Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5231 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/02/2017, (ud. 17/02/2017, dep.28/02/2017),  n. 5231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13499/2013 proposto da:

P.G., (OMISSIS), P.A. (OMISSIS), P.R.

(OMISSIS), Z.F. (OMISSIS), quale unica erede di P

a.M.F.), P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA TORTONA 4, presso lo studio dell’avvocato OTTAVIO

STRACUZZI, (studio STIVALI) che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ATTILIO STRACUZZI;

– ricorrenti –

e contro

C.F., PA.BI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 279/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 12/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, e rilevato che, nelle more del giudizio, con ordinanza n. 22602/16 è stata nuovamente rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte la questione relativa all’interpretazione dell’art. 345 c.p.c., in ordine all’ammissibilità di prove nuove in sede di gravame;

ritenuto che, come di regola, si debba rinviare la decisione del ricorso, in attesa della composizione del contrasto giurisprudenziale che ha rilievo in causa.

PQM

rimette la causa alla pubblica udienza presso la Seconda Sezione.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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