Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5235 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. I, 21/02/2019, (ud. 12/10/2018, dep. 21/02/2019), n.5235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23075/2013 proposto da:

Island Refinancing S.r.l., in persona dell’amministratore unico,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Michele Mercati, 51, presso

lo studio dell’avvocato Marotta Nicola, rappresentata e difesa

dall’avvocato Pavone Simona, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Società Cooperativa Con.Agri. a r.l. in Liquidazone coatta

amministrativa, in persona del legale rappres. p.t., elettivamente

domiciliata in Roma, Via Po, 22, c/o Centro Nazionale Sportivo

“Libertas”, rappresentata e difesa dall’avv. Baldacchino Antonio,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SCIACCA, depositata il 13/9/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2018 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il giudice delegato del Tribunale di Sciacca dichiarò inammissibile la domanda proposta, L. Fall., ex art. 101, dalla Island Refinancing s.r.l.- quale mandataria della Prelios Credit Servicing s.p.a. – per l’insinuazione tardiva nel passivo della Con.Agri. cooperativa a r.l., in l.c.a., della somma di Euro 500.000,00 in privilegio, sulla base di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania.

Al riguardo, il giudice delegato rilevò che il credito era già stato esaminato dal commissario liquidatore ed ammesso in chirografo e che, pertanto, il credito fatto valere avrebbe potuto essere solo oggetto dell’opposizione allo stato passivo.

La Island Refinancing s.r.l. ha proposto opposizione allo stato passivo deducendo l’erroneità del decreto impugnato sul rilievo per cui il credito azionato non era stato fatto valere con la domanda d’ammissione al passivo, non avendo peraltro ricevuto comunicazione circa il deposito dello stato passivo.

Si è costituito il commissario liquidatore della Con.Agri. coop. a r.l. Con decreto del 13.9.13 il Tribunale ha respinto l’opposizione argomentando che l’opponente non aveva dimostrato che il credito fatto valere non era stato oggetto di domanda d’ammissione tempestiva, avendo omesso di depositare il progetto dello stato passivo onde consentire al collegio di verificare la dedotta novità della domanda tardiva; ciò pur considerando l’ipotesi della mancata comunicazione dello stato passivo in quanto ciò non autorizzerebbe, per legge, la proposizione di una insinuazione tardiva del medesimo credito. Il Tribunale, tuttavia, ha soggiunto che la ricorrente era a conoscenza dell’avvenuto deposito dello stato passivo, dato che essa stessa aveva qualificato la propria domanda come insinuazione appunto “tardiva”.

La Island Refinanging s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste la procedura di liquidazione coatta amministrativa con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 98,101,207 e 209, nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo. Al riguardo, la ricorrente sostiene che nel caso – come quello in esame in cui non vi sia stata domanda di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa da parte del creditore, questi, ove il suo credito sia stato ammesso d’ufficio dal Commissario senza il riconoscimento del privilegio, non sia onerato dell’opposizione ai sensi della L. Fall., art. 98, ma possa proporre domanda di insinuazione tardiva ai sensi della L. Fall., art. 101.

In particolare, la ricorrente assume che nella procedura di liquidazione coatta amministrativa – a differenza che in quella fallimentare – il creditore non ha l’onere di presentare la domanda d’ammissione ma la sola facoltà di partecipare al procedimento di accertamento del passivo, sicchè il creditore non ha neppure l’onere di proporre opposizione nei casi in cui il suo credito non sia stato, anche in parte, escluso dal passivo.

Con il secondo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., la nullità del decreto impugnato, nonchè l’omessa, insufficiente motivazione circa fatto decisivo e controverso, avendo il collegio pronunciato su un’eccezione non sollevata dalla controparte, laddove ha ritenuto onere della società proporre comunque l’opposizione, pur essendo a conoscenza dell’esecutività dello stato passivo.

Il primo motivo è infondato, anche se la motivazione in diritto del decreto impugnato va rettificata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

L’onere dell’opposizione L. Fall., ex art. 98 e l’effetto preclusivo conseguente alla mancata proposizione della stessa sono collegati non già alla domanda di ammissione al passivo del credito in questione, bensì al provvedimento assunto in proposito dal commissario: che ove sia insoddisfacente per il creditore deve essere opposto nelle forme e nel termine di cui all’art. 98, cit., sotto pena di preclusione di qualsiasi futura contestazione.

Nè giova alla ricorrente richiamare la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 15102/2001), la quale ha bensì affermato l’ammissibilità dell’insinuazione tardiva del credito che non sia stato oggetto di domanda di ammissione nella fase amministrativa di formazione dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa, ma esclusivamente nel caso in cui il Commissario non abbia provveduto in ordine al medesimo credito (cfr. anche, con riferimento al silenzio del commissario, Cass. n. 25301/2013 e n. 6060/2015, quest’ultima resa a Sezioni Unite), non certo nel caso – come quello che ci occupa – in cui il Commissario abbia assunto, d’ufficio, sul credito in questione un provvedimento non soddisfacente o non pienamente soddisfacente per il creditore.

Al riguardo, va osservato che nella liquidazione coatta amministrativa, la cui prima fase ha natura amministrativa e non giurisdizionale, le operazione di verifica dei crediti sono affidate al Commissario liquidatore, organo estraneo alla giurisdizione, e prescindono dalla domanda di parte e dal suo contenuto; in tale procedimento l’iniziativa del creditore si inserisce in via eventuale e con ruolo solo collaborativo e non è, perciò, decisiva. Ne discende, quale logico corollario, che il Commissario può fare a meno della domanda del creditore ma è tenuto ad ammettere il suo credito sola sulla base delle risultanze contabili dell’impresa.

Ne consegue l’irrilevanza della doglianza espressa dal ricorrente secondo cui il commissario non avrebbe dimostrato la presentazione della domanda d’insinuazione tempestiva per il medesimo credito, nonchè della comunicazione, o meno, del decreto di definitività dello stato passivo.

Il secondo motivo è inammissibile perchè riguarda un’affermazione -quella che il ricorrente era a conoscenza dell’esecutività dello stato passivo – fatta dal Tribunale ad abundantiam, essendo ben chiarito nel decreto impugnato che in ogni caso l’ammissibilità dell’opposizione ex art. 98, non rende ammissibile l’insinuazione tardiva per il medesimo credito.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 8200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione per il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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