Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5236 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 26/02/2020), n.5236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28565-2015 proposto da:

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE

MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO MARAZZA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO MARAZZA e

DOMENICO DE FEO;

– ricorrente –

contro

S.V., C.V., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 4, presso lo studio dell’avvocato

FABRIZIO BROCHIERO MAGRONE, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 423/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/05/2015, R. G. N. 366/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/11/2019 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso e

cessazione materia del contendere per C.V.;

udito l’Avvocato DOMENICO DE FEO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso proposto da S.V. e da C.V. inteso ad accertare il diritto degli stessi a percepire l’indennità di zona nella misura del 16%, prevista in relazione alle mansioni di corriere che gli stessi assumevano di avere svolto anche dopo l’assegnazione alla posizione denominata “supporto logistico all’esazione”, avvenuta con decorrenza dal 1.6.2010, data a far tempo dalla quale tale voce retributiva era stata corrisposta nella ridotta misura dell’8,85% (quanto allo S.) e del 10,75% (quanto a C.).

2. I ricorrenti avevano chiesto la corresponsione dell’ulteriore importo denominato “ex indennità” lamentandone la mancata erogazione a differenza di quanto avvenuto per altri dipendenti con mansioni analoghe che l’avevano ricevuta, in violazione di una supposta parità di trattamento.

3. Il primo giudice aveva ritenuto che la riduzione dell’indennità di zona, riconosciuta ai ricorrenti ex art. 43, punto 8, comma 2, c.c.n.l., nella misura fissa del 16% durante il periodo in cui gli stessi avevano svolto in via esclusiva mansioni di corriere su tutte e tre le tratte della Direzione Secondo Tronco, fosse stata giustificata dalla diminuita estensione della zona di lavoro ad una sola delle tratte in precedenza servite e che l’altra voce retributiva era stata attribuita ad personam ad altri dipendenti per il percorso di riconversione professionale incentivato dagli stessi seguito.

4. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 26.5.2015, in parziale riforma della decisione di primo grado, accertava il diritto dei lavoratori appellanti a percepire l’indennità di zona con decorrenza dal 2.12.2010 nella misura fissa del 16% e condannava la società al pagamento delle relative differenze, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, confermando nel resto la pronuncia del Tribunale.

5. Rilevava che la detta indennità era attribuita per contratto a tutto il “personale cui fosse stata assegnata una zona di lavoro” in quote proporzionali rispetto alla relativa estensione ed in misura fissa del 16% al personale “con mansioni di corriere” (art. 43, punto c, comma 6 ed 8, CCNL). Aggiungeva che era pacifico che gli appellanti avessero continuato ad espletare, anche dopo la riorganizzazione che ne aveva variato il ruolo in quello denominato “supporto logistico all’esazione”, i compiti tipici del “corriere” e che tale circostanza era determinante, dovendo aversi riguardo all’effettivo svolgimento di mansioni che rilevavano per l’attribuzione in misura fissa dell’indennità de qua.

4. Non poteva trovare accoglimento la richiesta della voce denominata “ex indennità”, non esistendo nel nostro ordinamento un principio che imponesse al datore di lavoro, nell’ambito di rapporti privatistici, la parità di retribuzione con riguardo ai lavoratori svolgenti le medesime mansioni.

5. Di tale decisione ha domandato la cassazione la società Autostrade, affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui hanno resistito, con controricorso, i lavoratori.

6. La causa, fissata per l’adunanza camerale del 11.7.2019, in prossimità della quale Autostrade per l’Italia ha depositato memoria illustrativa, è stata rinviata a nuovo ruolo e quindi rimessa alla trattazione in pubblica udienza.

