Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5235 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5235 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 1573-2017 proposto da:
CAVAGNOLI LUIGI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ugo Ojetti
114, presso lo studio dell’avvocato Francesco Antonio Caputo,
rappresentato e difeso dall’avvocato Gregorio Barba;
– ricorrente contro
CAVAGNOLI FRANCESCO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1578/2015 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 09/12/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/12/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Data pubblicazione: 06/03/2018

Rilevato che:
– Cavagnoli Luigi ha proposto quattro motivi di ricorso per la
cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte
territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che, in

Francesco, ebbe a dichiarare che nessun diritto di proprietà o altro
diritto reale vantava il Cavagnoli sulla porzione di mq. 20.20 annessa
al locale magazzino sito in Paola corso Roma n. 40, in origine facente
parte del limitrofo immobile sito al civico 30 della medesima via;

Cavagnoli Francesco, ritualmente intimato quale erede di

Cilento Francesco (deceduto in corso di causa), non ha svolto attività
difensiva;
– la parte ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che:
– i primi due motivi (proposti ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod.
proc. civ. per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato il
contratto stipulato tra le parti il 16/01/1994 e per essere incorsa in
travisamento della prova) sono inammissibili risolvendosi in censure
di merito relative alla interpretazione del contratto, la quale, per
pacifica giurisprudenza di questa Corte, costituisce un tipico
accertamento di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in
sede di legittimità, quando – come nella specie – non risultano violati
i canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 e segg.
cod. civ. e la motivazione della sentenza impugnata (che ha spiegato
che, al momento della vendita, il locale aveva le dimensioni attuali,
essendo stato ridotto, a vantaggio dell’adiacente locale, molti anni
prima dal venditore e che la volontà della parti fu quella di trasferire
l’immobile nella consistenza attuale) è esente da errori logici e

2

accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti da Cilento

giuridici (cfr., ex multis, Cass., Sez. L, n. 17168 del 2012; Sez. 2, n.
13242 del 2010).

il terzo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc.

civ., per avere la Corte territoriale omesso di riportare nel dispositivo
della sentenza la sta tuizione di rigetto dell’appello incidentale
proposto dall’attore relativamente alle spese del giudizio di primo

al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello, senza
considerare la soccombenza reciproca tra le parti) è inammissibile,
irrilevante essendo l’omissione nel dispositivo della statuizione di
rigetto dell’appello incidentale (dal momento che la motivazione
completa il dispositivo), mentre la censura relativa alla condanna
all’integrale pagamento delle spese si risolve in una doglianza di
merito, essendo evidentemente implicito un giudizio di prevalenza
della soccombenza dell’appellante principale (che aveva impugnato le
statuizioni di merito) rispetto a quella dell’appellante incidentale (che
si era doluto soltanto della regolazione delle spese del giudizio di
primo grado);
– il quarto motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ., per avere la Corte territoriale condannato Cava gnoli Luigi alla
rifusione delle spese del giudizio di appello, piuttosto che disporre la
compensazione delle stesse) è inammissibile in quanto la valutazione
dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite
esula al sindacato della Corte suprema, rientrando nel potere
discrezionale del giudice di merito (Cass., Sez. 5, n. 15317 del
19/06/2013);
– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi
rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli
stessi;
– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

– 3-

grado e per avere inoltre la stessa Corte condannato Cava gnoli Luigi

-

nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata

svolto attività difensiva;
– ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.
n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato;
P. Q. M.
1-

quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile, addì 21 dicembre 2017.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma

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