Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5237 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 26/02/2020), n.5237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12765-2014 proposto da:

M.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato BIAGIO SALVATORE PALAMA’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, C.F. (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3266/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 14/10/2013, R. G. N. 233/2013.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.con sentenza in data 23 settembre-14 ottobre 2013 n. 3266 la Corte d’Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la opposizione alla esecuzione proposta dal MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (in prosieguo: MIUR) avverso il pignoramento notificato da M.M.L. in forza della sentenza del Tribunale di Lecce n. 3151/2006, che condannava il MIUR al pagamento dell’equo indennizzo.

2.La Corte territoriale confermava la statuizione del Tribunale secondo cui l’equo indennizzo dovuto era di Euro 2.171,80 e non di Euro 9.154,87, importo richiesto nel precetto, in quanto per la patologia “disfonia ricorrente da cordite cronica” l’indennizzo era stato già corrisposto nell’anno 2000.

3.Reputava infondate le ragioni dell’appello della M., la quale deduceva che il MIUR avrebbe dovuto eccepire il pagamento nel giudizio definito dalla sentenza 3151/2006 e che tale titolo giudiziale aveva compreso la patologia tra quelle per le quali era dovuto l’indennizzo.

4.Premesso che la M. non disconosceva di avere già ricevuto l’indennizzo per la patologia, osservava che il ricorso introduttivo di quel giudizio (del 12 giugno 2001) faceva riferimento a patologie diverse dalla “disfonia da cordite” e che nelle conclusioni si chiedeva l’equo indennizzo “dedotto quanto eventualmente già fruito”.

5. Il ctu aveva accertato anche la disfonia tra le patologie dovute a causa di servizio ed a questo titolo il Tribunale l’aveva compresa nel dispositivo; tuttavia la condanna generica del MIUR al pagamento non determinava il giudicato su una patologia che non era oggetto di domanda e di cui, anzi, era stata chiesta la deduzione.

6.11 precetto, peraltro scaturente da una condanna solo generica che non costituiva titolo esecutivo, era stato notificato in data 23.10.2006, dopo il pagamento di quanto dovuto, compresi gli interessi, del 26.9.2006.

7.Quanto alle spese della procedura, le spese di precetto, non erano dovute per la ragione di cui sopra; le spese del giudizio definito con la sentenza n. 3151/2006 erano state attribuite al difensore sicchè la M. non aveva titolo a pretenderle.

8.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza M.M.L., articolato in quattro motivi. Il MIUR ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo la parte ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., artt. 112 e 615 c.p.c. nonchè vizio di omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., n. 5.

2.Ha impugnato la sentenza per avere affermato:

– che ella non aveva disconosciuto di avere ricevuto l’equo indennizzo per la patologia “disfonia da cordite cronica”, in contrasto con gli atti di causa e la domanda d’appello;

– che non si era formato il giudicato sul suo diritto all’indennizzo per detta patologia; sul punto ha dedotto che l’eventuale vizio di nullità della sentenza n. 3151/2006 per ultrapetizione sarebbe stato comunque sanato dalla mancanza di impugnazione sul punto.

3. La ricorrente ha censurato la sentenza anche per non avere considerato che il pagamento avvenuto prima del giudicato non può essere eccepito nel giudizio ex art. 615 c.p.c., nel quale si possono opporre solo fatti estintivi successivi alla formazione del giudicato.

4. Il motivo è inammissibile.

5. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l’interpretazione del titolo esecutivo consistente in una sentenza passata in giudicato compiuta dal giudice dell’opposizione a precetto o all’esecuzione si risolve nell’apprezzamento di un “fatto”, come tale incensurabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che, in sede di esecuzione, la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come “giudicato esterno” (in quanto decisione assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della controversia, bensì come titolo esecutivo e, pertanto, al pari degli altri titoli esecutivi, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensì come presupposto fattuale dell’esecuzione, ossia come condizione necessaria e sufficiente per procedere ad essa (Cassazione civile sez. lav., 19/11/2018, n. 29778; sez. III, 25/02/2016, n. 370; Cass. 15852/2010, 17482/2007, 14727/2001).

6. Nella fattispecie di causa il giudice del merito ha interpretato il giudicato nel senso che la condanna non riguardasse anche l’indennizzo per la patologia “disfonia da cordite” (seppure accertata nel dispositivo come dipendente da causa di servizio).

