Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5235 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 25/02/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 25/02/2021), n.5235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13028/2017 proposto da:

D.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

109, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FONTANA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO RUSCONI;

– ricorrente –

contro

TARGETTI SANKEY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43,

presso lo studio degli avvocati ANDREA BERNAVA, e MASSIMILIANO

GUALDI, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 886/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 29/11/2016 R.G.N. 1160/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 29 novembre 2016 ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., la Corte d’appello di Firenze rigettava l’appello proposto da D.E. avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua domanda di condanna di Targetti Sankey s.p.a. al pagamento, in proprio favore, della somma di Euro 285.000,00 pari a diciotto mensilità di retribuzione lorda, a titolo di incentivo all’esodo, stabilito tra le parti con l’accordo del 3 maggio 2010, “qualora la società N.” (dello stesso gruppo Targetti Poulsen controllata totalitariamente dalla prima e dalla quale il predetto era stato assunto, con lettera 30 aprile 2010, in qualità di dirigente con mansioni di direttore commerciale e marketing) “fosse alienata ed uscisse dal… Gruppo prima dell’anno 2013… in caso non” gli fosse stata “offerta una posizione di equivalente responsabilità all’interno del Gruppo Targetti Poulsen”;

2. a motivo della decisione, la Corte territoriale escludeva la fondatezza della pretesa dell’ex dirigente, come già il Tribunale, sulla base di un’interpretazione del suddetto accordo nel senso della spettanza dell’incentivo non soltanto in caso di vendita della controllata N. s.p.a. a società esterna al gruppo prima dell’anno 2013 (avvenuta il 22 novembre 2012 alla s.r.l. D.N., non partecipante ad esso), in assenza di offerta al dirigente di un posto equivalente all’interno del gruppo (in effetti mancata), ma anche, trattandosi di un “incentivo all’esodo”, di cessazione del suo rapporto di lavoro entro la medesima data della vendita con N. s.p.a., invece proseguito fino al 6 marzo 2013;

3. con atto notificato il 27 maggio (1 giugno) 2017, D.E. ricorreva per cassazione avverso la sentenza con due motivi, cui la società resisteva con controricorso;

4. entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 437 c.p.c., per mancata ammissione dalla Corte territoriale della prova orale dedotta, benchè indispensabile ai fini della determinazione della comune volontà delle parti nell’interpretazione dell’accordo tra le stesse del 3 maggio 2010 (primo motivo); violazione dell’art. 1362 c.c., per l’interpretazione della scrittura 3 maggio 2010 tra le parti senza un’indagine della loro comune volontà ivi espressa, ma alla luce di tutti gli “altri” accordi intercorrenti tra le parti e pertanto “utilizzando canoni ermeneutici sicuramente diversi da quello dell’art. 1362 c.c., comma 1 e notoriamente sussidiari ad esso” (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;

3. il giudizio di indispensabilità di una prova si radica, in via preliminare, sulla sua novità (da intendere quale apporto ulteriore rispetto ad ogni pregressa deduzione, anche di formazione non posteriore alla decisione gravata, purchè apprezzabile come utile e necessario per l’evoluzione del contraddittorio e delle conseguenti esigenze istruttorie: Cass. 31 marzo 2011, n. 7441; Cass. 10 febbraio 2017, n. 3654), declinato, secondo il più recente indirizzo di legittimità, come idoneità ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass. s.u. 4 maggio 2017, n. 10790; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24164; Cass. 3 ottobre 2018, n. 24129; 23 agosto 2019, n. 21683);

3.1. ebbene, tale requisito non ricorre nel caso di specie, per la reiterazione in appello di prove orali già dedotte (e non ammesse) in primo grado (come risulta dalla verbalizzazione trascritta al p.to 4, pgg. 6 e 7 del ricorso);

3.2. anche a voler esaminare la doglianza processuale sotto il profilo dell’erroneo mancato esercizio dei poteri officiosi riconosciuti al giudice dagli artt. 421 e 437 c.p.c., nel ravvisato contemperamento, nel loro esercizio, del principio dispositivo con quello di ricerca della verità, che involge un giudizio di apprezzamento meramente discrezionale, sindacabile in sede di legittimità come vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora la sentenza di merito non adduca un’adeguata spiegazione dell’esercizio (o mancato esercizio) di tale potere (Cass. 25 maggio 2010, n. 12717; 15 maggio 2014, n. 10662; Cass. 4 aprile 2017, n. 8752), la Corte territoriale ha congruamente argomentato la mancata ammissione della testimonianza dedotta, per effetto della valutazione “della vicenda ricostruita in narrativa sulla base degli atti e dei documenti… per cui secondo il collegio non va ammessa la testimonianza… (sollecitata dall’appellante ex art. 421 c.p.c.) che, vertendo sulla stessa interpretazione dell’accordo… non può ritenersi decisiva” (così al secondo capoverso di pg. 6 della sentenza);

4. quanto alla censurata violazione dei corretti criteri ermeneutici nell’interpretazione dell’accordo del 3 maggio 2010 tra le parti (trascritto nella parte d’interesse, oggetto di successiva puntuale disamina testuale, al terzo capoverso di pg. 2 della sentenza), la Corte fiorentina ha compiuto una scrupolosa ricerca della comune volontà delle parti in esso manifestata (come chiaramente si evince dall’attenta analisi del suo testo, in particolare dal penultimo capoverso di pg. 5 al terz’ultimo di pg. 6 della sentenza), in applicazione dell’art. 1362 c.c. e pertanto del criterio interpretativo che deve prevalere, quando riveli con chiarezza e univocità la volontà comune delle parti, sicchè non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti (Cass. 28 agosto 2007, n. 18180; Cass. 21 agosto 2013, n. 19357); ed esso richiede, ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, che il giudice, anche quando il significato letterale del contratto sia apparentemente chiaro, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, verifichi se quest’ultimo sia coerente con la causa del contratto, con le dichiarate intenzioni delle parti e con la condotta delle stesse (Cass. 9 dicembre 2014, n. 25840; Cass. 10 maggio 2016, n. 9380): come appunto ha fatto la Corte territoriale;

4.1. l’interpretazione del testo dell’accordo è poi assolutamente plausibile, avendo la corte fiorentina in particolare valorizzato (specialmente al quart’ultimo capoverso di pg. 6 della sentenza), a fondamento della concorrente condizione (con la vendita della controllata N. s.p.a. a società esterna al gruppo prima dell’anno 2013, in assenza di offerta al dirigente di un posto equivalente all’interno del gruppo) di cessazione del rapporto di lavoro con la medesima N. s.p.a., entro la medesima data della vendita, il termine “incentivo all’esodo” (in effetti ricorrente nelle ipotesi agevolate di risoluzione del rapporto di lavoro: Cass. 24 luglio 2013, n. 17986; Cass. 26 febbraio 2019, n. 5545): e ciò ha fatto, per le ragioni richiamate, con una congrua argomentazione;

4.2. la censura si risolve allora nella contestazione del risultato interpretativo in sè (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891), esprimendo la mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente a quella della Corte, pertanto insindacabile in sede di legittimità (Cass. 10 maggio 2018, n. 11254);

5. per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato, con la statuizione sulle spese secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA