato insieme alla cartella i requisiti predetti” – non ha, più in dettaglio, alcun fondamento giuridico avvisando il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 18-bis, che “Le disposizioni previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 3 e art. 25, comma 2-bis, si applicano esclusivamente alle entrate per la cui iscrizione a ruolo è previsto un termine di decadenza”, onde il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 3 e art. 25, comma 2-bis, non si applica se, come nel caso che ne occupa, l’attività di recupero non sia soggetta a decadenze.

5. Il ricorso va dunque respinto.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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