Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5234 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. I, 21/02/2019, (ud. 12/10/2018, dep. 21/02/2019), n.5234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18079/2013 proposto da:

N.A., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria Centrale

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv.

Vitale Maria Rosa;

– ricorrente –

contro

N.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via G.

Ferrari, 35, presso lo Studio Legale Associato dell’avvocato Marzi,

rappresentato e difeso dall’avvocato Marino Alberto;

– controricorrente –

Curatela Fallimento Ditta O.N. S.n.c., N.M.,

N.O.M., N.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1005/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 17/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2018 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 20.7.12 il Tribunale di Palermo, su ricorso di N.M. quale socio della O.N. s.n.c., dichiarò il fallimento di tale società e dei soci illimitatamente responsabili, quali lo stesso N.M., N.O.M. e del socio di fatto N.A., figlio di O.M..

Il Tribunale, preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società per la mancata produzione, da parte del ricorrente, della documentazione contabile e fiscale dell’impresa, L. Fall., ex art. 14, rilevò l’avvenuto superamento dei parametri dimensionali e d’indebitamento, accertando lo stato d’insolvenza della società e la qualità di socio di fatto di N.A..

N.O.M. propose reclamo; si costituirono N.M. e la procedura fallimentare; avverso la sentenza propose reclamo anche N.A..

Con sentenza emessa il 17.6.2013, la Corte d’appello di Palermo ha rigettato entrambi i reclami, argomentando l’infondatezza sia dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso per inosservanza della L. Fall., art. 14, sollevata da entrambi i reclamanti, sia dei motivi afferenti ai presupposti della dichiarazione di fallimento della società. Circa il reclamo di N.A., la Corte d’appello ha motivato sulla sussistenza di plurimi indizi rivelatori della qualità di socio di fatto del reclamante, unitariamente considerati è valutati: le risultanze del p.v.a della Guardia di finanza del 14.11.07 da cui si evincono i vari pagamenti effettuati a favore dei fornitori della società fallita con assegni tratti dal suo conto corrente, dal (OMISSIS), per la somma complessiva di Euro 150.000,00; ingenti versamenti sul suo conto non giustificati, nonchè diversi finanziamenti a favore della stessa società per rilevanti importi per complessivi Euro 1.200.000,00 circa, non riferibili all’affectio familiaris consideratane l’onerosità; l’azione monitoria intrapresa per il recupero delle stesse somme finanziate; il conferimento al N. da parte del padre, quale legale rappresentante della società, di una procura speciale che attribuiva ampi poteri amministrativi.

N.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

Resiste N.M. con controricorso. Non si sono costituite le altre parti intimate cui il ricorso è stato regolarmente notificato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 15, nonchè omessa motivazione, lamentando che la Corte d’appello abbia disatteso l’eccezione di nullità della sentenza dichiarativa del fallimento non essendosi il procedimento di primo grado svolto davanti al collegio, bensì davanti a un suo componente non delegato dal collegio stesso ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 6.

Il motivo è inammissibile in quanto relativo a questione nuova non posta in sede di reclamo ove fu sollevata la diversa questione della regolare costituzione del Tribunale.

Con il secondo motivo è denunziata

violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 14, avendo la Corte d’appello errato nel negare l’inammissibilità o improcedibilità dell’istanza di fallimento non accompagnata dal deposito delle scritture contabili considerando che, anche se tale sanzione non è prevista espressamente dalla legge, la sua sussistenza va ricavata in base all’interpretazione costituzionalmente orientata della predetta disposizione normativa, verificandosi altrimenti la violazione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost..

Il motivo è infondato. La legge non prevede alcuna sanzione processuale per l’omesso deposito della documentazione ai sensi della L. Fall., art. 14. Nè l’invocata sanzione potrebbe essere desunta dall’interpretazione costituzionalmente orientata suggerita dal ricorrente. In difetto di scritture contabili, infatti, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione del fallimento può essere desunta da altri mezzi di prova, nel contraddittorio tra le parti e dunque nel rispetto del diritto di difesa anche del socio occulto, il quale ha la possibilità di contestare in giudizio le prove addotte da controparte e produrre a sua volta prove a sostegno delle sue difese.

Al riguardo, va evidenziato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva: quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione (Cass., ord. n. 23437/17; n. 5215/18), sicchè non sussiste, neppure, manifestamente, violazione dell’art. 24 Cost..

Con il terzo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 147, comma 4, avendo il Tribunale dichiarato il fallimento del ricorrente su istanza di soggetto non legittimato, in quanto il predetto art. 147, richiede che l’estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili possa avvenire in separato procedimento, successivo al fallimento della società, essendo altresì da escludere la legittimità della dichiarazione fallimentare d’ufficio da parte del Tribunale.

Il motivo è infondato. La L. Fall., art. 147, comma 4, disciplina la dichiarazione di fallimento in estensione con riferimento al caso in cui la scoperta del socio occulto sia successiva alla dichiarazione di fallimento della società; si spiega perciò la previsione della legittimazione attiva del socio “fallito”. Ciò non toglie, tuttavia, che la dichiarazione di fallimento del socio occulto possa essere richiesta, anche con l’istanza di fallimento riguardante la società e i suoi soci illimitatamente responsabili palesi, secondo la regola generale, allorchè l’istante sia in possesso di elementi che svelino la presenza dell’ulteriore socio: l’opposta soluzione, invero, contrasterebbe con evidenti esigenze di economicità e sollecitudine della procedura volta alla dichiarazione del fallimento, che è anzi caratterizzata da speciale attenzione a tale profilo.