7. E’ stato depositato verbale di conciliazione in sede sindacale relativamente alla posizione di C.V.G. e la società ha depositato nuova memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., in cui ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alla posizione del predetto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La società denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 43, lett. c, punti 6 ed 8, del c.c.n.l. per il Personale Dipendente da Società e Consorzi Concessioni di Autostrade e Trafori in relazione all’art. 1363 c.c., assumendo come circostanze pacifiche: a) l’assegnazione, rispettivamente dal 1 aprile 2003 e dal primo febbraio 2004, allo svolgimento dei compiti previsti per la posizione di “corriere”, con inquadramento nel livello C e riconoscimento dell’indennità di zona nella misura del 16% come previsto dall’art. 43 lett. c, punto 8, del c.c.n.l. allora vigente; b) le mansioni di corriere, consistenti nella raccolta del materiale di esazione e nella distribuzione di moneta nelle stazioni di pagamento del pedaggio autostradale; c) la copertura con tale attività di tutte le tratte facenti capo alla Direzione II Tronco per un totale di Km 308; d) l’istituzione, con accordo sindacale nazionale del 25 luglio 2009, della figura di “supporto esazione” liv. C, nel contesto del processo di internalizzazione del servizio delle “casse cestello” di riscossione dei pedaggi, con assegnazione della relativa attività ai corrieri; e) il superamento della figura del “corriere” prevista dal c.c.n.l. del 15 luglio 2005; f) l’accordo nazionale del 25 luglio 2009, che prevedeva, a livello locale, l’attivazione di una serie di confronti per l’internalizzazione completa della gestione delle casse, con individuazione degli eventuali organici necessari attraverso la ricollocazione delle risorse disponibili ad integrazione del personale “corriere”; g) l’accordo sindacale del 9 marzo 2010 in attuazione dell’intesa indicata, con la quale era concordato di proseguire il processo di internalizzazione delle “casse cestello” e di individuare nell’addetto “supporto esazione” la figura professionale di riferimento per tale attività; h) l’organico degli addetti al “supporto esazione” individuato sulle tratte di competenza della Direzione II Tronco: (OMISSIS), con sede presso la stazione di (OMISSIS), (OMISSIS), con sede presso la stazione di (OMISSIS); (OMISSIS), con sede presso la stazione di (OMISSIS); i) l’avvio alla fase di formazione dei ricorrenti dal 19.4.2010 e l’inserimento nell’organico degli addetti “supporto esazione” dal I giugno 2010; I) l’assegnazione rispettivamente al presidio dell’autostrada (OMISSIS) ed a quello dell'(OMISSIS), con riduzione rispettivamente dell’indennità di zona alla misura dell’8,85 % e del 10,75%, con previsione del trattamento di trasferta per comando fuori zona; m) la mancanza di ogni riduzione della retribuzione in tali passaggi.

2. Sostiene la ricorrente che l’interpretazione delle norme contrattuali non sia stata conforme al criterio del coordinamento delle varie clausole contrattuali prescritto dall’art. 1363 c.c., non potendosi fermare l’esame delle stesse all’applicazione del criterio letterale, e che non sia stato considerato che, ai fini della corresponsione dell’indennità de qua, assumessero rilevanza la zona di lavoro e l’ampiezza della stessa, e non anche il contenuto delle specifiche mansioni svolte dai dipendenti. Secondo la società, il criterio selettivo doveva individuarsi nella estensione della zona di lavoro e la istituzione della figura di “supporto esazione”, con accordi sindacali nazionale e locale rispettivamente del 25 luglio 2009 e del 9 marzo 2010, andava a sostituire quella di “corriere” prevista dal c.c.n.l. del 2005, con attribuzione di un tratto autostradale fortemente ristretto rispetto al precedente, che non dava più diritto all’indennità nella misura del 16%. Osserva che, peraltro, non sia stato considerato che ai dipendenti de quibus dovesse essere corrisposto il trattamento economico di trasferta qualora gli stessi fossero comandati fuori della zona di competenza e che la Corte territoriale si sia sostituita erroneamente alle parti nella valutazione dei rispettivi reciproci interessi. In conclusione, ritiene che l’indennità maggiorata al 16% non possa essere riconosciuta al “supporto esazione” in quanto: a) l’art. 43, lett. c) punto 8, comma 2, c.c.n.l., escludendo espressamente dalla maggiorazione del 16% la Società tangenziale di Napoli, ha dato rilevanza non tanto alle mansioni effettivamente svolte, quanto all’estensione della zona di lavoro; b) quando le parti hanno inteso attribuire rilievo alle mansioni svolte, anzichè all’estensione della zona di competenza, hanno espressamente statuito in tal senso, come avvenuto per i controllori e figure assimilate, secondo la previsione dell’art. 43, lett. c), punto 8, comma 3; c) il riconoscimento di un’indennità maggiorata al 16% per le figure di “supporto esazione” darebbe luogo a disuguaglianze non volute dalle parti del c.c.n.l., andando a riconoscere la stessa per aree di lavoro fortemente ristrette, con ulteriore indennità di trasferta per spostamenti nell’ambito delle precedenti zone di competenza dei “Corrieri”; d) la figura dell’addetto supporto esazione non corrisponde a quella di corriere, ma nasce dalla soppressione/superamento di detta posizione e dalla riconfigurazione delle relative attività nell’ambito di una nuova struttura e di una nuova organizzazione dei servizi; e) essendo la “zona di lavoro” il tratto autostradale entro il quale il lavoratore è tenuto a svolgere le mansioni, la relativa indennità va proporzionalmente determinata in ragione dell’estensione della stessa.

