Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5231 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. I, 26/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 26/02/2020), n.5231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36502/2018 proposto da:

A.W., rappresentato e difeso dall’avvocato ENNIO CERIO e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

23/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento del 23.11.2018 il Tribunale di Campobasso rigettava il ricorso interposto da A.W. avverso il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Campobasso aveva respinto l’istanza volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o in subordine della protezione sussidiaria od umanitaria. Il Tribunale riteneva non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto A.W. affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, internazionale o umanitaria, senza condurre un’adeguata valutazione della situazione interna del Paese di origine del richiedente, con particolare riferimento alla sua regione di provenienza (il Punjab).

La censura è fondata.

Ed invero il giudice di merito ha ritenuto di escludere la sussistenza, in Pakistan, delle condizioni di rischio generale rilevanti per la concessione della tutela sussidiaria e umanitaria, sulla scorta di informazioni tratte dal “più recente report del Ministero degli Esteri (consultato a febbraio 2018)” senza indicare in modo puntuale di quale fonte si tratti nè dar conto delle informazioni specifiche tratte da essa. Sul punto questa Corte ha affermato, con le ordinanze n. 13449/2019, n. 13450/2019, n. 13451/2019 e n. 13452/2019, la prima delle quali massimata (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv.653887) il principio per cui il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (sul punto, cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11312 del 26.4.2019, non massimata).

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui all’art. 8 comma 3 del D.Lgs. n. 25 del 2008, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, con accertamento aggiornato al momento della decisione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28990 del 12/11/2018, Rv. 651579; Cass. Sez. 6-1 Ordinanza n. 17075 del 28/06/2018, Rv. 649790; Cass. Sez. 6-1 Ordinanza n. 17069 del 28/06/2018, Rv. 649647; Cass. Sez. 6-1 Ordinanza n. 9427 del 17/04/2018, Rv. 648961; Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 14998 del 16/07/2015, Rv. 636559; Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 7333 del 10/04/2015, Rv. 634949; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 16202 del 24/09/2012, Rv. 623728; Cass. Sez. U, Sentenza n. 27310 del 17/11/2008, Rv. 605498).

Il predetto accertamento va compiuto in base a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e quindi alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa”.

Ne deriva l’insufficienza del riferimento – operato nel provvedimento impugnato – ai “più recenti report del Ministero degli Esteri”, in quanto trattasi di indicazione generica, non idonea a specificare quale fonte, in concreto, è stata utilizzata dal giudice di merito e quindi non sufficiente ad assicurare il controllo sull’attendibilità di essa e soprattutto sulla sua effettiva ricomprensione nel novero di quelle previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, richiamato comma 3.

Al riguardo, va considerato che il Ministero degli Esteri diffonde report di vario genere, alcuni dei quali destinati in modo specifico ai turisti, come ad esempio le informazioni pubblicate sul sito “viaggiare informati”, sulla cui inidoneità ai fini della prova della situazione del Paese di origine del richiedente la protezione questa Corte si è già espressa (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 16202 del 24/09/2012, Rv. 623728).

Peraltro va ribadito che, fermo il dovere di cooperazione del richiedente consistente nell’allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la normativa in tema di protezione umanitaria “… pone a carco dell’autorità decidente un più incisivo obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, soprattutto con riferimento alle condizioni generali del Paese d’origine, allorquando le informazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti. In particolare, deve ritenersi necessario l’approfondimento istruttorio officioso allorquando il richiedente descriva una situazione di rischio per la vita o l’incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte sub statuali, imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare nemico, in presenza di tolleranza, tacita approvazione o incapacità a contenere o fronteggiare il fenomeno da parte delle autorità statuali: ciò proprio al fine di verificare il grado di diffusione ed impunità dei comportamenti violenti descritti e la risposta delle autorità statuali” (Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 7333 del 10/04/2015, Rv. 634949). E’ quindi onere del giudice di merito procedere, nel corso del procedimento finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale, a tutti gli accertamenti ufficiosi finalizzati ad acclarare l’effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, avendo poi cura di indicare esattamente, nel provvedimento conclusivo, le fonti utilizzate e il loro aggiornamento.

In proposito, va anche ribadito che l’indicazione delle fonti di cui all’art. 8, non ha carattere esclusivo, ben potendo le informazioni sulle condizioni del Paese estero essere tratte da concorrenti canali di informazione, anche via web, quali ad esempio i siti internet delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale (quali ad esempio Amnesty International e Medici Senza Frontiere), che assai di frequente contengono informazioni dettagliate e aggiornate, spesso desunte dall’attività di assistenza e sostegno alla popolazione locale che le predette associazioni svolgono direttamente sul territorio.

Da quanto esposto discende che il Tribunale ha errato nell’omettere la puntuale verifica d’ufficio della situazione in cui versa il Pakistan, e la zona del Punjab in particolare, indicando nella motivazione del provvedimento impugnato una fonte non sufficientemente determinata, non considerando le varie fonti indicate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, non tenendo conto delle informazioni provenienti dai siti web delle principali organizzazioni non governative attive nel settore della cooperazione internazionale e ritenendo inverosimile il racconto del richiedente in base ad un evidente fraintendimento sull’effettiva condizione della sua regione di provenienza.

Nemmeno appare pertinente il richiamo, operato nella parte finale della motivazione del provvedimento impugnato, ad altri precedenti di questa Corte concernenti diversi cittadini pakistani originari della zona del Punjab. Va infatti riaffermato che l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14006 del 31/05/2018, Rv. 649169), onde non è possibile ritenere esclusa tale condizione sulla base del mero riferimento a casi di altre persone provenienti dalla stessa area geografica. Peraltro detti precedenti non sono neanche pertinenti, posto che la sentenza n. 3233 del 2017, della sezione seconda di questa Corte, è relativa ad una controversia in materia di possesso, mentre le ordinanze della sezione sesta – prima nn. 3718, 17894, 26402 e 22621 del 2017 non contengono alcuna affermazione circa l’assenza di violenza e situazione di pericolo per l’incolumità individuale nel Punjab.

Ne deriva l’accoglimento del ricorso, la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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