Invero, laddove la qualità di socio di fatto venga accertata già nel corso del procedimento prefallimentare, è comunque possibile procedere alla dichiarazione di fallimento dei soci non risultanti dall’atto costitutivo (o da altro atto scritto comprovante l’acquisto della loro partecipazione), senza necessità che venga presentata un’apposita istanza di estensione ai sensi della L. Fall., art. 147, comma 4 (Cass., ord. n. 22594/15; n. 11079/04).

Pertanto, nel caso concreto, il ricorso di N.M. per dichiarazione di fallimento nei confronti di N.A. era ammissibile e del tutto compatibile con il ricorso nei confronti della società il cui fallimento è stato esteso al socio di fatto.

Con il quarto motivo è denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700, c.c., avendo la Corte d’appello attribuito valore di prova privilegiata al verbale redatto dalla Guardia di Finanza, che aveva accertato il pagamento di debiti sociali da parte del socio occulto. In particolare, il ricorrente contesta l’affermazione del giudice d’appello circa il valore di prova privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., di quel verbale, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui tale valore spetta alle sole affermazioni di fatti compiuti dai verbalizzanti o avvenuti in loro presenza, e non anche alle valutazioni operate dai verbalizzanti stessi (nella specie era stata contestata la deduzione che i pagamenti eseguiti dal socio occulto in favore di creditori della società corrispondessero al pagamento di debiti di quest’ultima, mentre essi integravano, secondo il reclamante, il pagamento di debiti propri).

Il motivo è inammissibile in quanto la Corte d’appello non ha affermato nulla di diverso dai principi sopra richiamati, poichè la fede privilegiata è da essa riferita evidentemente ai fatti, non alle valutazioni operate dai verbalizzanti, valutazioni che la stessa Corte territoriale ha confermato all’esito di una verifica critica del valore inferenziale delle circostanze di fatto accertate direttamente dai verbalizzanti.

Nella fattispecie, gli accertamenti hanno riguardato i numerosi pagamenti eseguiti da N.A. ai fornitori della società fallita e i finanziamenti a favore della stessa società; al riguardo, il ricorrente ha precisato (pag. 24 del ricorso) di non aver sostenuto la falsità degli accertamenti della Guardia di Finanza ma di aver inteso contestare gli effettivi destinatari dei pagamenti riscontrati. Tuttavia, tali accertamenti costituiscono prova privilegiata in ordine all’effettiva esecuzione dei pagamenti e dei destinatari (identificati dalla polizia tributaria). Va al riguardo rilevato che il ricorrente si è limitato a eccepire di aver pagato propri creditori, per causali diverse dalle obbligazioni assunte dalla società, pur affermando che essi erano anche creditori sociali, ma senza allegare elementi a sostegno della difesa, come puntualmente rilevato dalla Corte territoriale.

Inoltre, la parte del motivo concernente il disconoscimento del processo verbale d’accertamento e dei relativi documenti, per non essere conformi agli originali, è inammissibile poichè non è stato indicata la fase processuale in cui avvenne tale disconoscimento.

Con il quinto motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 2697,2727 e 2729 c.c., contestandosi la valutazione degli indizi in base ai quali è stata affermata la partecipazione del ricorrente alla società.

Al riguardo, il ricorrente si duole: che il suddetto processo verbale d’accertamento non è mai stato notificato allo stesso ricorrente; che i relativi allegati non sono stati acquisiti al procedimento; che il valore presuntivo attribuito ai fatti accertati nel verbale d’accertamento non comportava – come nel processo tributario – l’inversione dell’onere della prova circa gli elementi dimostrativi della qualità di socio di fatto; che non erano stati esaminati i documenti sottostanti i conti correnti (fatture, assegni, etc.); che dallo stesso verbale non si evinceva la prova dei pagamenti ai fornitori della società e della mancata giustificazione delle somme affluite sul conto corrente del ricorrente; che la Corte d’appello non aveva valutato l’esito favorevole del contenzioso tributario promosso da N.M.; che la procura conferita a N.A., tredici anni prima dei contestati finanziamenti alla società poi fallita, non era espressiva di partecipazione sociale, essendo peraltro riferita alla qualità di dipendente-quadro e non a quella di socio.; che il ricorrente aveva presenziato, quale delegato dalla società, solo ad alcuni accessi della Guardia di Finanza cui era stato comunque presente anche il padre del ricorrente, O.M.; che le somme prestate alla società non costituivano apporti finanziari costanti, ma investimenti di favore al padre (legale rappresentante della società) quali espressione di solidarietà familiare.

Il motivo è inammissibile in quanto sotto l’apparente denuncia di violazione di norme di diritto si cela la richiesta di un riesame del merito dell’accertamento dei fatti (essendo la valutazione degli indizi compito esclusivo del giudice di merito), peraltro denunciando il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione non più attuale, ratione temporis, considerato che la sentenza impugnata è successiva all’entrata in vigore dell’ultima modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che ha circoscritto il vizio di motivazione al solo “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Con il sesto motivo (erroneamente recante il n. 9) è dedotta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in merito al rigetto delle istanze istruttorie formulate dall’attuale ricorrente.

Il motivo è inammissibile per la medesima ragione esposta nel disattendere il quinto motivo, ossia per la nuova configurazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile nella specie ratione temporis, cui la censura del ricorrente non si adegua.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 5200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per il rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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