Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5231 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5231 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso 20384-2016 proposto da:
LISAT SAS DI RONTANINI EMANUELA & C, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA SAN TOMMASO D’QUINO 5, presso lo studio
dell’avvocato MARCO CERICEIELLI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIANLUIGI M( )ISO

ricorrente

contro
INGROSCARNI SAS DI NOVARA G & C, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO PASTA, EMILIO
ANTONIO SELLITTI;
– controrícorrenti –

LJ

Data pubblicazione: 06/03/2018

avverso la sentenza n. 86/2016 del TRIBUNALE di ASTI, depositata
11 04/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO

SCALISI.

Ric. 2016 n. 20384 sez. M2 – ud. 15-12-2017
-2-

RG. 20384 del 2016 Lisat sas di Rontanini Emanuela & C. – Ingroscarni
sas di Novara G. & C.
Il Collegio, preso atto
che il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la
controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non
partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo
il ricorso infondato posto che il Tribunale di Asti ha applicato
correttamente il principio della non contestazione.
La proposta del relatore è stata notificata alle parti.
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, dal quale risulta
che: Lisat sas di Rintanini Emanuela & C. con ricorso del 31
agosto 2016 ha chiesto a questa Corte, la cassazione della
sentenza n. 86 del 2016, con la quale il Tribunale di Asti
riformava la sentenza dell’8 febbraio 2015 del Giudice di Pace di
Asti che aveva a respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo
emesso dallo stesso Giudice di Pace, su richiesta della società
Ingroscarni per il pagamento della somma di C. 1.565,64 pretesa
dalla società Lisat a saldo del corrispettivo, che assumeva ancora
dovuto e per la fornitura della merce indicata in due fatture. Il
Tribunale di Asti revocava il decreto ingiuntivo oggetto del
giudizio e condannava la società Lisat a rimborsare alla
controparte le spese del giudizio. Secondo il tribunale di Asti,
neppure nel giudizio di appello,_la Lisat ha, specificamente,
contestato che la merce le fosse stata consegnata nè ha eccepito
di aver pagato le fatture limitandosi a ribadire che l’appellante
1

k

RG. 20384 del 2016 Lisat sas di Rontanini Emanuela & C. – Ingroscarni
sas di Novara G. & C.
non avrebbe provato il proprio controcredito. Ad avviso del
Tribunale, nel caso specifico, l’assolvimento di tale onere
probatorio è stato, invece, reso superfluo dall’applicabilità in
concreto di non contestazione, previsto dall’art. 115 cod. proc.

La cassazione è stata chiesta per un motivo: per violazione o
falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc., in quanto il tribunale
ha ritenuto che il principio di non contestazione abbia rilevanza
generalizzata.

la

ricorrente nell’imminenza della Camera di

Consiglio non partecipata ha depositato memoria.
Considerazioni in diritto
A) In via preliminare, il Collegio autorizza la redazione della
521:’,
( A
B)

za in forma semplificata.

Ed, ancora, in via preliminare va rigettata l’eccezione

avanzata

dal

ricorrente

nell’imminenza della Camera

la

con

memoria

depositata

di Consiglio non partecipata. Il

ricorrente lamenta che il relatore abbia usato l’espressione
“ricorso infondato”, mentre avrebbe dovuto proporre alla Corte di
rigettare il ricorso per manifesta infondatezza. La dicitura “il
ricorso è infondato” non lascia spazio alla Suprema Corte circa
una valutazione sulla manifesta o non manifesta infondatezza
del ricorso perché il ricorso è già infondato. Per altro, la proposta
del relatore avrebbe, anche, omesso di indicare i precedenti
2

civ..

RG. 20384 del 2016 Lisat sas di Rontanini Emanuela & C. – Ingroscarni
sas di Novara G. & C.
giurisprudenziali di riferimento e delle ragioni del giudizio
prognostico.
b.1.) L’eccezione non può essere accolta perché in materia di
procedimento di legittimità, l’art. 380-bis c.p.c., come modificato

