Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5236 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5236 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 2069-2017 proposto da:
S.A. IMPIANTI DI SOGNE ANGELO & C SNC, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentata e difesa dall’avvocato Elisabetta Frate;
– ricorrente contro

RISTORANTE LA CASONA DI VILLANI ALFONSO & C SNC;
– intimato –

avverso la sentenza n. 345/2016 del TRIBUNALE di BELLUNO,
depositata il 13/06/2016;

Data pubblicazione: 06/03/2018

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/12/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

Rilevato che:
– la società S.A. Impianti di Sogne Angelo & C. s.n.c. ha proposto

epigrafe, con la quale il Tribunale di Belluno, in riforma della sentenza
del locale Giudice di pace, la condannò – per quanto in questa sede
ancora rileva – al risarcimento del danno in favore del Ristorante La
Casona di Villani Alfonso & C. s.n.c., in relazione ai vizi che
presentava l’impianto idrico-sanitario eseguito;
– il Ristorante La Casona di Villani Alfonso & C. s.n.c., ritualmente
intimato, non ha svolto attività difensiva;
Considerato che:
– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc.
civ., col quale si deduce la nullità della sentenza impugnata per
mancanza materiale della motivazione) è manifestamente infondato,
in quanto la tecnica del “copia e incolla” di parti degli scritti difensivi
non determina di per sé la mancanza materiale o l’apparenza della
motivazione, quando – come nel caso di specie – il giudice abbia
comunque manifestato quali ragioni di fatto e di diritto ha posto a
fondamento della sua decisione, sicché è dato comprendere quali
siano state le rationes decidendi della sentenza impugnata;
– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ., per avere il Tribunale ritenuto applicabile l’art. 1669 cod. civ.
relativo alla rovina di edifici, piuttosto che l’art. 1667 cod. civ. relativo
ai vizi dell’opera, con conseguente prescrizione dell’azione dopo due
anni dalla consegna) è

manifestamente fondato, in quanto –

premesso che i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla
garanzia prevista dall’art. 1669 cod. civ. (piuttosto che a quella di cui

-2-

tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in

all’art. 1667 cod. civ., la cui azione è sottoposta al termine di
prescrizione di due anni decorrente dal giorno della consegna
dell’opera) sono quelli che incidono sulla struttura e funzionalità
globale dell’edificio, menomandone il godimento in misura
apprezzabile (Cass., Sez. 2, n. 84 del 03/01/2013; Sez. 2, n. 8811
del 30/05/2003) – nella specie i giudici di merito hanno accertato che

Impianti ha determinato la “perdita di acqua dalle tubazioni” del
Ristorante La Casona solo dopo otto anni dall’esecuzione dei lavori
(avvenuta nell’anno 2000), non menomando nel corso di tali anni il
godimento e la funzionalità dell’immobile, sicché i vizi dell’opera
vanno inquadrati nell’art. 1667 cod. civ., con conseguente maturata
prescrizione dell’azione di garanzia al momento della proposizione
della domanda giudiziale (anno 2009);

il terzo motivo rimane assorbito nell’accoglimento del

precedente;
– il ricorso va, pertanto, accolto limitatamente al secondo motivo,
mentre il primo motivo va rigettato e il terzo va dichiarato assorbito;

la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo

accolto;
– non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa
può essere decisa nel merito, con rigetto della domanda attorea per
intervenuta prescrizione dell’azione;
– le spese della causa vanno poste a carico della società attrice
“Ristorante La Casona di Villani Alfonso & C. s.n.c.”, rimasta
soccombente, e vanno liquidate come in dispositivo;
P. Q. M.
accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, dichiara assorbito il
terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta
e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda attorea;

– 3-

l’imperfetta realizzazione dell’impianto idraulico da parte della S.A.

condanna il Ristorante La Casona di Villani Alfonso & C. s.n.c. a
rifondere alla società ricorrente le spese processuali, che liquida, per
il giudizio di primo grado in euro 1.500,00, per il giudizio di secondo
grado in euro 2000,00 e per il giudizio di legittimità in euro 1.700,00
(di cui 200,00 per esborsi), oltre alle spese forfettarie nella misura
del 15% e agli accessori di legge.

Civile, addì 21 dicembre 2017.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

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