Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5236 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. I, 21/02/2019, (ud. 14/11/2018, dep. 21/02/2019), n.5236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8794/2014 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale delle

Belle Arti n. 8, presso lo studio dell’avvocato Pellicanò Antonino,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agea, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata

in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale

dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6201/2013 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

21/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/11/2018 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione ritualmente notificato V.A. conveniva avanti al giudice di pace di Roma l’A.G.E.A. Agenzia per le erogazioni in agricoltura onde sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 370,41 dovutagli dalla convenuta a titolo di aiuto alla produzione dell’olio di oliva per la campagna olearia 1997/1998.

Accolta in primo grado, la domanda era fatta nuovamente oggetto di esame, su appello della soccombente, dal Tribunale di Roma che, preso atto alla stregua delle produzioni documentali – nella specie costituita dall’assegno posto all’incasso dalla parte – eseguite dall’appellante che il debito era stato parzialmente estinto nel corso del giudizio di primo grado, riformava l’impugnata decisione e riduceva la condanna dall’A.G.E.A. alla differenza ancora dovuta, riconoscendo gli interessi con decorrenza dalla domanda introduttiva e condannando il V. al pagamento delle spese del grado.

Per la cassazione di detta decisione ricorre ora a questa Corte il V. con quattro motivi, ai quali resiste l’intimata A.G.E.A. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Va osservato in principio che il ricorso non si espone alle ragioni di inammissibilità allegate dalla controricorrente, giacchè, quanto a quelle dedotte in relazione all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, esse sono prive di argomentazione e, quanto a quella che fa leva sull’inosservanza dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, è assorbente il rilievo che i documenti, ove decisivi, tenuto conto che le questioni sollevate sono di puro diritto, sono comunque identificabili.

3. Nel merito di esso, perciò, il primo motivo di ricorso – inteso a denunciare la violazione dell’art. 339 c.p.c., comma 3, nonchè carenza assoluta di motivazione in cui il decidente sarebbe incorso per aver ritenuto appellabile l’impugnata sentenza del giudice di pace, quantunque essa fosse stata pronunciata secondo equità – deve reputarsi infondato avendo il tribunale esattamente ravvisato nella specie, in applicazione del principio iura novit curia, la ricorrenza delle condizioni che a mente dell’art. 339 c.p.c., comma 3, rendono ammissibile l’appello di dette sentenze del giudice di pace, posto che, come si legge qui, “avendo la causa ad oggetto la sussistenza del diritto di un produttore di percepire aiuti comunitari, le contestazioni complessivamente sollevate dall’appellante avverso la sentenza di primo grado devono essere ricondotte alla categoria delle “violazione di norme comunitarie”, per la quale è consentita anche la appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113 c.p.c., comma 2″.

4. Il secondo motivo di ricorso – con cui si censura per violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 18, nonchè per difetto assoluto di motivazione, il capo dell’impugnata decisione che ha ritenuto ammissibile la produzione in appello dell’assegno a riprova della parziale estinzione del debito, quantunque la produzione nel grado di nuovi documenti fosse vietata – è infondato essendo frutto di una lettura parziale della norma di riferimento, atteso che in ragione di quanto previsto dalla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 2, art. 345 c.p.c., si applica “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge”, onde, come rettamente ritenuto dal decidente, non essendo più pendente alla data del 4 luglio 2009, il processo in primo grado essendo stato definito dal giudice di pace con sentenza 6.11.2008, la specie andava regolata alla stregua del testo previgente, in applicazione del quale, una volta ricordata l’equivalenza tra “nuovi mezzi di prova” e “nuovi documenti” (Cass., Sez. U, 20/04/2005, n. 8203), la produzione del documento ben poteva avere luogo se, come qui riconosciuto, ne fosse apprezzabile “l’indispensabilità ai fini della decisione”.

Nè, d’altro canto, una diversa soluzione si impone alla luce della nuova rivisitazione a cui l’art. 345 c.p.c., è stato sottoposto ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. 0b), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 – in guisa del quale non “possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” – giacchè il testo così novellato si applica “solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, di conv. del D.L. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012” (Cass., Sez. 2, 14/03/2017, n. 6950).

5. Il terzo motivo di ricorso – che contesta per violazione dell’art. 1282 c.c., nonchè per carenza assoluta di motivazione il capo dell’impugnata decisione concernente la liquidazione degli interessi dalla data della domanda piuttosto che dal “maturato” – è inammissibile costituendo questione coperta dal giudicato, dato che il criterio contestato era stato adottato dalla pronuncia di primo grado e riguardo ad esso non costa che l’odierno ricorrente si fosse gravato di appello incidentale avanti ad decidente di seconde cure.

6. Il quarto motivo argomenta “illegittimità, illogicità ed erroneità” della statuizione adottata dal decidente del grado in punto di spese ed è affetta da pregiudiziale inammissibilità, risultando la declinata censura, per come consta dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo risultante dalla sua novellazione ad opera del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b) – applicabile alla specie ratione temporis (D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3) – estranea al perimetro di attuale denunciabilità per cassazione del vizio motivazionale.

7. Il ricorso va quindi respinto.

8. Le spese seguono la soccombenza.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 710,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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