Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5231 del 05/03/2014
Civile Decr. Sez. 6 Num. 5231 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
DECRETO
Ud.
sul ricorso 22392-2013 proposto da:
LANZONE CINQUE SRL 06388230960 in persona del legale
rappresentante pro tempore., elettivamente domiciliata
in ROMA, VAI SAN NICOLA
DE
CESARINI 10, presso lo
studio dell’avvocato POLIZIO LICIA, che la
rappresenta e difende, giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO N.
86/2010 EURO FIDITALIA SPA IN
LIQUIDAZIONE,
BARCLAYS BANK PLC,
B2 SRL;
2014
26
– intimate avverso l’ordinanza R.G. 2888’2/2013 del
TRIBUNALE di
ROMA del 25.7.2013, depositata il 30/07/2013.
Data pubblicazione: 05/03/2014
R.g. n. 22392/13
Estinzione per rinuncia
Decreto
Ritenuto che la s.r.l. Lanzone Cinque, con ricorso del 30 settembre 2013, ha impugnato per
cassazione, nei confronti della s.r.l. B2, della PLC Barclays Bank, del Fallimento della. s.p.a. in
liquidazione Euro Fiditalia, l’ordinanza emessa tra le stesse parti dal Tribunale di Roma in data 2530 luglio 2013;
Considerato che deve dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391, primo comma,
secondo periodo, e quarto comma, cod. proc. civ.;
che, infatti, con atto del 5 novembre 2013, sottoscritto in pari data per integrale adesione da
tutte le predette parti intimate, e depositato in data 14 gennaio 2014, la s.r.l. Lanzone Cinque ha
dichiarato di rinunciare al suindicato ricorso;
che, in considerazione della adesione alla rinuncia da parte di tutte le predette parti intimate,
non sussistono i presupposti per pronunciare la condanna della rinunciante alle spese del presente
grado del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2014
Il Coordinatore d la Sesta Sezione Civile-Sottosezione Prima
lvator Di al
che nessuna delle controparti, benché ritualmente intimate, si è costituita o ha svolto attività
difensiva;