Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 523 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 27/10/2016, dep.11/01/2017),  n. 523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14511/2015 proposto da:

ARTISTIC TOURS ESTABLISHMENT S.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA I. GOIRAN 23, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO

CONTENTO, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE BIANCO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 795/34/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, emessa il 06/05/2014 e depositata il

12/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto il credito di imposta (anno 2002) fatto valere dalla società contribuente, in quanto quest’ultima aveva omesso la dichiarazione IVA per quell’anno, limitandosi a riportare il credito relativo nella dichiarazione successiva, quella per l’anno di imposta 2003. L’Agenzia, sul presupposto della omessa dichiarazione del credito IVA nell’anno di riferimento, ha emesso cartella di pagamento della relativa somma, poi impugnata dal contribuente.

La CTR ha accolto la tesi dell’Agenzia ritenendo che, nel caso di omessa dichiarazione IVA per l’anno di competenza, il contribuente avesse solo la possibilità di un rimborso extra dichiarazione, ma non il diritto di riportare a credito l’IVA in dichiarazioni successive, come aveva in realtà fatto.

Il contribuente propone ricorso con due motivi entrambi rivolti a denunciare l’erronea interpretazione della legge sulla detrazione IVA e relativa dichiarazione. Si e costituita l’Agenzia, svolgendo controdeduzioni.

Primo e secondo motivo possono essere decisi congiuntamente. Ed infatti, quanto alla questione della sussistenza del credito IVA va osservato quanto segue. Successivamente alla proposizione del ricorso, a cagione dei contrasti registrati sul punto tra le sezioni semplici, la questione e stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unite, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA o finalizzati a operazioni imponibili” (Sez. Un. n. 17757 del 2016).

Occorre dunque che il giudice di merito, conformemente a tale regola, accerti se sono stati rispettati requisiti sostanziali per la detrazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale Tributaria del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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