Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 523 del 15/01/2020

Cassazione civile sez. III, 15/01/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 15/01/2020), n.523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24119-2017 proposto da:

AP SRL in persona del legale rappresentante D.S.G.,

V.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TOMBA DI NERONE N

16, presso lo studio dell’avvocato IDA LA RANA, rappresentati e

difesi dall’avvocato ANTONIO FIORDORO;

– ricorrente –

contro

GENET SRL in persona del legale rappresentante pro tempore

V.A., domiciliata ex lege presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIANO SALVATO;

– controricorrente –

e contro

N.A., NI.AL.;

– intimati –

Nonchè da:

NI.AL., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE

CAROLIS 34-B SC. A, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CECCONI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA

PASQUALIN;

– ricorrente incidentale –

contro

N.A., GENET SRL, AP SRL, V.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 843/2017 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 11/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2019 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1.Il Tribunale di Venezia con sentenza n. 843/2017 ha rigettato l’opposizione – proposta ex art. 617 c.p.c. dalla società AP s.r.l. e da V.A. nei confronti della società Genet s.r.l. e del contumace N.A. in procedura nella quale era intervenuto Ni.Al. – avverso l’ordinanza 28/1/2015, resa nella procedura esecutiva per pignoramento presso terzi all’esito della contestazione ex art. 648 c.p.c., con la quale il Giudice dell’esecuzione aveva accertato che la dichiarazione del terzo debitore era negativa e, per l’effetto, aveva disposto l’estinzione del procedimento.

2.La società AP ed il V. – vantando nei confronti di N.A. decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, emessi dal Tribunale di Torre Annunziata rispettivamente in data 14/2 e 4/3/2014 (ciascuno per il pagamento dell’importo di Euro 100.000,00); e, avendo appreso che il N. vantava a sua volta un credito di circa 200 mila Euro nei confronti di tale società GENET s.r.l. – avevano proceduto a notificare atto di pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. nei confronti del debitore N.A. e della terza pignorata società Genet s.r.l. (procedure esecutive nn. 1972/14 e 1973/14 riunite).

A seguito della notifica dell’atto di pignoramento, il legale rappresentante della società Genet s.r.l. con lettera 14/6/2014 inviata a mezzo posta elettronica certificata ex art. 547 c.p.c. aveva comunicato che N.A. in data 25/11/2010 aveva ceduto il suo credito, dell’ammontare di Euro 194.000, ad Ni.Al.; e che, pertanto, alla data dell’inizio dell’esecuzione forzata, essa non era più debitrice di N.A..

All’udienza 18/7/2014, svoltasi avanti al Giudice dell’esecuzione, la società AP ed il V. avevano contestato il contenuto della dichiarazione resa dal terzo e avevano chiesto di procedere all’accertamento del credito pignorato.

Il giudice dell’esecuzione aveva rinviato la causa, disponendo che il terzo pignorato Genet srl provvedesse all’esibizione in giudizio della cessione di credito.

La società terza pignorata aveva depositato l’atto di cessione notificato dal debitore (lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata il 6/12/2010 e recapitata il giorno successivo).

Il Giudice dell’esecuzione con ordinanza 28/1/2015 aveva accertato che la dichiarazione del terzo debitore era negativa e aveva disposto l’estinzione del procedimento, in quanto, prima della notifica dell’atto di pignoramento, il credito nei confronti della Genet era stato ceduto da N.A. (cedente) ad Ni.Al. (cessionario), e detta cessione era opponibile alla Genet, che l’aveva accettata.

Lo stesso Giudice, dopo che avverso l’ordinanza 28/1/2015 era stato proposto ricorso ex art. 617 c.p.c. (sul duplice presupposto che la cessione era priva di data certa e non era stata accettata dal debitore ceduto e che nel verbale dell’assemblea della società Genet risultava un credito in favore di N.A. per Euro 134.753), aveva fissato udienza, all’esito della quale aveva sospeso la procedura, concedendo termine di giorni 90 per l’instaurazione del giudizio di merito.

