Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5230 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. I, 26/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 26/02/2020), n.5230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36487-2018 proposto da:

A.W., rappresentato e difeso dall’avvocato ENNIO CERIO e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

23/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento del 23.11.2018 il Tribunale di Campobasso rigettava il ricorso interposto da A.W. avverso il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Campobasso aveva respinto l’istanza volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o in subordine della protezione sussidiaria od umanitaria. Il Tribunale riteneva non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto A.W. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe omesso di acquisire, mediante i suoi poteri ufficiosi, informazioni precise e aggiornate sulla situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il Tribunale avrebbe totalmente omesso, ai fini della concessione della protezione umanitaria, tanto l’esame della situazione interna del Pakistan, quanto il contesto familiare del richiedente, il cui fratello risiedeva regolarmente in Lariano sulla base di un permesso di soggiorno concessogli per protezione sussidiaria.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono fondate nei termini che seguono.

Va premesso che questa Corte ha affermato che “In tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale, non è subordinata alla condizione che lo straniero fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua persona, ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero lo sottoponga, per la sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente gli effetti della minaccia” (Cass. Sez.6-1, Ordinanza n. 18130 del 21/07/2017, Rv.645059; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez.6-1, Ordinanza n. 25083 del 23/10/2017, Rv.647042).

La valutazione della situazione interna al Paese di origine, pertanto, è sempre doverosa, tanto ai fini della concessione della tutela sussidiaria che di quella umanitaria, a prescindere dal coinvolgimento diretto del richiedente nel conflitto armato o nel contesto di violenza generalizzata, ed anche nel caso in cui il racconto personale del richiedente sia ritenuto dal giudice di merito non credibile, “… sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata…” (Cass. Sez.1, Ordinanza n. 14283 del 24/05/2019, Rv.654168).

Nel caso di specie, invece, il Tribunale di Campobasso ha totalmente omesso la valutazione di cui si è detto, ritenendo che essa “… non appare connessa con la situazione personale concreta del richiedente, che ha riferito di motivi specifici legati a una lite avvenuta in una scuola e che ha visto come protagonista il fratello” (cfr. pag.2 del decreto impugnato). Su tale presupposto logico-giuridico, il giudice di merito ritiene insussistenti sia i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, sia quelli relativi alla tutela sussidiaria ed umanitaria, poichè “… neppure può affermarsi che il rientro in patria determinerebbe un danno grave atteso che non è certo che i fatti raccontati siano realmente avvenuti e che ad oggi vi sia il pericolo concreto di morte per via dei soggetti genericamente indicati in ricorso;… per gli stessi motivi non sono ravvisabili i presupposti per la concessione della protezione umanitaria” (cfr. sempre pag.2 del decreto).

In tal modo il giudice di merito non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte. Ne deriva l’accoglimento del primo motivo e in parte del secondo – quanto all’omesso esame della condizione interna del Pakistan – mentre la restante parte di quest’ultima censura – concernente l’omessa valutazione della situazione familiare del richiedente la protezione – rimane assorbita. Il provvedimento impugnato va di conseguenza cassato, nei limiti delle censure accolte, e la causa rinviata al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo e, in parte, il secondo motivo del ricorso, che dichiara assorbito per la restante parte. Cassa la decisione impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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