Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5231 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/03/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TEDESCO COSTRUZIONI S.r.L, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma in via Panama n. 74,

presso lo studio dell’Avv. Iacobelli Gianni Emilio, che la

rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), elettivamente

domiciliato in Roma, via Della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura

centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

Maritato Lelio, Antonietta Coretti e Luigi Caliulo, per mandato in

calce al controricorso;

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL

LAVORO (INAIL), elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n.

144, presso la sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso

dagli Avvocati Adriana Pignataro e Giandomenico Catalano per mandato

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BENEVENTO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3234/2007 della Corte d’appello di Napoli,

depositata in data 7.11.2007 R.G. 3572/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18.01.2011 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito gli Avv. Maritato e Catalano;

udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con ricorso al giudice del lavoro di Benevento, la Tedesco Costruzioni s.r.l., esercente attività di costruzione edilizia, proponeva opposizione all’ordinanza-ingiunzionE con cui l’INPS chiedeva il pagamento di Euro 6.388,06 per contributi previdenziali relativi ai suoi dipendenti che, a seguito di ispezione, erano risultati non versati ai sensi del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, art. 29 conv. dalla L. 8 agosto 1995, n. 341, non avendo essa commisurato la contribuzione al normale orario di lavoro settimanale di quaranta ore, previsto dai contratti collettivi nazionali per i datori di lavoro esercenti attività nel settore edile.

2.- Rigettata l’opposizione, Tedesco Costruzioni proponeva appello lamentando l’errata interpretazione della norma di legge e deducendone in subordine l’incostituzionalità.

Attivato il con traddittorio con l’INPS, l’INAIL e la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento, la quale sola non si costituiva, la Corte d’appello di Napoli con sentenza depositata il 7.11.07 rigettava l’impugnazione.

Il giudice, per quanto qui interessa, riteneva incontestata, ma irrilevante, la circostanza che l’opponente avesse versato i contributi dovuti con riferimento alle ore di lavoro effettivamente prestate dai propri dipendenti, in quanto la norma dell’art. 29 suddetto, che aveva introdotto il principio del minimale contributivo, imponeva che le imprese edili versassero i contributi previdenziali sulla base di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario normale stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale.

Ritenuti infondati i denunziati profili di incostituzionalità, rigettava l’impugnazione.

3.- Propone ricorso Tedesco Costruzioni. Rispondono con controricorso INPS ed INAIL. Non svolge attività difensiva la Direzione Provinciale del Lavoro.

Ha depositato memoria l’INAIL.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- Parte ricorrente deduce tre motivi di impugnazione.

4.1.- con il primo motivo deduce violazione del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, art. 29, conv. dalla L. 8 agosto 1995, n. 341, della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, in relazione al D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, conv. dalla L. 7 dicembre 1989, n. 38, nonchè violazione della L. n. 77 del 1963, art. 1, in relazione alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 14, contestando che fosse dovuta la contribuzione sul minimale durante i periodi di sospensione dei rapporti di lavoro concordati con i propri dipendenti, durante i quali costoro non avevano percepito alcuna retribuzione, atteso che la norma di legge per elevare la base di calcolo dei contributi al minimale impone pur sempre che una prestazione sia stata effettuata;

4.2.- con il secondo motivo deduce carenza di motivazione e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la mancata ammissione delle prove per testi richieste e mancata valutazione della documentazione prodotta, con le quali si intendeva dimostrare che la sospensione concordata dell’attività lavorativa era dovuta non alle cause di esclusione dell’obbligo contributivo previste dalla legge, quanto a cause che avrebbero consentito l’utilizzo della cassa integrazione, in relazione ad eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le Casse edili;

4.3.- con il terzo motivo propone eccezione di incostituzionalità del D.L. n. 244 del 1995, art. 29 per violazione degli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.

5.- Il ricorso non è fondato.

Quanto al primo ed al secondo motivo, da trattare in unico contesto, deve osservarsi quanto segue.

