Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5237 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 25/02/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 25/02/2021), n.5237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25900/2017 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEULADA 38-A,

presso lo studio dell’avvocato FRANCA TORNILLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LEONELLO AZZARINI;

– ricorrente –

contro

V.E.R.I.T.A.S. – VENEZIANA ENERGIE RISORSE IDRICHE TERRITORIO

AMBIENTE SERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANDREA BORTOLUZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 462/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/08/2017 r.g.n. 610/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

 

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 24 agosto 2017, la Corte d’Appello di Venezia, in riforma della decisione del Tribunale di Venezia, rigettava la domanda proposta da C.M. nei confronti di V.E.R.I.T.A.S. – Veneziana Energie Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi S.p.A., avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento come dirigente a decorrere dal novembre 2000, ovvero già dal periodo in cui la Società convenuta operava sotto le diverse denominazioni di (OMISSIS) prima e di (OMISSIS) poi e la condanna della Società al pagamento delle relative differenze retributive;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto erroneamente individuato dal primo giudice il contenuto professionale caratterizzante le mansioni dirigenziali rispetto a quelle di quadro super riconosciute al C., dovendosi tale tratto caratterizzante identificare, non nel grado di autonomia e discrezionalità fruito nell’esercizio dell’attività, quanto nell’ambito di incidenza dell’attività stessa nell’attuazione degli obiettivi aziendali e tale dato nella specie insufficiente, in ragione della posizione sottordinata rispetto al più elevato livello dirigenziale ricoperto dal C. tanto in (OMISSIS) quanto in (OMISSIS), non consentendo tale collocazione, di per sè indicativa della mancata attribuzione al C. di compiti e responsabilità “apicali”, di identificare nelle caratteristiche proprie del complessivo apporto professionale del medesimo un’azione di “promozione” “coordinamento” e “gestione” funzionale all’attuazione degli obiettivi aziendali;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il C., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Società;

che entrambe le parti hanno poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), in relazione all’art. 1 CCNL Dirigenti Confservizi e 18 CCNL per il settore Gas-Acqua, imputa alla Corte territoriale l’errata interpretazione delle declaratorie contrattuali accogliendo del dirigente la nozione restrittiva di alter ego dell’imprenditore così finendo per fondare la decisione su una motivazione solo apparente;

che, con il secondo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., D.Lgs. n. 81 del 2008 e del D.Lgs. n. 626 del 1994, in una con l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, il ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica della valutazione negativa espressa dalla Corte territoriale circa il diritto del ricorrente al livello dirigenziale anche con riferimento alla ritenuta irrilevanza degli incarichi aggiuntivi assegnati e delle responsabilità, anche penali, a questi connessi, valutazione su cui assume abbia inciso anche la mancata considerazione di dati documentalmente provati;

– che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili, non misurandosi le censure ivi mosse dal ricorrente con l’articolato percorso argomentativo in base al quale la Corte territoriale, da un lato, ha dato conto, anche sulla base di una puntuale analisi della giurisprudenza di questa Corte, dell’irriferibilità delle mansioni del ricorrente al livello dirigenziale alla stregua della declaratoria contrattuale correttamente letta come comprensiva delle sue gradate declinazioni, da alter ego dell’imprenditore alla c.d. dirigenza minore e, dall’altro, ha chiaramente esplicitato le ragioni per cui risultavano irrilevanti, ai predetti fini, gli incarichi aggiuntivi affidati al ricorrente e le responsabilità a questi connesse, rilievi che non sono stati fatti oggetto di specifica censura;

– che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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