n. 197 del 2016), non prevede che la “proposta” del relatore di
trattazione camerale possa e debba essere motivata, potendo
essa contenere sommarie o schematiche indicazioni, ritenute dal
presidente, meritevoli di segnalazione alle parti, al momento
della trasmissione del decreto di fissazione della Camera di
Consiglio, al fine di una spontanea e non doverosa agevolazione
nell’individuazione dei temi della discussione, senza che possa
riconoscersi un loro corrispondente diritto. é /4,v\ 5371/ 1 7 35)- /o)
1.= La ricorrente con l’unico motivo di ricorso si duole del fatto
che il Tribunale di Asti nell’applicare il principio di non
contestazione non abbia tenuto conto che la non contestazione
può rilevare solo a condizione che la parte alleghi in modo
preciso, analitico e dettagliato le circostanze su cui fonda la
propria domanda o le proprie eccezioni. Nel caso in esame, in
verità, Ingroscarni a fronte dei fatti specifici e precisi allegati da
Lisat con decreto ingiuntivo (fornitura della Lisat ad Ingroscarni
di beni per euro 1.55,64 e mancato pagamento da parte di
Ingroscarni, eccepiva genericamente la sussistenza di un’asserita
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dall’art. 1-bis del d.l. n. 168 del 2016 (conv., con modif., dalla I.

RG. 20384 del 2016 Lisat sas di Rontanini Emanuela & C. – Ingroscarni
sas di Novara G. & C.
compensazione senza allegare e i titoli in virtù dei quali si
sarebbe verificata una compensazione e non mettendo Lisat
nella possibilità di difendersi e/o contestare alcunché.
1.1.= Il motivo è infondato.

La legge n. 69/2009, modificando il primo comma dell’art. 115
c.p.c., ha codificato nel nostro sistema processuale il cd.
principio della non contestazione, ovvero, l’obbligo per il giudice
di assumere in decisione, senza bisogno di prova, i fatti allegati
in giudizio da una parte e non, specificamente, contestati dalla
controparte costituita.
Nel caso specifico, con motivazione puntuale, il Tribunale di Asti
ha ritenuto che non sussistesse il credito della società Lisat per il
quale aveva chiesto il decreto ingiuntivo oggetto del giudizio
perché estinto per compensazione e la compensazione era stata
eccepita dalla società Ingroscarni e non era stata contestata
dalla società Lisat. Infatti, come afferma la sentenza impugnata,
“(….) in sostanza quest’ultima (La società Lisat) a fronte della
specifica allegazione avversaria dell’esistenza di un credito
opposto in compensazione, avrebbe dovuto, o contestare la
stessa insorgenza del credito (sostenendo ad esempio che la
merce non era stata consegnata), oppure eccepire e provare a
sua volta l’esistenza di idonei fatti modificativi, quali ad esempio,
il pagamento o la compensazione con propri ulteriori crediti
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,fr

RG. 20384 del 2016 Lisat sas di Rontanini Emanuela & C. – Ingroscarni
sas di Novara G. & C.
diversi da quelli azionati in via monitoria. Viceversa, l’odierna
appellata (la società Lisat) si è limitata a precisare nel giudizio di
primo grado che le fatture emesse dalla società Ingroscarni nel
2010 ammontavano all’importo complessivo di C. 2.105,64,

sempre superiore al credito di e. 1.565,64 oggetto del decreto
ingiuntivo opposto e, quindi, comunque, sufficiente a
determinare l’integrale

estinzione

di quest’ultimo per

compensazione, ai sensi dell’art. 1241 cod. civ. trattandosi di
crediti ugualmente certi (in quanto non contestati) liquidi ed
esigibili (…)”.
1.2. = Senza dire che in base al principio consolidato in
giurisprudenza di legittimità la violazione degli artt. 115 e 116
cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione,
nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, 1 comma. n.
5, cod. proc. civ. e non anche come nella specie in termini di
violazione

di legge-, dovendo emergere direttamente dalla

lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa,
inammissibile in sede di legittimità.
In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del
principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., condannata a

rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio
di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio
5

leggermente inferiore a quello indicato dalla controparte, ma pur

RG. 20384 del 2016 Lisat sas di Rontanini Emanuela & C. – Ingroscarni
sas di Novara G. & C.
dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del
2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma

Per Questi Motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare a
parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida
in C. 1.200,00, di cui C. 200 per esborsi; oltre spese generali pari
al 15% dei compensi ed accessori come per legge, dà atto che,
ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115

del 2002

sussistono i presupposti per il versamento da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso, in Roma, nella

Camera di Consiglio

della VI-2

Sezione civile della Corte di Cassazione, il 15 dicembre 2017.
Il Presidente

r\A

1-bis dello stesso art. 13.

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