5.1.- Il D.L. 23 giugno 1995, n. 244, conv. dalla L. 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici nelle aree depresse, nonchè disposizioni in materia di lavoro ed occupazione, all’art. 29 prevede che “i datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orano di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dalla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12 e successive modificazioni, in materia di minimali di retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui al D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui a quest’ultima norma rientrano, secondo le misure previste dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 giugno 1991, n, 166, anche gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili” (c. 1).

5.2.- La giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che la previsione del minimale contributivo per il settore dell’edilizia, analogamente, ai minimali previsti da altre disposizioni di legge (ad es. quello generale previsto dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, conv. dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389), non costituisce fonte di obbligatorie retributiva del datore di lavoro, ma incide esclusivamente sulla misura della retribuzione da prendere in considerazione ai fini della contribuzione previdenziale che i datori debbono corrispondere per i lavoratori del settore. E’, tuttavia, necessario che la retribuzione sia ricevuta dal lavoratore – o che, comunque, lo stesso abbia diritto di riceverla in dipendenza del rapporto di lavoro – affinchè la retribuzione stessa costituisca imponibile a fini contributivi (L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12) e per conformarne, se necessario, la misura ai minimali (Cass. 7.3.07 n. 5233 e 24.1.06 n. 1301).

In ragione dell’obiettivo che la norma si prefigura, le fattispecie negoziali potenzialmente rientranti in questo schema giuridico, tuttavia, non sono lasciate alla libera determinazione delle parti nell’ambito del rapporto tra datore e lavoratori, atteso che la norma elenca i casi (assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili) in cui la suddetta regola del minimale è esclusa. L’individuazione di altri casi è rimessa ad un decreto ministeriale di attuazione – il D.M. 16 dicembre 1996, richiamato dalla giurisprudenza e ripreso dall’odierno ricorrente – che rinvia per le eccezioni alle previsioni dei contratti collettivi.

A tale assetto normativo – finalizzato dall’esigenza di realizzare in un settore contrassegnato da rapporti di lavoro particolarmente frammentati, quale quello dell’edilizia, l’equilibrio finanziario della gestione previdenziale – la giurisprudenza ricollega il carattere tassativo delle eccezioni, in considerazione del richiamo che il suddetto decreto effettua alla contrattazione collettiva, di modo che è onere del datore di lavoro che invoca la ricorrenza di una deroga al minimale indicare la disposizione contrattuale che la prevede (Cass. 11.8.05 n. 16873).

Partendo da queste acquisizioni, la giurisprudenza successiva ha rilevato che per le eccezioni alla regola del minimale contributivo che riguardino ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa – sia per prestazioni di orario inferiore a quello normale dei contratti collettivi nazionali, sia per mancanza di prestazione lavorativa – il minimo comune denominatore è costituito dal carattere oggettivo e verificabile della riduzione o sospensione dell’attività, atteso che la determinazione tramite legge, decreto ministeriale o contratto collettivo intende dare certezza alle ipotesi escluse dall’obbligo contributivo (Cass. 19.5.08 n. 12624, in motivazione).

Si è, inoltre, posto l’accento sulla circostanza che le assenze per le quali è escluso l’obbligo contributivo sono accomunate dalla circostanza che vengono in considerazione situazioni in cui è la legge ad imporre al datore la sospensione del rapporto, il che esclude tutte l’ipotesi in cui la sospensione del rapporto sia frutto di un libero accordo tra le parti (Cass. 13.10.09 n. 21700).

Può, dunque, affermarsi che la giurisprudenza più recente ha evidenziato il carattere di stretta interpretazione della elencazione dell’art. 29 e delle fonti normative cui esso rinvia, ed ha escluso che accordi individuali di sospensione dell’attività, al di fuori delle causali consentite, possano condurre all’esonero dall’obbligo del minimale contributivo.

In ossequio a tale principio, dunque, deve ritenersi che il sistema impone che la sospensione dell’attività lavorativa concordata dal datore di lavoro con le maestranze esonera il datore stesso dal vincolo del minimale solo se sia ricollegata ad una delle fattispecie risultanti dalla legge o dalla fonte amministrativa sopra indicata (D.M. 16 dicembre 1996).

