Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5237 del 01/03/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5237 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 26780-2011 proposto da:
PROIETTI ALESSANDRO (PRTLSN67T20H5014 elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio
dell’avvocato D’INNOCENZO PAOLA, che lo rappresenta e difende,
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
ROMA CAPITALE già COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEMPIO DI
GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e
difeso dall’avvocato GRAGLIA FEDERICA (dell’Avvocatura
Comunale), giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 01/03/2013

avverso l’ordinanza R.G. 70218/2010 del GIUDICE DI PACE di
ROMA del 12.5.2011, depositata il 13/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELA RDI.

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Ric. 2011 n. 26780 sez. M2 – ud. 14-02-2013
-2-

FATTO E DIRITTO
Alessandro Proietti ha impugnato presso questa Corte 1 “ordinanza” in epigrafe,con la quale
il G.d.P. di Roma ha dichiarato inammissibile, ai ritenuti sensi dell’art. 22 L. 689/81,
l’opposizione da lui proposta ex art. 204 bis C.d.S. contro un verbale d’infrazione stradale
elevatogli dalla polizia municipale del Comune di Roma,”perché i motivi posti a fondamento

motivazione apparente, tale cioè da non consentire un sindacato di merito sull’impugnato
provvedimento”.
Resiste l’amministrazione intimata,oggi “Roma Capitale”,con controricorso.
Con relazione ex art. 380 bis c.p.c il consigliere designato per l’esame preliminare ha
proposto dichiararsi inammissibile il ricorso,poiché con esso viene impugnato un
provvedimento,non riferibile all’ipotesi di cui all’art. 23 co. I L. 689/81 (per il caso di
mancata comparizione dell’opponente), bensì decisorio e reiettivo dell’opposizione,e
pertanto con contenuto sostanziale di sentenza, avverso il quale,a seguito della soppressione
dell’ultimo comma dell’articolo citato,disposta dal Dlgs 40/06,avrebbe dovuto proporsi
appello,non essendo più prevista la diretta ricorribilità per cassazione,come nell’ipotesi del
primo comma.
Tale proposta è stata confutata dal ricorrente con memoria illustrativa,essenzialmente
richiamando il principio giurisprudenziale c.d. “dell’apparenza”,alla stregua del quale il
provvedimento in questione sarebbe impugnabile con il mezzo previsto in relazione al
modulo processuale che il giudice abbia ritenuto,sia pur erroneamente,di adottare:nella
specie,dunque,con il ricorso per cassazione, ancora consentito avverso le ordinanze emesse
ex art. 23 co.I L. 689/81.

All’esito dell’odierna udienza camerale,nella quale non sono comparse le parti ed il P.G. non
ha formulato osservazioni,ritiene il collegio di non poter recepire la proposta di definizione
del relatore e di dover invece accogliere il ricorso,considerato che lo stesso risulta
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del ricorso sono puramente di stile e/o generici,e comunque tali da configurare una

manifestamente fondato,evidenza decisoria che comunque consente,essendovi stato un
regolare contraddittorio tra le parti ed in considerazione dell’esigenza della ragionevole
durata del processo (art. 11P(Cost.), la sollecita definizione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Benvero,pur non condividendosi la tesi dell’ “apparenza”,poiché l’ordinanza impugnata non
contiene alcun riferimento,neppure formale, all’art. 23 co. I L. 689/81 (limitandosi ad un

l’impugnabilità per cassazione del provvedimento,ai sensi dell’art. 111 co. 7 Cost.,per
l’evidente carattere di abnormità dello stesso,in quanto emesso al di fuori di alcuna
previsione normativa,in ipotesi neppure astrattamente riconducibile ai moduli processuali
previsti dalle norme disciplinanti i giudizi di opposizione a sanzioni amministrative,incidente
su posizioni di diritto soggettivo ed idoneo,per il suo carattere di decisorietà (contenendo una
delibazione sommaria e,tuttavia, definitiva dei motivi di ricorso),a1 passaggio in giudicato
(v.,tra le tante,Cass. nn. 191119/09,2235/04).
Consegue pertanto la cassazione del provvedimento impugnato,con rinvio al giudice a
quo,perché dia il suo normale corso al giudizio oppositivo nella forme di rito.
Sulle spese del presente giudizio di legittimità,infine, provvederà il giudice di rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso,cassa il provvedimento impugnato e rinvia,anche per le spese del
presente giudizio,a1 Giudice di Pace di Roma,in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2013.

generico richiamo agli artt. 22 L. cit. e 204 bis C.d.S.),deve comunque ritenersi

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