La società AP ed il V. avevano quindi introdotto il giudizio di merito con atto di citazione con il quale avevano dedotto: in via principale, la nullità dell’ordinanza per mancanza di motivazione e in ogni caso l’erroneità della stessa stante l’inefficacia della cessione di credito di cui alla lettera 25/11/2011; in via subordinata, avevano chiesto di accertare l’esistenza del diritto di credito vantato da N.A. (loro debitore) nei confronti della società Genet s.r.l. (per l’importo di Euro 134.753,00 al momento dell’invio, in data 14 giugno 2014, della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. sulla base di quanto risultante dal bilancio approvato in data 9 maggio 2014) e di disporre l’assegnazione in loro favore quanto meno del suddetto importo di Euro 134.753,00.

Il convenuto N.A. era rimasto contumace.

Si era regolarmente costituita la terza pignorata Genet s.r.l., la quale: in via principale, aveva dedotto l’efficacia della cessione del credito intervenuta tra N.A. ed il cessionario Ni.Al.; in via subordinata aveva chiesto di accertare l’avvenuta compensazione con il controcredito da essa vantato nei confronti di N.A. fino a concorrenza dell’importo di Euro 134.753,00, eccependo in compensazione l’ulteriore suo controcredito nei confronti della società AP s.r.l. e di V.A. pari ad Euro 20.224,84.

Si era costituito, svolgendo intervento volontario, Ni.Al. “per tutelare le proprie ragioni creditorie derivanti da detta valida ed efficace cessione” rilevando che: a) le pretese attoree erano inammissibili, in quanto diverse da quelle dedotte con il ricorso ex art. 617 c.p.c.; b) il provvedimento impugnato era correttamente motivato; c) la cessione del credito era divenuta efficace nei confronti della società ceduta con la sua notifica.

Ed il Tribunale di Venezia, con la sentenza impugnata, come sopra rilevato, ha per l’appunto rigettato l’opposizione e confermata l’ordinanza 28/1/2015 del Giudice dell’esecuzione.

3.Avverso la sentenza del Tribunale di Venezia hanno proposto ricorso straordinario la società AP e V.A..

Hanno resistito con distinti controricorsi la società Genet ed Ni.Al..

Quest’ultimo ha anche proposto ricorso incidentale.

In vista dell’odierna adunanza hanno depositato memoria a sostegno dei rispettivi assunti sia i ricorrenti principali che Ni.Al., ricorrente incidentale, il quale ha anche depositato in due riprese documentazione ai fini della tempestività della notificazione del ricorso incidentale.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.La società AP ed V.A. censurano la sentenza impugnata per tre motivi.

1.1. Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, i ricorrenti denunciano: da un lato, omesso esame di un fatto decisivo e controverso “in relazione all’esistenza della cessione del credito vantato da N.A. verso la società Genet srl in favore di Ni.Al. ed in ragione delle somme oggetto di pignoramento presso terzi”; dall’altro, violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, nella parte in cui il Tribunale ha soltanto apparentemente motivato sul punto.

1.2. Con il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunciano omesso esame di un fatto decisivo e controverso nella parte in cui il Tribunale ha affermato l’efficacia della cessione del credito tra N.A. e Ni.Al. senza alcuna motivazione in ordine alle censure da essi sollevate circa l’accettazione da parte del debitore ceduto e circa la notificazione con data certa al debitore ceduto. Sottolineano che il debitore ceduto aveva tenuto un comportamento in contrasto con l’accettazione della cessione. Aggiungono che, quando la cessione è effettuata dal cessionario, è necessaria non soltanto la comunicazione della cessione ma anche la prova certa del trasferimento del credito ceduto.

1.3. Con il terzo ed ultimo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2709 c.c. nella parte in cui il Tribunale, nonostante l’appostazione in bilancio, ha ritenuto non provato il credito di Euro 134.753 di N.A. nei confronti della società terza pignorata.

2. Il controricorrente Ni.Al. a sua volta denuncia la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per nullità della sentenza e del procedimento, nella parte in cui il Tribunale non ha pronunciato sull’eccezione di inammissibilità delle domande degli attori.

Rileva che detta eccezione era fondata sulla circostanza che questi ultimi in sede di atto di citazione ex artt. 549 e 618 c.p.c. avevano dedotto censure diverse da quelle che erano state sollevate con il ricorso ex artt. 549 e 617 c.p.c. (che erano state invece abbandonate). Invero, osserva il ricorrente, detto ricorso era fondato sulla dedotta mancanza di data certa della cessione, nonchè sulla dedotta mancata accettazione da parte del debitore ceduto; mentre l’atto di citazione (con il quale era stato introdotto il giudizio di merito) era fondato: a) sull’asserita nullità dell’ordinanza per mancanza di motivazione; b) sull’asserita inefficacia della cessione del credito per circostanze diverse da quelle allegate con l’opposizione (mancanza di prova della cessione; altre incongruenze della lettera di notifica della cessione del credito; genericità della comunicazione in questione); c) sulla pretesa natura di ricognizione di debito della deliberazione di approvazione del bilancio.