5.3.- Sostiene parte ricorrente che in caso di sospensione dell’attività lavorativa (o di riduzione al di sotto del monte orario rilevante ai fini del minimale contributivo) il giudice sarebbe tenuto in ogni caso a verificare, mediante i mezzi istruttori forniti dalla parte interessata, se la sospensione (o riduzione) in questione – direttamente concordata tra il datore ed i suoi dipendenti – sia stata determinata da eventi tali che determinerebbero la corresponsione dell’integrazione salariale ai sensi della L. 3 febbraio 1963, n. 77 (che disciplina l’integrazione guadagni per gli operai dipendenti dalle aziende industriali dell’edilizia) e della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 14 (che estende detta disciplina agli impiegati ed ai quadri), o che determinerebbero comunque l’intervento delle casse edili.

Rileva il Collegio che l’accertamento in questione, in linea generale necessario per riscontare l’esistenza delle condizioni che la legge ritiene indispensabili per escludere il regime del minimale orano contributivo, deve basarsi su elementi di prova idonei a conferire alle circostanze accertate quel grado di oggettività e verificabilità richiesto dalla giurisprudenza sopra indicata ed imposto dal carattere eccezionale della norma di legge.

Nel caso di specie, in mancanza di attività certativa degli organi amministrativi preposti, le modalità di prova offerte dal datore sono di per sè inidonee a conferire tale certezza, in quanto mirano a provare a posteriori con testimoni ed interrogatorio formale mere circostanze di fatto, del tutto irrilevanti in relazione alle obiettive condizioni che la norma dell’art. 29 richiede ai fini dell’esonero dal minimale, e cioè la effettività dell’intervento dell’integrazione e dell’avvenuto accantonamento presso la cassa edile del trattamento economico in relazione agli eventi che hanno impedito lo svolgimento della prestazione.

I motivi primo e secondo sono, dunque, infondati e debbono essere rigettati.

6.- E’, infine, infondata la questione di incostituzionalità del menzionato D.L. n. 244 del 1995, art. 29, comma 1, sollevata dalla società ricorrente.

Quanto alla violazione degli artt. 23 e 53 Cost., al pari di quanto riferibile a tutte le disposizioni in materia di retribuzione imponibile ai fini della quantificazione dei contributi assicurativa, la questione di legittimità costituzionale – sotto il profilo che una contribuzione previdenziale gravante su retribuzioni non effettivamente percepite dai lavoratori (e di converso non effettivamente corrisposte dal datore) violerebbe il principio di capacità contributiva – è manifestamente infondata. Il principio da ultimo indicato concerne solo i tributi in senso proprio; inoltre, le prestazioni patrimoniali dovute ad enti pubblici possono ritenersi contrarie al principio di ragionevolezza solo quando non corrispondono ad alcun presupposto economico proporzionato alla capacità del singolo debitore; sia perchè il riferimento alle retribuzioni generalmente pagate dai datori di lavoro appartenenti alla categoria corrisponde ad una scelta politica discrezionale del legislatore, non implausibile, nè irragionevole (Cass. 7.11.03 n. 16762).

Quanto alla violazione dell’art. 3 – per cui si reclama che L’obbligo contributivo è configurato nei termini dell’art. 29 solo per gli imprenditori del settore edile – deve rilevarsi che, per quanto sopra diffusamente trattato, il regime contributivo in questione è dovuto alla particolare frammentazione produttiva del settore edile, assente in altri settori, il che, in ragione della specificità, esclude ogni profilo di disparità.

7.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

In relazione alla novità delle questioni trattate, debbono compensarsi le spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente e gli Istituti di assicurazione, mente nulla deve statuirsi nei confronti della Direzione Provinciale del Lavoro, che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente, l’INAIL e l’INPS, nulla disponendo per le spese nei confronti Direzione Provinciale del Lavoro.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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