Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5235 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/02/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 26/02/2020), n.5235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22002-2018 proposto da:

S.E.U.S. SICILIA EMERGENZA URGENZA SANITARIA, Società consortile per

azioni, ricorso non depositato al 30/07/2018;

– ricorrente –

contro

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASTORE

FAUSTOLO N. 7, presso lo studio dell’Avvocato GIULIA GRASSO,

rappresentato e difeso dagli Avvocati ANGELO CACCIATORE e FRANCESCO

IACONO; (controricorso iscritto con certificato negativo);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 376/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 09/04/2018 R.G.N. 1305/2017.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. S.E.U.S. – Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria s.c.p.a. proponeva reclamo avverso la sentenza n. 3538/2017 del Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo, con cui era stata respinta l’opposizione proposta dalla medesima società cooperativa L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 51 avverso l’ordinanza che aveva annullato il licenziamento disciplinare intimato a B.S. e aveva reintegrato il dipendente nel posto di lavoro.

2. La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 376 del 2018, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava che l’indennità risarcitoria spettante al B., in misura pari all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, in ogni caso non avrebbe potuto superare le dodici mensilità della retribuzione stessa. Per il resto confermava la sentenza impugnata.

3. Per la cassazione di tale pronuncia la S.E.U.S. – Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria s.c.p.a. proponeva ricorso, articolato in due motivi. Resisteva B.S. con controricorso notificato il 10 luglio 2018.

4. In data 30 luglio 2018 parte ricorrente depositava “atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c.”, già notificato alla controparte in data 16 luglio 2018, rappresentando che la S.E.U.S. – Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria non aveva più interesse a coltivare l’impugnazione. Con tale atto si dava atto altresì che il ricorso per cassazione non era stato iscritto a ruolo.

5. In sede di memoria ex art. 380 bis c.p.c. il controricorrente ha insistito per la condanna di controparte al pagamento delle spese, poichè la notifica del suddetto “atto di rinuncia” era avvenuta dopo la notifica del controricorso, costringendo il resistente ad articolare le proprie difese avverso l’impugnazione avversaria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Preliminarmente, va dato atto che il ricorso per cassazione, come rappresentato dallo stesso difensore della S.E.U.S. – Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria s.c.p.a. e come attestato dal certificato negativo della Cancelleria di questa Corte, non risulta depositato (art. 369 c.p.c.).

2. L’improcedibilità prevista dall’art. 369 c.p.c., comma 1, per il mancato deposito dell’originale del ricorso nel termine di venti giorni dalla notificazione, è rilevabile d’ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che il resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità (cfr. Cass. 30 luglio 2004, n. 14569; Cass. 4 giugno 2004, n. 10699; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1635; Cass. 8 ottobre 2013, n. 22914 e da ultimo Cass. n. 24178 del 2016).

3. Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

4. A norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, contempla anche l’ipotesi di improcedibilita dell’impugnazione. Della sussistenza di tale presupposto processuale va dato atto in dispositivo, ai fini del pagamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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