Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5229 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 25/02/2021), n.5229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26524-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

COSTA CROCIERAE SPA, in persona del procuratore speciale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SFITEMBRE 1, presso lo

studio dell’avvocato EUGENIO DELLA VALLE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCO MUNARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 186/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARLA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 07/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Costa Crociere spa, titolare di concessione demaniale rilasciata dall’Autorità Portuale di Savona all’utilizzo della banchina ” Calata delle Vele” destinata ad assicurare ai passeggeri della navi -crociera i servizi di assistenza nelle fasi di imbarco e sbarco, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Savona il provvedimento dell’Agenzia dell’Entrate, notificato in data 31/7/2015, con il quale veniva rettificata in autotutela la categoria catastale relativa all’unità immobiliare identificata a foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS) da E/1, come da classamento del 2003, a D/8.

2. La Commissione Provinciale di Savona accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Ufficio e la Commissione Regionale della Liguria rigettava l’appello osservando, in adesione alle argomentazioni del giudice di primo grado,: a) che l’atto di riesame dell’Agenzia delle Entrate, emesso dopo dodici anni, era illegittimo in quanto in conflitto con i principi di legittimo affidamento e certezza del diritto contenuti nella L. n. 241 del 1990, art. 21 nonies, disposizione applicabile anche ai provvedimenti in materia catastale; b) che le Stazioni marittime erano espressamente ricondotte alla categoria catastale E/1 dal D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8, comma 2; c) che la Costa Crociere come risultava da una specifica clausola dell’atto di concessione gestiva un servizio pubblico utilizzato da parte di chiunque ne facesse richiesta.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a tre motivi. Ha resistito la contribuente depositando controricorso e memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo denuncia la ricorrente violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quater, del D.M. n. 37 del 1997, della L. n. 241 del 1990, art. 21 novies, nonchè del D.Lgs. n. 300 del 1999, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si censura l’impugnata sentenza per non aver tenuto conto della speciale disciplina del catasto che consente l’esercizio del potere di autotutela senza limite temporale sicchè non trova applicazione le generale disciplina di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 21 nonies. La ricorrente sostiene che in ogni caso l’Agenzia delle Entrate non ha in alcun modo violato “i principi di legittimo affidamento e certezza del diritto” ma ha invece ripristinato, correggendo l’errore estimale, la corretta parità di trattamento e di giusta contribuzione nel rispetto dei parametri di cui all’art. 53 Cost.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1942, artt. 6, 8 e 30, del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 40 e seguenti, convertito in L. n. 286 del 2006, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare l’impugnata sentenza viene criticata per aver in maniera del tutto apodittica riconosciuto il censimento l’area utilizzata come terminal per i passeggeri in categoria E/1 che si riferisce a “stazioni per servizi di trasporto” e per aver erroneamente affermato, sulla base di una clausola contrattuale, che Costa Crociere spa fornisse un servizio di pubblico trasporto.

1.2 Con il terzo motivo l’Ufficio si duole della violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver dell’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti costituito dall’utilizzo da parte di Costa Crociere spa dell’area per esigenze imprenditoriali

2. Viene posta all’attenzione di questo Collegio, con il primo motivo, la questione della efficacia temporale della classificazione catastale di un immobile.

2.1 Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. 34001/2019 e 12799/2020) nel vigente sistema tributario la rendita catastale non ha mai efficacia costitutiva diretta di alcuna obbligazione fiscale ma solo una efficacia riflessa, ai fini delle imposte sul reddito complessivo, ai fini delle imposte sul patrimonio immobiliare e ai fini delle imposte indirette sui trasferimenti immobiliari. La rendita catastale non forma oggetto di una dichiarazione annuale del contribuente e non esaurisce la propria efficacia con riguardo ad una singola annualità d’imposta, avendo – al contrario – efficacia pluriennale escludente in radice qualsiasi ipotesi di definitività o irrevocabilità.

2.2 Se, dunque, l’esito del procedimento di classamento è di tipo accertativo e mira solo a fornire chiarezza sul valore economico del bene, attraverso il sistema del catasto, in vista di una congrua tassazione secondo le diverse leggi d’imposta, deve concludersi che quando la situazione di fatto e di diritto ab origine denunziata non sia veritiera è sempre possibile procedere alla revisione del classamento. La non emendabilità di accertamenti ab origine fondati su presupposti inesatti, del resto, finirebbe per cristallizzare nel tempo una imposizione falsata nei suoi presupposti, in contrasto con il principio della capacità contributiva garantito dall’art. 53 Cost.

2.3 L’esistenza di un “interesse generale” è connaturata al dovere solidaristico di ciascuno a concorrere alle spese pubbliche in ragione della reale capacità contributiva che si esprime anche per il tramite della corretta applicazione dei criteri di valutazione catastale degli immobili. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente chiarito che al contribuente deve essere riconosciuto il diritto di modificare, senza alcun limite temporale, la rendita proposta con la procedura DOCFA, quando la situazione di fatto o di diritto ab origine denunziata non sia veritiera. (cfr. Cass. n. 19379 e n. 22557 del 2008; n. 2995 e 3001 del 2015).

2.4 Orbene se il privato può sempre correggere i propri errori od omissioni ripristinando l’esatto valore secondo il reddito effettivamente retraibile non si vede come l’Ufficio non possa intervenire, anche a distanza di tempo, a rettificare la rendita da proposta dal contribuente

2.5 Consegue anche che i profili del ” legittimo affidamento e certezza del diritto”, valorizzati dall’impugnata sentenza per riconoscere l’illegittimità della rettifica catastale, siano del tutto mal posti nella presente fattispecie, avuto riguardo alla natura, sopra evidenziata, dell’atto di attribuzione della rendita catastale la cui modifica o aggiornamento, sia in bonam parte ad iniziativa del contribuente che in malam parte per opera dell’Ufficio, traendo fondamento dal principio contributivo, non è soggetta a limiti temporali nè trova limitazioni nel convincimento da parte del contribuente della correttezza dell’attribuzione catastale convalidata dall’Ufficio e successivamente oggetto di revisione.

2.6 Va tuttavia rilevato che non vi sono specifici precedenti di questa Corte che hanno affrontato la questione del riconoscimento anche all’Ufficio della facoltà di adeguare la classificazione catastale alla concreta situazione senza limiti di tempo, in deroga alla disciplina contenuta L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, che consente l’annullamento dell’atto amministrativo entro limiti ragionevoli a tutela dell’affidamento e delle certezza delle situazioni giuridiche.

2.7 La causa, quindi, non ponendosi in termini dell’immediata evidenza decisoria va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.

PQM

Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

 

 

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