Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5232 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/03/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in Roma via del Mattonato n.

2, presso lo studio dell’Avv. Donato Piccinini, rappresentato e

difeso dall’Avv. DE BONIS Gaetano Michele Maria, per procura a

margine del ricorso ora domiciliato presso cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 25/b, presso lo

studio dell’avv. Pessi Roberto, che la rappresenta e difende per

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 172/2009 della Corte d’appello di Potenza,

depositata il 24.2.2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20.1.2011 dal Consigliere doti. Giovanni Mammone;

uditi gli Avvocati De Bonis e Mario Miceli per delega Pessi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro di Potenza, S.P., premesso di essere stata assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo (OMISSIS) da Poste Italiane s.p.a., chiedeva che venisse dichiarata la nullità del termine apposto e fosse riconosciuta l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Rigettata la domanda e proposto appello dal lavoratore, costituitasi Poste Italiane s.p.a., la Corte d’appello di Potenza con sentenza depositata il 24.2.09 rigettava l’impugnazione con motivazione diversa da quella del primo giudice, accogliendo l’eccezione preliminare della convenuta, non affrontata in primo grado, che il contratto de quo si era risolto per mutuo consenso in ragione del comportamento tenuto dalle parti, atteso che l’attore, ricevuti senza obiezioni t.f.r. ed indennità connesse al contratto a termine, si era attivata solo dopo sei anni dalla scadenza del termine, dimostrando disinteresse per l’instaurazione del rapporto a tempo in de terminato.

Avverso questa sentenza S. propone ricorso per cassazione, cui risponde la società intimata con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

I motivi dedotti dal ricorrente possono essere così sintetizzati:

1.- violazione dell’art. 2697 c.c, in relazione all’art. 1372 c.c., e carenza di motivazione, in quanto il rapporto di lavoro non avrebbe potuto essere ritenuto risolto per mutuo consenso dato che il mero silenzio assume rilevanza sul piano giuridico nel senso di dichiarazione allorchè la condotta della parte contrattuale possa essere apprezzata come oggettiva manifestazione di volontà;

2. carenza di motivazione in quanto il giudice di merito non ha indicato da quali ulteriori elementi (a parte l’accettazione del t.f.r., di per sè non significativa) abbia dedotto la volontà delle parti di ritenere definitivamente cessato il rapporto di lavoro.

TI primo motivo è infondato. La giurisprudenza della Corte di cassazione (v. per tutte Cass. 17.12.04 n. 23554) ha ritenuto che nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto) per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè, alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto.

Nel caso di specie il giudice di merito si è attenuto a questo principio valutando ai fini dell’individuazione del mutuo consenso quelle che, a suo avviso, erano le circostanze significative emergenti dagli atti.

E’ infondato anche il secondo motivo., non riscontrandosi la dedotta carenza di motivazione. Infatti, il giudice di merito ha ritenuto sufficienti a giustificare la sua convinzione non solo una circostanza di per sè neutra, quale la percezione delle spettanze di fine contratto da parte della lavoratrice, ma anche la considerevole durata del lasso temporale intercorso tra la cessazione del contratto a termine e la proposizione della domanda in sede giudiziaria (oltre sei anni: scadenza del contratto 30.6.00, deposito del ricorso 16.2.07), ritenendola del tutto sovradimensionata rispetto alle esigenze di ponderazione e riflessione che l’azione giudiziaria impone, anche per la mancanza di prova di iniziative prodromiche all’azione giudiziaria (quali comunicazioni al datore di lavoro o contratti con organizzazioni sindacali). Il giudice ha, inoltre, tratto elementi di convinzione dal comportamento processuale dell’attrice, ponendo in evidenza che essa.

di fronte all’evidenziazione della circostanza in sede giudiziale, non ha preso posizione alcuna.

Tale valutazione può ritenersi congruamente articolata, essendo i comportamenti presi in considerazione non solo manifestazione di ordinari atteggiamenti di condotta sociale ma anche evidenziazione di un comportamento negozialmente apprezzabile sul piano del comportamento giuridico (per la valutazione “della mancanza di operatività di un rapporto caratterizzato dal complesso intreccio di molteplici obbligazioni reciproche”, quale il rapporto di lavoro, nel senso di vera e propria dichiarazione risolutoria, v. di recente Cass. n. 23114 del 2008).

Anche i secondo motivo deve essere, dunque, ritenuto infondato.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato.

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 37,00 per esborsi ed in Euro 2.000 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA