Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5238 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5238 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 2195-2017 proposto da:
COM.VEND. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Montello 30, presso lo studio
dell’avvocato Paola Maria Quaranta, rappresentata e difesa
dall’avvocato Claudio Fiori;
– ricorrente contro
BORS LIVIU;
– intimato –

avverso la sentenza n. 2057/2016 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 13/12/2016;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/12/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

Data pubblicazione: 06/03/2018

Rilevato che:
– la società “Com. Vend. s.r.l.” ha proposto due motivi di ricorso
per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la
Corte territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che, in

(titolare della ditta Tecno Edil) ebbe a condannarla – per quanto in
questa sede ancora rileva – al pagamento, in favore dell’attore, della
somma di euro 226.336,00, a titolo di corrispettivo ancora dovuto per
le opere eseguite;

Bors Liviu, ritualmente intimato, non ha svolto attività

difensiva;
Considerato che:
– tanto il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod.
proc. civ., per vizio della motivazione della sentenza impugnata in
ordine alla pretesa inesigibilità del credito)

quanto il secondo

(proposto ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per vizio della
motivazione in ordine mancata declaratoria di estinzione del credito
per compensazione) sono inammissibili, sia perché – in forza del
nuovo testo dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., introdotto dal d.l. n.
83/2012, (convertito nella legge n. 134/2012) e applicabile ratione
temporis (l’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83/2012 prevede, infatti,
l’applicazione del nuovo testo relativamente alle sentenze pubblicate,
come nella specie, dopo il giorno 11 settembre 2012) – il c.d. vizio
della motivazione non costituisce più un motivo per cui è ammesso il
ricorso per cassazione, sia perché in ogni caso le doglianza si
risolvono in censure relative all’accertamento del fatto, avendo
peraltro la Corte territoriale spiegato, con motivazione non apparente
né manifestamente illogica, le ragioni (varianti ai lavori intervenute a

-2-

accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti da Bors Liviu

modificazione dei patti originari) per le quali non spetta alla società
ricorrente la penale pattuita per il ritardo;
– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;
– nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata
svolto attività difensiva;

n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma

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quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile, addì 21 dicembre 2017.

– ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.

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