Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5232 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 28/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.28/02/2017),  n. 5232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20864/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VALADIER 39, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SABBA,

rappresentato e difeso dall’avvocato JACOPO SEVERO BARTOLOMEI,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 252/1/2015 emessa il 20/11/2014 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di L’AQUILA, depositata il

10/03/2015;

vista la memoria difensiva del controricorrente e udita la relazione

della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. il giudizio riguarda l’impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso dell’Irap versata dal contribuente – medico di base convenzionato con il S.S.N. – negli anni di imposta 1998-2001 e 2005-2009;

2. la C.T.R. ha negato l’esistenza di un’autonoma organizzazione a fini Irap;

3. l’amministrazione ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360c.p.c., n. 3), assumendo che “la sola presenza costante.. di spese per dipendenti fa presumere la sussistenza di autonoma organizzazione”, sottolineando l’utilizzo di un secondo studio adibito a Nucleo di Cure Primarie;

4. il Collegio ha disposto l’adozione di motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. il ricorso è manifestamente infondato, avendo questa Corte chiarito che “il requisito della autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”, in modo da superare “la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”; a tal fine, ha sottolineato che il presupposto dell’autonoma organizzazione non ricorre tout court per la semplice presenza di “lavoro altrui”, dovendosi accertare in concreto se il contribuente se ne avvalga “in modo non occasionale”, ed in misura superiore “alla soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”; la Corte ha infine precisato che tale “accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato” (Cass. Sez. U. 10/05/2016, n. 9451);

6. nel caso di specie, l’accertamento in fatto del giudice d’appello (“il ricorrente esercita esclusivamente e personalmente l’attività di medico in convenzione con il S.S.N.”; dalla documentazione prodotta emerge che egli “non è dotato di alcuna organizzazione”; le attrezzature – puntualmente elencate – e le spese sostenute “sono tutte strettamente connesse all’attività svolta”; l’unica dipendente ha “mansioni di segretaria part-time”; il secondo studio “era adibito come Nucleo di cure Primarie dove veniva ampliata l’offerta assistenziale con l’aggregazione di altri medici che su base volontaria assicuravano una copertura dell’assistenza nell’arco delle 24 ore” ma “per il medico aderente, come il contribuente, non vi è alcun beneficio in termini di reddito”, quello prodotto derivando “unicamente dal lavoro personale”), oltre ad essere conforme alla valutazione della C.T.P., risulta congruamente motivato e quindi insindacabile in sede di legittimità, tanto più non essendo state sollevate censure di tipo motivazionale (cfr. Cass. Sez. Un. n. 7931/13; Cass. nn. 14233/15, 12264/14);

7. la rilevanza del recente intervento nomofilattico giustifica la integrale compensazione delle spese processuali tra le parti;

8. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass. S.U. sent. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 4, ord. n. 1778/16 e Cass. 6-T, ord. n. 18893/16).

PQM

Rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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