Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5237 del 28/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.28/02/2017), n. 5237
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24677/2015 proposto da:
A.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL FANTE
2, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PALMERI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO CUVA, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2434/29/2014, emessa il 18/04/2014 della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, depositata il
30/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. si verte in tema di impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso dell’Irap versata dalla contribuente, medico di base convenzionato con il S.S.N., negli anni di imposta 1999-2003;
2. i giudici d’appello hanno ritenuto che la contribuente non abbia fornito la prova dell’insussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ai fini Irap, affermando che esso ricorre sempre per coloro che “si avvalgano, in modo non occasionale, di lavoro altrui o impieghino nell’organizzazione beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l’esercizio dell’attività”;
3. la ricorrente deduce: 1. “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1, lett. c)”; 2. “nullità della sentenza per error in procedendo sulla valutazione della prova; 3. “Omesso esame circa un fatto decisivo”, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3), 4) e 5);
4. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
5. il primo ed il terzo motivo, esaminabili congiuntamente, sono manifestamente fondati, con assorbimento del secondo;
6. questa Corte ha chiarito che “il requisito della autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”, in modo da superare “la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”, ed ha precisato che tale “accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato” (Cass. Sez. U. 10/05/2016, n. 9451);
6. nel caso di specie, i giudici regionali non hanno congruamente motivato la decisione di riformare la pronuncia di prime cure, fondata sulla documentazione prodotta dalla contribuente attestante “lo svolgimento dell’attività professionale a titolo individuale, senza dipendenti professionisti ma avvalendosi soltanto di un lavoratore dipendente part-time addetto alle funzioni di segreteria”, con “un minimo substrato organizzativo e attrezzature consistenti nell’attrezzatura di un ambulatorio medico”;
7. va ribadito che il presupposto dell’autonoma organizzazione non ricorre tout coltri per la semplice presenza di “lavoro altrui”, dovendosi accertare in concreto se il contribuente se ne avvalga “in modo non occasionale” ed in misura superiore “alla soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017