Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5233 del 28/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.28/02/2017), n. 5233
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22173/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
PATI AUTO SRL, C.F. (OMISSIS), in persona del suo legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour
presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa
dall’avvocato PAOLA RUGGIERI-FAZZI, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 410/24/2015 emessa il 03/02/2015, della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BARI, SEZIONE DISTACCATA di
LECCE, depositata il 25/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. oggetto del contendere è una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione relativa all’anno di imposta 2006, con recupero a tassazione del credito Iva maturato nell’anno 2005, in cui la dichiarazione Iva risultava omessa;
2. i giudici d’appello hanno ritenuto che il contribuente abbia “fornito tutte le indicazioni, sostenute da documentazione, idonee a dimostrare la ricostruzione del credito richiesto ed il diritto ad ottenerlo”;
3. l’amministrazione ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 28, 30, 54-bis e 55, sostenendo che il contribuente perde il diritto alla detrazione del credito Iva (fermo il diritto al rimborso) laddove ometta la dichiarazione annuale, quand’anche abbia computato le detrazioni per i mesi di competenza;
4. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
5. il ricorso è manifestamente infondato, avendo le sezioni Unite di questa Corte di recente chiarito che “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili” (Cass. Sez. U. 08/09/2016, n. 17757).
6. la rilevanza del recente intervento nomofilattico giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti;
7. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass. S.U. sent. n. 9338/14; conf. Cass. sez. ord. n. 1778/16 e Cass. 6-T, ord. n. 18893/16).
PQM
Rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017