7.Tale interpretazione avrebbe potuto essere censurata in questa sede soltanto allegando specificamente – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5-, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il “fatto storico”, il cui esame sarebbe stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risultava esistente, il come e il quando tale fatto era stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività.

8. A tale onere di specificità la parte non ha adempiuto, non trascrivendo nè i contenuti del ricorso introduttivo nè la statuizione del Tribunale costituente giudicato e non individuando, nell’ambito di essi, il fatto di rilievo decisivo non esaminato.

9.La circostanza che ella non aveva disconosciuto il precedente pagamento dell’indennizzo per la patologia risulta, invece, estranea alla ratio decidendi, fondata esclusivamente sulla interpretazione del giudicato.

10.Con il secondo motivo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 474 c.p.c. nonchè vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

11. Si impugna la sentenza per avere ritenuto generica la condanna al pagamento dell’equo indennizzo, assumendo trattarsi di condanna specifica, in quanto la sentenza n. 3151/2006 conteneva tutti gli elementi per la quantificazione del credito, sulla base di dati in possesso della amministrazione.

12. Si censura altresì la statuizione secondo cui il pagamento del 26.9.2006 era comprensivo degli interessi, deducendo che nel decreto di liquidazione non erano indicati gli interessi e che, comunque, essi sarebbero stati determinati in misura inferiore al dovuto e su un capitale più basso.

13. Si censura, da ultimo, l’accertamento della anteriorità del pagamento rispetto al precetto, assumendosi: che non era provato che il provvedimento del 26.9.2006 fosse stato comunicato prima del precetto; che gli atti erano pervenuti al difensore solo in data 21.10.2006, successivamente alla richiesta di notifica del precetto; che il pagamento era avvenuto dopo la notifica sicchè erano dovuti gli interessi, la rivalutazione e le spese di precetto e di procedura; che il pagamento dell’importo precettato era soltanto parziale.

14. Il motivo è inammissibile.

15. Esso contesta l’accertamento di fatti storici – (la esecutività del titolo posto a base della esecuzione, la imputazione del pagamento ed il suo carattere satisfattivo, il tempo del pagamento) – censurabile in questa in questa sede di legittimità esclusivamente con la deduzione del vizio di motivazione. Nei contenuti della censura la parte non allega, con la necessaria specificità, il fatto storico di rilievo decisivo non esaminato dal giudice dell’appello nè trascrive il dato – testuale o extratestuale – da cui esso risultava esistente. Pur deducendo formalmente la violazione di norme di diritto nella sostanza sollecita, piuttosto, questa Corte ad una inammissibile rivisitazione del merito.

16.Con il terzo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – in punto di statuizione sulle spese, per violazione degli artt. 91 e 93 c.p.c. nonchè per omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

17.Ha esposto che le spese richieste con il precetto non erano quelle del giudizio di merito, liquidate in favore del difensore distrattario – come ritenuto nella sentenza impugnata – ma quelle del precetto e del pignoramento, che avrebbero dovuto esserle riconosciute.

18. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha affermato non essere ripetibili le spese del precetto e dell’esecuzione sul fondamento dell’accertamento in fatto del pagamento dell’intera somma dovuta in epoca antecedente alla notifica del precetto.

19.Con il quarto motivo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 92 c.p.c. e vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

20.Si assume la omessa pronuncia sul motivo di appello con il quale ella aveva impugnato la condanna alle spese resa a suo carico nel primo grado, in misura del 50%, pur non essendo parte soccombente; si reitera anche in questa sede la richiesta di compensazione integrale delle spese di lite.

21. Il motivo è inammissibile.

22. La ricorrente denuncia il vizio di omessa pronuncia senza dedurre la nullità della sentenza laddove “nel giudizio per cassazione – che ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1 – il ricorso deve essere articolato in specifici motivi immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronunzia, da parte della impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni formulate non è necessario che faccia espressa menzione della ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (con riferimento all’art. 112 c.p.c.), purchè nel motivo su faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione. Va invece dichiarato inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge” (Cass. civ. SU 24/07/2013, n. 17931).

23.Inoltre neppure è trascritto il motivo di appello proposto in ordine alla statuizione sulle spese del primo grado sicchè questa Corte non è in grado di valutare la effettiva autonomia della censura rispetto ai motivi d’appello relativi al merito e la conseguente necessità di una specifica pronuncia all’esito del rigetto di questi ultimi.

24. Il ricorso deve essere conclusivamente dichiarato inammissibile. 25. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, per la sostanziale assenza di attività difensiva del MIUR.

26.Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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