Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5231 del 28/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/02/2017, (ud. 17/02/2017, dep.28/02/2017), n. 5231
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13499/2013 proposto da:
P.G., (OMISSIS), P.A. (OMISSIS), P.R.
(OMISSIS), Z.F. (OMISSIS), quale unica erede di P
a.M.F.), P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA TORTONA 4, presso lo studio dell’avvocato OTTAVIO
STRACUZZI, (studio STIVALI) che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ATTILIO STRACUZZI;
– ricorrenti –
e contro
C.F., PA.BI.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 279/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,
depositata il 12/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, e rilevato che, nelle more del giudizio, con ordinanza n. 22602/16 è stata nuovamente rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte la questione relativa all’interpretazione dell’art. 345 c.p.c., in ordine all’ammissibilità di prove nuove in sede di gravame;
ritenuto che, come di regola, si debba rinviare la decisione del ricorso, in attesa della composizione del contrasto giurisprudenziale che ha rilievo in causa.
PQM
rimette la causa alla pubblica udienza presso la Seconda Sezione.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 17 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017