Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5233 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/03/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa n. 175,

presso la propria Direzione degli Affari legali, rappresentata e

difesa dall’Avv. Ursino Anna Maria per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.T., elettivamente domiciliata in Roma, viale Glorioso n,

13, presso lo studio dell’Avv. Bussa Livio, che assieme agli Avv.

Nino Raffone ed Alida Vitale li rappresenta e difende per procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè

sul ricorso 9293/2007 proposto da:

M.T., come sopra rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 186/2006 della Corte d’appello di Torino,

depositata il 22.2.2006 R.G. 1799/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20.1.2011 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

uditi gli Avvocati Ursino e Bussa;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’assorbimento dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Torino, M.T., premesso di essere stata assunta alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. con vari contratti a tempo determinato, chiedeva che venisse dichiarata la nullità del termine e fosse dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2.- Accolta la domanda con riferimento al secondo contratto, proponeva appello in via principale Poste Italiane ed in via incidentale M.. La Corte d’appello di Torino con sentenza pubblicata il 22.02.06 accoglieva l’impugnazione incidentale e dichiarava assorbito il principale.

Osservava il giudice di appello che con il primo contratto M. era stata assunta alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per il periodo 4.12.98-30.1.99, ex art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94 (come integrato dall’accordo sindacale 25.9.97), per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”. Rilevava, inoltre, che, pur nel sistema creato dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo sindacale 25.9.97, Poste Italiane avrebbe comunque dovuto dar prova delle particolari esigenze, diverse dalla mera attuazione del processo di ristrutturazione, precisandone la natura e la collocazione spazio-temporale, in modo da consentire la verifica della rispondenza dell’assunzione alle esigenze in questione;

confermava, pertanto, la nullità dell’apposizione del termine.

Dichiarava, pertanto, la nullità del termine e la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato dal 4.12.98, lasciando fermi gli altri capi della sentenza di primo grado.

3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui M. rispondeva con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- Preliminarmente i due ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Tanto premesso, il ricorso principale deve essere rigettato, anche se con motivazione diversa da quella adottata dal giudice di merito.

5.- Con unico articolato motivo Poste Italiane s.p.a. deduce violazione della L. n. 230 del 1962, della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e degli artt. 1362 e segg. c.c., nonchè carenza di motivazione, sostenendo che la sentenza si fonderebbe sull’erronea convinzione che detto art. 23 non consentirebbe all’autonomia collettiva di costruire fattispecie legittimanti le assunzioni a termine collegate a situazioni tipicamente aziendali, non direttamente collegate ad occasioni precarie di lavoro.

6.- Con il ricorso incidentale M., seppure in via condizionata, lamenta che il giudice di appello non ha preso in esame la diversa ed assorbente questione se la clausola contenente il termine potesse essere apposta ai contratti destinati a far fronte ad “esigenze eccezionali ecc. ….” stipulati dopo il 30.4.98.

7.- Premesso in fatto che il contratto a termine di cui si discute risulta stipulato ex art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94, come integrato dall’accordo 26.9.97, per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione ecc”, a detto motivo può rispondersi come segue.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, conv. dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588).

Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.9.97, la giurisprudenza ritiene corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31.1.98 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30.4.98), della situazione di fatto integrante le esigente eccezionali menzionate dal detto accordo integrativo. Consegue che per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo e che l’esistenza di dette esigenze costituisse presupposto essenziale della pattuizione negoziale; da ciò deriva che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo.

In altre parole, dato che le parti collettive avevano raggiunto originariamente un’intesa priva di termine ed avevano successivamente stipulato accordi attuativi che avevano posto un limite temporale alla possibilità di procedere con assunzioni a termine, fissato inizialmente al 31.1.98 e successivamente al 30.4.98, l’indicazione di tale causale nel contratto a termine legittima l’assunzione solo ove il contratto scada in data non successiva al 30.4.98 (v., ex plurima Cass. 23.8.06 n. 18378).

La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo 18.1.01 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato.

Ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.97 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è comunque conforme alla regala iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel d.lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12.3.04 n. 5141).

Conseguentemente, in relazione alla fattispecie in esame, i contratti scadenti (o comunque stipulati) al di fuori di detto limite sono illegittimi in quanto non rientranti nel complesso legislativo- collettivo costituito dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dalla successiva legislazione collettiva che consente la deroga alla L. n. 230 del 1962.

Considerato che nel caso di specie il contratto a termine risulta stipulato per il periodo 4.12.98-30.5.99, all’esito di questa disamina, deve affermarsi che la contrattazione collettiva non consentiva la stipulazione del contratto de qua.

8.- In conclusione, il ricorso principale è infondato e la pronunzia impugnata, seppure per le ragioni sopra esposte, diverse da quelle indicate dal giudice di merito, deve essere confermata.

Il rigetto del ricorso esime dall’esame del ricorso incidentale, che risulta assorbito.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale, condannando la ricorrente Poste Italiane s.p.a. alle spese, che liquida in Euro per esborsi ed in Euro 2.500 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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