Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5232 del 05/03/2014


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Civile Decr. Sez. 6 Num. 5232 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

DECRETO

Ud.

sul ricorso 22395-2013 proposto da:
LANZONE CINQUE SRL 06388230960 in persona del legale
rappresentante pro tempo:Le; elettivamente domiciliatA
in ROMA,

VIA SAN NICOLA DE

studio

dell’avvocato

rappresenta

e

difende,

CESARINI

POLIZIO
giusta

10,

LICIA,
procura

presso lo
che

speciale

la
in

calce al ricorso;
– ricorrente contro

FALLIMENTO n. 87/2010 IDEA FINANZIARIA SPA IN
LIQUIDAZIONE,
BARCLAYS BANK PLC,
B2 SRL,
DETTO FACTOR SPA IN LIQUIDAZIONE;
– intimate

avverso l’ordinanza R.G. 28881/2013 del TRIBUNALE di
ROMA del 25.7.2013, depositata il 30/07/2013.

Data pubblicazione: 05/03/2014

R.g. n. 22395/13

Estinzione per rinuncia
Decreto

Ritenuto che la s.r.l. Lanzone Cinque, con ricorso del 30 settembre 2013, ha impugnato per
cassazione, nei confronti della s.r.l. B2, della PLC Barclays Bank, del Fallimento della. s.p.a. in
liquidazione Idea Finanziaria, della s.p.a. in liquidazione Detto Factor, l’ordinanza emessa tra le
stesse parti dal Tribunale di Roma in data 25-30 luglio 2013;

Considerato che deve dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391, primo comma,
secondo periodo, e quarto comma, cod. proc. civ.;
che, infatti, con atto del 5 novembre 2013, sottoscritto in pari data per integrale adesione da
tutte le predette parti intimate, e depositato in data 14 gennaio 2014, la s.r.l. Lanzone Cinque ha
dichiarato di rinunciare al suindicato ricorso;
che, in considerazione della adesione alla rinuncia da parte di tutte le predette parti intimate,
non sussistono i presupposti per pronunciare la condanna della rinunciante alle spese del presente
grado del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2014
Il Coordinatore Jella Sesta Sezione Civile-Sottosezione Prima
(Salvati- Di

che nessuna delle controparti, benché ritualmente intimate, si è costituita o ha svolto attività
difensiva;

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