Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5233 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5233 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 928-2017 proposto da:
GANDINI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Panama 86, presso lo studio dell’avvocato Francesco Petillo, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Marcella Lazzari;
– ricorrente contro
IMMOBILIARE AURORA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Pacuvio 34, presso lo studio dell’avvocato Guido Romanelli, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Alberto Luppi;
– controricorrente avverso la sentenza n. 526/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 06/06/2016;

Data pubblicazione: 06/03/2018

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/12/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
Rilevato che:
– Gandini Alessandro ha proposto due motivi di ricorso per la
cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte
territoriale, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettò la

Immobiliare Aurora s.r.l. alla eliminazione dei gravi difetti di
costruzione che presentava l’immobile vendutogli o, in alternativa, al
pagamento delle somme necessarie all’eliminazione dei denunciati
difetti

,

– la Immobiliare Aurora s.r.I., in liquidazione, ha resistito con
controricorso;
– il ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che:
– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 nn. 4 e 5 cod.
proc. civ., per avere i giudici di merito omesso di pronunziare sulla
domanda di danni relativa al rivestimento esterno del fabbricato,
erroneamente ritenendo che tale difetto di costruzione non fosse
stato mai denunciato) è manifestamente fondato, in quanto, con la
domanda introduttiva, l’attore aveva lamentato tracce di umidità nel
proprio immobile e chiesto la condanna della convenuta alla
eliminazione dei difetti di costruzione o al pagamento delle somme
necessarie per eliminare tali difetti, dovendosi in tale domanda
ritenersi compresa la richiesta di eliminazione della causa delle
infiltrazioni come individuata dal C.T.U. (mancata installazione di rete
di protezione e armatura nel rivestimento esterno), causa peraltro
altrimenti non accertabile se non mediante apposite verifiche tecniche
(cfr. Cass., Sez. 3, n. 6155 del 13/03/2009);

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domanda del medesimo volta ad ottenere la condanna della società

- il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc.
dv., per avere la Corte territoriale, con riferimento agli altri vizi
denunciati dall’attore, erroneamente inteso il concetto di “gravi
difetti” di cui all’art. 1669 cod. civ.) è manifestamente infondato, in
quanto i giudici di appello si sono conformati al principio dettato da
questa Corte secondo cui «I gravi difetti che, ai sensi dell’art. 1669

del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle
alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene
nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in
relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua
intrinseca natura»

(ex plurimis,

Cass., Sez. 2, n. 19868 del

15/09/2009), mentre l’accertamento in concreto circa la idoneità dei
difetti riscontrati ad integrare i “gravi difetti” di cui all’art. 1669 cod.
civ. costituisce accertamento di merito sottratto al sindacato di
legittimità (Cass., Sez. 2, n. 12231 del 19/08/2002);
– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi
rispetto al secondo motivo di ricorso;
– va, pertanto, accolto il primo motivo e rigettato il secondo, con
conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione alla
censura accolta;
– il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del
presente giudizio di legittimità;
P. Q. M.
accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza
impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le
spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello
di Brescia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile, addì 21 dicembre 2017.
Il
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e

cod. civ., fanno sorgere la responsabilità dell’appaltatore nei confronti

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