Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5232 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. I, 26/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 26/02/2020), n.5232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36504/2018 proposto da:

K.A., rappresentato e difeso dall’avvocato ENNIO CERIO e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento del 15.11.2018 il Tribunale di Campobasso rigettava il ricorso interposto da K.A. avverso il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, sezione di Campobasso, aveva dichiarato inammissibile l’istanza reiterata presentata dal richiedente e volta ad ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria. Il Tribunale riteneva che il K. non avesse allegato fatti nuovi relativi al Paese di provenienza, ma soltanto fatti sopravvenuti accaduti durante la sua permanenza in Italia, non rilevanti ai fini del riesame della domanda di protezione umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto K.A. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 50 bis c.p.c., perchè, avendo egli formulato soltanto istanza di protezione umanitaria, e non anche di protezione internazionale, la domanda avrebbe dovuto essere esaminata e decisa nelle forme di cui agli artt. 702-bis c.p.c. e segg. e quindi dal Tribunale in composizione monocratica, e non invece dal Tribunale in composizione collegiale.

La censura è fondata.

Va premesso che in caso di domanda di riconoscimento della sola protezione umanitaria “… la competenza per materia appartiene alla sezione specializzata del Tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario ex artt. 281-bis c.p.c. e segg., o, ricorrendone i presupposti, secondo il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis c.p.c. e segg. e pronuncia sentenza o ordinanza impugnabile in appello, atteso che il rito previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, con le peculiarità che lo connotano (composizione collegiale della sezione specializzata, procedura camerale e non reclamabilità del decreto), ha un ambito di applicazione espressamente limitato alle controversie di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e a quelle relative all’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’Unità Dublino” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16458 del 19/06/2019, Rv. 654637; cfr. anche, in senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4890 del 19/02/2019, Rv. 652684, secondo la quale le disposizioni di cui al D.L. n. 113 del 2018, non si applicano alle domande già presentate alla data di entrata in vigore della novella).

Ne consegue che il Tribunale avrebbe dovuto conoscere e decidere la domanda dell’odierno ricorrente in composizione monocratica e nelle forme previste per il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702 c.p.c. e segg..

Questa Corte ha affermato il principio per cui “L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, per effetto del rinvio operato dall’art. 50 quater c.p.c., al successivo art. 161, comma 1, un’autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente convertibilità esclusiva in motivo di impugnazione. Ne deriva che rimane ferma la validità degli atti che hanno preceduto la pronuncia della sentenza nulla, e che la declaratoria di nullità non può comportare la rimessione degli atti al primo giudice ove quello dell’impugnazione sia anche giudice del merito” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 16186 del 20/06/2018, Rv. 650188; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13907 del 18/06/2014, Rv. 631509).

Nel caso di specie, il richiamato principio va coordinato con il fatto che il procedimento applicato in concreto dal giudice di merito ha di fatto privato il ricorrente di un grado di giudizio, impedendogli quindi financo la deduzione del vizio di composizione del giudice, sub specie di motivo di impugnazione, di fronte a quello che sarebbe stato il suo giudice naturale in grado di appello. Ne consegue che la censura va accolta, con restituzione della causa al Tribunale affinchè esamini la domanda del richiedente la protezione umanitaria nelle forme del rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702 c.p.c. e segg..

L’accoglimento del primo motivo del ricorso comporta l’assorbimento del secondo. Ne deriva la cassazione della decisione impugnata, nei limiti della censura accolta, con rinvio della causa al Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e in persona di diverso giudice, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, in persona di diverso giudice.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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