Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5237 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. I, 21/02/2019, (ud. 14/11/2018, dep. 21/02/2019), n.5237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 289/2014 proposto da:

T.V., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza di Villa

Carpegna n.58, presso lo studio dell’avvocato Petrini Marco, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.g.e.a. – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2568/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/11/2018 dal cons. Dott. MARULLI MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione ritualmente notificato T.V. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Roma l’A.G.E.A. Agenzia per le erogazioni in agricoltura onde sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 132.271,73, dovutagli dalla convenuta a titolo di aiuto alla produzione dell’olio di oliva per le campagne olearia dal 1991/92 al 2004/05.

Respinta in primo grado, la domanda era fatta nuovamente oggetto di esame, su gravame del soccombente, dalla Corte d’Appello che, con la sentenza epigrafata, confermava l’impugnata decisione in ragione del difetto di specificità dei primi due motivi di appello, deducenti rispettivamente l’erroneità della valutazione in fatto operata dal decidente di primo grado in uno con un vizio di motivazione e la fondatezza in diritto della pretesa, e dell’infondatezza del terzo motivo, inteso a denunciare un’errata interpretazione della disciplina di legge applicabile nella specie ed ancora un’errata ed incompleta valutazione delle prove.

Per la cassazione di detta decisione ricorre ora a questa Corte il T. con tre motivi, ai quali resiste l’intimata A.G.E.A. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso – con cui il T. si duole, per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti costituito dalla disponibilità di fondi comunitari per il pagamento delle somme dovute”, poichè, a suo avviso, l’indisponibilità nell’anno 2005 dei fondi riferiti alle campagne pregresse non poteva legittimare il rigetto della pretesa quantunque possa trovare credito nello svolgimento motivazionale, dacchè il decidente, pur giudicando inammissibile il motivo per difetto di specificità, aveva tuttavia rimarcato che “la questione dell’indisponibilità, nel 2005, di fondi comunitaria neppure aveva formato oggetto di contestazione in primo grado” e che “l’erogazione degli ulteriori contributi, al di là del buon diritto del coltivatore, presupponeva la disponibilità dei fondi comunitari da parte dell’Amministrazione, allo stato insussistente”, è peraltro affetto da una duplice ragione di inammissibilità evidenziabile, da un lato, sotto il profilo della sua estraneità alla ratio decidendi, non confutandosi l’assunto in punto di inammissibilità enunciato dal giudice d’appello, dall’altro sotto il profilo della sua estraneità all’attuale perimetro di denunciabilità del vizio di motivazione, non denunciandosi l’omesso esame di un fatto storico nel senso già chiarito dalle SS.UU. di questa Corte (Cass., Sez. U, 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054) ma la valutazione di esso.

3. Il secondo motivo di ricorso – con cui il T. lamenta “violazione e falsa applicazione di norme di diritto relative alla necessaria disponibilità di fondi per il pagamento di aiuti comunitari oggetto di sospensione cautelare”, poichè l’impugnata sentenza non avrebbe correttamente applicato le norme di diritto di fonte nazionale e comunitaria che imponevano all’AGEA l’accantonamento dei fondi occorrenti – è come il precedente anch’esso inammissibile, poichè, sebbene nella sua illustrazione siano richiamate varie norme di diritto, esso è assolutamente generico, giacchè non solo omette di indicare in modo specifico quali siano le norme in concreto violate dalla decisione impugnata, ma soprattutto si astiene dall’indicare, mediante argomentazioni specifiche provviste di conferenza con il decisum, in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, in tal modo precludendo alla corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., Sez. 1, 29/11/2016, n. 24298).

4. Il terzo motivo di ricorso – con cui il T. deduce, ancora, “violazione e falsa applicazione di norme di diritto relative alla spettanza degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva, poichè, avendo egli agito in giudizio anche per ottenere il riconoscimento della provvidenza relativamente alle annate olearie oggetto di contestazione da parte di A.G.E.A., si era dedotta l’illegittimità della contestazione per intempestività della notifica e per intervenuta prescrizione, fermo che era pure rimasto incontestato il fatto dell’effettiva conduzione da parte sua dei fondi formalmente di proprietà di terzi – è, come i precedenti, affetto da reiterate ragioni di inammissibilità, evidenziabili, in sintesi, sotto il profilo del difetto di specificità del motivo, non chiarendosi ancora una volta, in modo specifico e mediante puntuali e pertinenti argomentazioni, quali siano le norme violate ed in che modo ne sia avvenuta la violazione da parte del decidente; sotto il profilo della novità della questione che vi pare adombrata – ove, ben’inteso, si debbano intendere concludenti i rilievi afferenti alla legittimità della contestazione a suo tempo operata da A.G.E.A. in ragione del fatto che il ricorrente avesse lucrato la provvidenza per terreni di proprietà di terzi – dato che di essa non reca alcuna menzione l’impugnata sentenza, nè consta – in ciò evidenziandosene anche il difetto di autosufficienza – che essa sia stata mai introdotta nel giudizio; sotto il profilo, infine, dell’indeducibilità in guisa di errore di diritto di quella che sarebbe al più un’errata valutazione degli aspetti circostanziali della fattispecie concreta, sostanziandosi la censura, ancorchè per mezzo della falsa apparenza indotta dal richiamo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in una indiretta perorazione a procedere al loro apprezzamento, ancorchè ad esso non abbia proceduto il giudice di merito.

5. Il ricorso va dichiarato inammissibile con ovvio aggravio di spese.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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