Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5234 del 06/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5234 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 1381-2017 proposto da:
TERRACCIANO VINCENZO, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Germano Sommeiller 11, presso lo studio dell’avvocato Maria Teresa
Perrella, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
Alessandro Vincenzo Frittelli;
– ricorrente contro
RAUCO STEFANO, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale
Marcellino Champagnat 30, presso lo studio dell’avvocato Daniela
Carnevali, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3495/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 31/05/2016;

Data pubblicazione: 06/03/2018

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/12/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Rilevato che:
– Terracciano Vincenzo ha proposto due motivi di ricorso per la

territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che ebbe a
rigettare l’opposizione dal medesimo proposta avverso il decreto
ingiuntivo notificatogli ad istanza di Rauco Stefano, con il quale
quest’ultimo – chiedendo la corresponsione del compenso spettantegli
per l’attività di consulenza svolta quale commercialista – gli intimò il
pagamento della somma di euro 2.973,77;
– Rauco Stefano ha resistito con controricorso;
– la parte ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che:
– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente,
sulla base della parcella, la prova della prestazione eseguita dal
Rauco in favore del ricorrente) è manifestamente infondato, in quanto
la Corte territoriale ha spiegato, con motivazione esente da vizi logici
e giuridici, che la prova dell’attività professionale svolta e del relativo
credito dell’attore emerge (non dalla parcella, ma) dai documenti
prodotti dal Rauco, che comprendono anche l’attività contenziosa
eseguita per conto del cliente;
– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ. per avere la Corte territoriale ritenuto che le prestazioni
professionali fossero state eseguita dal Rauco personalmente e non
dalla Trust Consulting s.n.c.) è inammissibile, risolvendosi in una
censura in fatto sulla valutazione delle prove;
– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi
-2-

cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte

rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli
stessi;
– il ricorso va, pertanto, dichiarato rigettato, con conseguente
condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento
delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato;
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in
favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento) per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli
esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile, addì 21 dicembre 2017.

– ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA