Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5234 del 28/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.28/02/2017), n. 5234
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24400/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DEI LO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
ELETTRONICA DI C.A. SAS, C.F. (OMISSIS), in persona del
suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 42, presso lo studio GNOSIS FORENSE,
rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE DI FIORE, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2747/01/2015,emessa il 23/02/2015 della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il
20/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. si verte in tema di cartella di pagamento emessa su controllo automatizzato della dichiarazione relativa all’anno di imposta 2007, con recupero a tassazione del credito Iva maturato nell’anno 2005, come rettificato in aumento con dichiarazione integrativa del 29/10/2008 – considerata omessa perchè tardiva – e portato in detrazione nelle annualità successive;
2. i giudici d’appello hanno ritenuto legittimo il credito esposto dal contribuente “nella dichiarazione considerata omessa”, avendo egli fornito la prova documentale della “effettiva esistenza del contestato credito IVA”;
3. l’amministrazione ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28, comma 3 e art. 30, comma 2 (assumendo che in caso di omessa dichiarazione il credito Iva può essere chiesto a rimborso, non portato in detrazione) nonchè del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis (assumendo che la dichiarazione integrativa debba intervenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2006);
4. all’esito della Camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
5. il ricorso è manifestamente infondato, poichè, ferma restando l’ammissibilità, in simili fattispecie, del controllo automatizzato (Cass. Sez U. n. 17758/16), la dedotta tardività della dichiarazione integrativa, ritenuta equivalente ad omessa dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 6, deve ritenersi irrilevante alla luce del recente arresto nomofilattico in terna di emendabilità della dichiarazione (Cass. sez. U. n. 13378/16), essendo sufficiente l’accertamento della esistenza e consistenza del credito IVA in contestazione (Cass. Sez. U. n. 17757/16), che i giudici regionali hanno ritenuto debitamente provato;
7. la rilevanza dei recenti interventi nomofilattici giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti;
8. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass. S.U. sent. n. 9338/14; conf. Cass. sez. ord. n. 1778/16 e Cass. 6-T, ord. n. 18893/16).
PQM
Rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017