3. Il ricorso principale è inammissibile.

3.1. Il Tribunale di Venezia – dopo aver osservato che l’oggetto del giudizio era costituito dall’accertamento, richiesto dal creditore (che, assumendo l’inefficacia della cessione di credito di cui alla lettera 25/11/2010, aveva contestato la veridicità della dichiarazione negativa resa dalla Genet dell’esistenza del credito di N.A. nei confronti della stessa società Genet, terzo pignorato); e dopo aver rilevato che il Giudice dell’esecuzione aveva ritenuto che dai documenti prodotti nella procedura risultava che il debitore avesse regolarmente ceduto il proprio credito pignorato nei confronti della società terza pignorata ad Ni.Al. nel novembre 2010, cioè oltre tre anni prima della notifica dell’atto di pignoramento – ha rigettato l’opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. da parte creditrice ad esito di un iter logico e giuridico, nel quale:

– ha in primo luogo dato atto che l’ordinanza in quella sede impugnata: riportava espressamente che la dichiarazione negativa, resa in relazione alla cessione del credito anteriore al pignoramento; e risultava documentalmente riscontrata, in quanto era stata dimessa documentazione attestante che, in data 7/12/2010, era stata notificata a Genet l’intervenuta cessione del credito per l’importo di Euro 194 mila da N.A. a Ni.Al., di talchè era stata legittimamente resa dalla società dichiarazione negativa;

– ha richiamato espressamente il principio della libertà di forma della notificazione della cessione del credito e, a fronte della prova documentale dell’esistenza della notifica e della validità della cessione, ha ritenuto irrilevanti, rispetto al contenuto dell’atto, le discrasie tra luogo di redazione della missiva ed indirizzo del mittente, ed ha ritenuto sufficiente il fatto che la notificazione (compiuta dal cedente) conteneva gli elementi essenziali dell’accordo traslativo del diritto di credito;

– ha rilevato che in ogni caso la scrittura privata, relativa all’intervenuta cessione, era stata dimessa in causa;

– in difetto di ulteriori elementi, ha ritenuto non provata la permanenza dell’esistenza del credito di N.A. nei confronti della società Genet sulla base della sola appostazione nel bilancio 31/12/2011 e 31/12/2013 quale voce debitoria indicata “c/finanz. Infrutt.” per Euro 134.753, in conformità con il generale principio dell’irrilevanza della permanenza dell’appostazione del credito nel bilancio del soggetto ceduto.

3.2. Orbene, l’inammissibilità del ricorso principale consegue al dato che i motivi in esame non denunciano l’omesso esame di alcun fatto (inteso nella sua accezione storico fenomenica) decisivo e controverso e non pongono alcun problema interpretativo inerente l’applicazione delle norme (che il ricorrente indica essere state violate o falsamente applicate), ma sono nella sostanza diretti ad ottenere un nuovo esame del merito della vicenda, nuovo esame che, come è noto, è precluso in sede di legittimità. A detto ultimo riguardo, è significativo che i ricorrenti, in coda alla trattazione del primo motivo, deducano la contraddittoria condotta della società Genit, (che, da un lato, in riconoscimento dell’avvenuta cessione di credito, tra i fratelli N., ha reso dichiarazione di quantità negativa; mentre, dall’altro, in disconoscimento di detta cessione, ha compensato il credito di N.A. con il credito del terzo G.F., indicato come figlio dell’amministratore in carica), sollecitando a questa Corte una valutazione di merito ad essa per l’appunto preclusa.

Al rilievo che precede si aggiunge la considerazione che il ricorso è inammissibile anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., in quanto, come sopra rilevato, la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare orientamento.

Per le ragioni di cui sopra, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile.

5. All’inammissibilità del ricorso principale consegue che il ricorso incidentale deve intendersi assorbito e che il ricorrente principale deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla società resistente e liquidate come dispositivo. Sussistono poi i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale;

– condanna i ricorrenti principali al pagamento in favore della società resistente Genet delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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