Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5235 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/03/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7921-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa n. 175,

presso la Direzione Affari Legali di Roma di Poste Italiane,

rappresentata e difesa dall’Avv. Ursino Anna Maria per procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.F., elettivamente domiciliato in Roma viale delle

Milizie n. 38, presso lo studio dell’Avv. Galleano Sergio, che lo

rappresenta e difende per procura rilasciata a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 243/06 della Corte d’appello di Torino,

depositata in data 2.03.06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20.1.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

uditi l’Avv. Ursino;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso al giudice del lavoro di Alessandria, B. F. chiedeva che fosse dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. nel periodo 5.6 – 30.9.98 per espletamento dei servizio in ragione delle assenze per ferie nel periodo giugno-settembre, ex art. 8 del CCNL 26.11.94.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello dal ricorrente, la Corte d’appello di Torino con sentenza depositata il 3.03.06 accoglieva l’impugnazione e, dichiarata la nullità del termine, condannava la società convenuta a riammettere in servizio la dipendente ed a risarcire il danno.

Ferma restando la legittimità del termine ove il contratto sia stipulato per il periodo (giugno-settembre) previsto dalla norma collettiva, secondo il giudice di merito. Poste Italiane avrebbe dovuto in ogni caso dare prova che presso l’ufficio cui era stato addetto il B. si erano verificate assenze a seguito del godimento delle ferie da parte di personale a tempo indeterminato nominativamente individuato.

3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane s.p.a. proponeva ricorso per cassazione, cui B. rispondeva con controricorso..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. La soc. Poste Italiane propone due motivi di ricorso che possono essere sintetizzati come segue.

4.1.- violazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 1362 e segg. c.c. sotto un duplice profilo: in quanto detto art. 23 non ha posto alcun vincolo oggettivo alle causali di fonte collettiva e, in particolare, non impone che la situazione di fatto elevata pattiziamente a fattispecie legittimante l’apposizione del termine debba essere necessariamente correlata con una temporanea assenza dal lavoro di altro personale (primo motivo).

4.2.- omesso esame ex art. 360, n. 4 dell’eccezione, proposta in primo grado e ribadita in appello, dell’avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso, costituendo il lasso di tempo trascorso (tra la cessazione e l’offerta della prestazione) indice di disinteresse a sostenere la nullità del termine, di modo che il giudice avrebbe dovuto affermare che l’inerzia costituisce comportamento idoneo a rappresentare la carenza di interesse al ripristino del rapporto (secondo motivo).

5.- Il primo motivo (sub 4.1) è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte (Cass. 2.3.07 n. 4933), decidendo su una fattispecie inerente l’ipotesi di assunzione a tempo determinato prevista dall’art. 8, comma 2, del c.c.n.l. 26.11.94 dei lavoratori postali “per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno/settembre” ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la sussistenza dell’obbligo di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito avendo ritenuto la sussistenza di una violazione di norme di diritto e di un vizio di interpretazione della normativa collettiva.

Infatti, l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva è del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie prevista dalla L. n. 230 del 1962, in considerazione del principio (Cass. S.u., 2.3.06 n. 4588) che l’art. 23 della 1. 28.2.87 n. 56 – che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare, oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro – configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati. Questi ultimi, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere “oggettivo” ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, consentendo (vuoi in funzione di promozione dell’occupazione o anche di tutela delle fasce deboli di lavoratori) l’assunzione di speciali categorie di lavoratori, costituendo anche in questo caso l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro diritti.

L’art. 8, comma 2, del c.c.n.l. 26.11.94, per il quale “l’Ente potrà valersi delle prestazioni di personale con contratto a termine …

anche nei seguenti casi: necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre …”, usando una formula diversa da quella della L. n. 230 del 1962 testimonia che le parti stipulanti considerano questa ipotesi di assunzione a termine, in ragione dell’uso dell’espressione in concomitanza, sempre sussistente nel periodo stabilito (giugno- settembre). Altre decisioni (cfr. Cass. 6.12.05 n. 26678) hanno, inoltre, confermato le decisioni di merito che, decidendo sulla stessa fattispecie, avevano ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e avevano interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dalla assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

1.- Non essendosi il giudice di appello uniformato a questo principio, il ricorso deve essere accolto e, assorbito il secondo motivo, la sentenza deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, pronunziando nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c, deve rigettarsi la domanda.

Quanto alle spese, per il primo e secondo grado deve disporsi la compensazione in ragione della non univocità della giurisprudenza dell’epoca, mentre per il giudizio di legittimità deve applicarsi il principio della soccombenza.

PQM

La Corte così provvede:

a) accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, provvedendo nel merito, rigetta la domanda;

b) compensa tra le parti le spese del giudizio di primo e secondo grado e condanna B.F. alle spese del giudizio di legittimità nella misura di Euro 30,00 per esborsi e di Euro 2.500 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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