3. I controricorrenti evidenziano come l’oggetto del giudizio non sia il riconoscimento al “supporto esazione” dell’indennità del 16%, ma il riconoscimento di tale indennità del 16% al personale svolgente mansioni di corriere, così come statuito espressamente all’art. 43, punto 8, comma 2 c.c.n.l. di settore e pacificamente accertato nel caso in esame.

4. E’ stato depositato verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto dalla società e dal C. il 14 giugno 2017, con il quale la prima ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed il lavoratore ha aderito alla stessa, rinunciando a sua volta al controricorso.

5. Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessata e dal rappresentante della società, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente anche la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

6. Tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

7. In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.

8. Le spese vanno compensate tra le dette parti in ragione della avvenuta regolazione delle stesse in tali termini.

9. Non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione.

10. Quanto alla posizione dello S., l’interpretazione fornita dalla Corte milanese ha attribuito rilievo all’art. 43, punto 8, comma 2 c.c.n.l., che prevede il riconoscimento dell’indennità in misura del 16% in favore del personale che svolga mansioni di corriere ed ha accertato, con indagine nella presente sede non sindacabile, che tali mansioni erano svolte dall’appellante, sicchè allo stesso non poteva applicarsi la disciplina espressamente introdotta per gli addetti supporto esazione di cui all’art. 43, punto 8, comma 1, del c.c.n.l., che valorizza l’estensione della zona di attività quale criterio selettivo per l’attribuzione di misure diverse dell’indennità di zona.

11. L’art. 43, comma 1, punto 8 del ccnl di categoria riconosce un’indennità di zona “pari a 6,85% per una zona di lavoro fino al 65 Km, 8,85% per una zona di lavoro oltre 65 e fino 120 km, 10,75% per una zona di lavoro oltre 120 km e fino a 180 km, 13,25% per una zona di lavoro oltre 180 km”, applicandosi tale comma ai lavoratori cui sia assegnata una zona di lavoro, ad esclusione del personale che svolge mansioni di corriere per i quali lo stesso art. 43, punto 8, comma 2, riconosce un’indennità fissa pari al 16% indipendentemente dall’estensione chilometrica della tratta.

11.1 Il contratto si riferisce all’art. 43, punto 8, comma 2 a “personale con mansioni di corriere”, valorizzando le mansioni svolte indipendentemente dalla posizione ricoperta, che potrebbe essere anche quella di addetto al supporto esazione senza incidere sulla diversità dell’attività in concreto svolta.

12. Non essendo contestato che lo S. abbia continuato ad espletare le mansioni di corriere, deve ritenersi corretto in diritto quanto affermato dalla Corte territoriale, non potendo attribuirsi rilevanza a quanto desumibile, secondo la società, dalla previsione in sede contrattuale di una minore misura dell’indennità per i corrieri della Tangenziale di Napoli, che valorizzerebbe, secondo l’assunto, la minore estensione della zona di attività, posto che la previsione deve essere letta quale eccezione – voluta dalla parti contrattuali ed espressamente disciplinata – alla regola generale della attribuzione di un’indennità fissa del 16% ai corrieri svolgenti le relative mansioni.

13. Nè è dirimente la considerazione che, per il personale di controllo, sia stato previsto, all’art. 43, comma 3 che “indipendentemente dall’estensione della zona” l’indennità venga corrisposta in maniera fissa, in quanto per tale personale è ragionevole che le parti sociali abbiano valorizzato anche la zona di competenza, laddove per i corrieri evidentemente assume rilievo, come per il passato, la tipologia di attività di trasporto svolta e la individuazione quale elemento giustificativo di un’indennità in misura fissa del rischio cui sono esposti tali lavoratori, che possono effettuare anche più viaggi pur nell’attribuzione di una tratta meno estesa.

14. La censura riferita alla dedotta discrasia che si delineerebbe tra la norma contrattuale interpretata in tali termini con la ulteriore previsione della trasferta (art. 30 c.c.n.l.) per l’ipotesi di comando fuori zona di lavoro, rispetto anche al passato – essendo tale indennità prima negata ai corrieri – deve ritenersi eccentrica rispetto alla questione della sussunzione della fattispecie concreta in quella regolata dalla previsione contrattuale di cui all’art. 43, punto 8, comma 2, c.c.n.l., e peraltro connotata dal carattere di novità, per essere stata formulata per la prima volta nella presente sede di legittimità.

15. Il ricorso va pertanto respinto quanto alla posizione dello S..

16. Nei confronti dello stesso, per il principio della soccombenza, va disposta la condanna della società al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

17. Sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere nei riguardi di C.V. e compensa tra le parti le spese di lite. Rigetta il ricorso nei confronti S.V. e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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