Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5237 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5237 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 2190-2017 proposto da:
DERIU SALVATORE, DERIU ANTONIO, DERIU ISABELLA, DERIU
CHIARA, DERIU ALBERTO, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza
Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati
e difesi dagli avvocati Carlo Lai, Antonello Pais;
– ricorrenti contro
CUCCUREDDU GIOVANNA MARIA, elettivamente domiciliata in Roma,
Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Uzzau;
– controricorrente avverso la sentenza n. 220/2015 del TRIBUNALE di SASSARI,
depositata il 09/02/20158;

Data pubblicazione: 06/03/2018

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/12/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

Rilevato che:
– Deriu Antonio, Deriu Isabella, Deriu Salvatore, Deriu Alberto e

cassazione della sentenza di primo grado indicata in epigrafe – a
seguito di declaratoria di inammissibilità dell’appello ai sensi degli
artt. 348 bis e 348 ter cod. proc. civ. – con la quale fu rigettata la
loro domanda volta ad ottenere, nei confronti di Cuccureddu
Giovanna Maria, la declaratoria dell’avvenuto acquisto per usucapione
di un fondo sito in territorio di Alghero;
– Cuccureddu Giovanna Maria ha resistito con controricorso;
– la parte ricorrente ha depositato tardivamente memoria ex art.
378 cod. proc. civ.;
Considerato che:
– i primi due motivi (proposti entrambi ai sensi dell’art. 360 n. 4
cod. proc. civ., per avere il Tribunale errato nel ritenere che
l’assegnazione del terreno a Cuccureddu Salvatore, da parte dell’ente
pubblico nell’ambito della c.d. riforma agraria, avvenne il
14/05/1964, e non 1’1/10/1954, e per avere conseguentemente
errato nel ritenere che fino al 1994 non fosse venuto meno il vincolo
trentennale escludente l’usucapione) sono inammissibili per difetto di
interesse, perché non colgono la

ratio decidendi della sentenza

impugnata, avendo il Tribunale posto a fondamento della decisione la
mancanza di prova del possesso uti dominus (ritenendo provato solo
il possesso uti condominus con la Cuccureddu), escludente di per sé
la possibilità dell’usucapione;
– il terzo, quarto e quinto motivo (proposti ai sensi dell’art. 360 n. 4
cod. proc. civ., per avere il Tribunale escluso la sussistenza della

-2-

Deriu Chiara hanno proposto cinque motivi di ricorso per la

prova del possesso

ad usucapionem

e non ammesso la prova

testimoniale destinata a fornire tale prova)

non possono trovare

accoglimento, in quanto, per un verso, si risolvono in censure in fatto
circa la ritenuta assenza di prova di atti incompatibili col permanere
del compossesso e circa la volontà degli attori di divenire possessori
esclusivi del fondo comune (cfr. Cass., Sez. 2, n. 7221 del

(non ammessi dal giudice) non risultano decisivi ai fini della
dimostrazione dell’esclusione dal possesso della comproprietaria
convenuta;
– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna
della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle
spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.
n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato;
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in
favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli
esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile, addì 21 dicembre 2017.
Il P

25/03/2009), per altro verso i capitoli di prova testimoniale trascritti

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